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Giurisprudenza
n. 5-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 maggio 2003 n. 2455 - Pres. ff. ed Est. Allegretta - Comune di Napoli (Avv.ti Barone, Tarallo e Ricci) c. CO.G.Edil s.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte) e Ministero dell'Interno (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V 28 marzo 2002, n. 1696).

Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Crediti vantati dal soggetto vittorioso - Nei confronti di enti dissestati - Disciplina prevista dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - Inapplicabilità ai crediti derivanti da sentenze passate in giudicato emesse in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto.

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, deve ritenersi che i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato emesse in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrino nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche nell'ipotesi in cui il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione, ma seguano le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'Ente (1).

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(1) V. in prec. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2000 n. 4125 e Sez. V, 12 novembre 2001 n. 5788.

Ha osservato in proposito la Sez. V, con la sentenza in rassegna che, il D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 - nell'indicare quale oggetto della competenza dell'organo straordinario di liquidazione i "fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" (art. 85, quarto comma, D.Lgs. n. 77/1995 cit.) ed i "debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37" verificatisi entro lo stesso termine (art. 87, terzo comma, D.Lgs. cit.) - ha inteso far entrare nell'ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato.

Tuttavia, per quanto ampio, l'ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità (v. in tal senso anche Cass., Sez. I, 21 settembre 1993 n. 9633).

La necessità che il credito debba avere possedere i requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità, del resto, trova il suo riscontro testuale negli artt. 77 ("Si ha stato di dissesto finanziario se ... esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte...) e 81, comma quarto, (improduttività degli interessi e di rivalutazione monetaria dei "crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità") del D.Lgs. n. 77 del 1995.

 

 

FATTO

Il Comune di Napoli propone appello contro la sentenza n. 1696 del 28 marzo 2002 con la quale la V Sezione del T.A.R. della Campania ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dalla Co.G.Edil s.r.l. in liquidazione per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 17 gennaio 2000 n. 602 del Tribunale Civile di Napoli. Con questa decisione il Comune è stato condannato al pagamento in favore del fallimento Co.G.Edil s.r.l. della complessiva somma di £ 690.300.000, più interessi legali sui singoli ratei mensili del credito.

Sostiene l'Amministrazione appellante che il T.A.R., ha capovolto il suo precedente orientamento, aderendo immotivatamente ad una pronuncia del Consiglio di Stato che, nella specie, non è possibile seguire per la parte del credito della Co.G.Edil s.r.l. sorto anteriormente alla dichiarazione di dissesto del Comune e, pertanto, riservato alla competenza della Commissione di liquidazione e da assoggettare alla procedura di cui agli artt. 85 e seguenti della D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, ancorché il relativo titolo giudiziario si sia formato successivamente. Il T.A.R., quindi, avrebbe pronunciato in difetto dei presupposti per l'esecuzione del giudicato. L'appello si conclude con la domanda di annullamento della sentenza impugnata e di rigetto del ricorso di prime cure.

Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con ogni conseguenziale determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.

Accolta in parte con ordinanza n. 2705 del 2 luglio 2002 la domanda di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata trattata all'udienza pubblica del 3 dicembre 2002, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Con la sentenza appellata il T.A.R. ha ritenuto di rettificare il proprio precedente orientamento in ordine all'applicazione dell'art. 81 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e di aderire alle conclusioni alle quali è pervenuta questa Sezione con la decisione 12 novembre 2001 n. 5788, secondo cui i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'Ente.

Sostiene, invece, l'Amministrazione appellante che, dovendosi individuare la competenza della Commissione di liquidazione, alla stregua dell'articolo 85, comma quarto, del Decreto legislativo citato, relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato, le sentenze esecutive o passate in giudicato relative a quei fatti ed atti di gestione debbono essere incluse dalla Commissione di liquidazione nella massa passiva, comprendente i debiti nati in tale periodo. Come, appunto, nel caso di specie, in cui parte del debito è sorto anteriormente alla dichiarazione di dissesto del Comune e rientra nella gestione amministrativa che ha condotto alla situazione d'insolvenza, dichiarata nel maggio 1993. Il fatto che il titolo giudiziario o arbitrale, necessario per azionare in executivis detti crediti si sia formato successivamente non può escludere dal regime d'insolvenza i crediti derivanti dal rapporto giuridico sostanziale svoltosi anteriormente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, perché la funzione dell'accertamento giudiziale del credito non è quella di mutarne il regime sostanziale e, tanto meno, di spostarne i riferimenti temporali, ma soltanto di rendere formalmente indiscutibile il titolo della pretesa al pagamento.

Le censure non sono da condividere.

Evidentemente infondata è quella concernente il difetto di motivazione, avendo inteso il giudice di primo grado, attraverso il sintetico riferimento al precedente giurisprudenziale citato nella sentenza appellata (secondo quanto consente l'art. 26, ultimo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo introdotto con l'art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205), condividere e far proprie le ragioni sulle quali detto precedente si fonda.

Nel merito, ritiene il Collegio di non discostarsi dall'orientamento già affermato con le decisioni 25 luglio 2000 n. 4125 della Sezione IV e 12 novembre 2001 n. 5788 di questa stessa Sezione.

E' vero, infatti, che, nell'indicare quale oggetto della competenza dell'organo straordinario di liquidazione i "fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" (art. 85, quarto comma, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77) ed i "debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37" verificatisi entro lo stesso termine (art. 87, terzo comma, D.Lgs. cit.), la norma ha inteso far entrare nell'ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato. Tuttavia, per quanto ampio, l'ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità (Cass., I, 21 settembre 1993 n. 9633). La necessità che il credito debba avere tali requisiti, del resto, trova il suo riscontro testuale negli artt. 77 ("Si ha stato di dissesto finanziario se ... esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte...) e 81, comma quarto, (improduttività degli interessi e di rivalutazione monetaria dei "crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità") del D.Lgs. n. 77 del 1995. Oltre che negli stessi termini fissati dalla normativa in esame agli organi del dissesto per la formazione della massa passiva, per l'acquisizione del fabbisogno necessario alla estinzione dei debiti e per la liquidazione delle passività.

Il debito nei confronti dell'appellata, quindi, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo il 31 dicembre 1992, cioè dopo la data della dichiarazione di dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, doveva essere liquidato nelle forme ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice per essere assunto nella massa passiva del dissesto e liquidato con la speciale procedura di cui agli artt. 77 e ss. del D.Lgs n. 77 del 1995.

Per la stessa ragione, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione appellante, non sussisteva alcuna preclusione all'azione esecutiva. Il divieto di azioni esecutive fino alla approvazione del rendiconto della gestione della Commissione liquidatoria, infatti, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, del D.Lgs. n..77 del 1995, riguarda "i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione", ai quali, come s'è visto, non poteva essere ricondotto il debito oggetto della presente controversia.

In conclusione, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 con l'intervento dei Signori:

Corrado Allegretta - Presidente - rel. est.

Goffredo Zaccardi - Consigliere

Francesco D'Ottavi - Consigliere

Claudio Marchitiello - Consigliere

Nicolina Pullano - Consigliere

IL PRESIDENTE F.F. - Cons. EST.

F.to Corrado Allegretta

Depositata in segreteria in data 9 maggio 2003.

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