CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 13 maggio 2003 n. 1869
- Pres. Frascione, Est. Buonvino - Lista "Verdi Verdi" (Avv. S. Crisci) c. Federazione Nazionale Verdi e On.le Pecoraro Scanio, "Verdi Il Sole Che Ride" (Avv. Di Raimondo), Mastrorillo, (n.c.), Provincia di Roma (n.c.) e Ufficio Elettorale Centrale c/o Corte di Appello di Roma (n.c.) - (annulla l'ordinanza del TAR Lazio, Sez. II ter n. 2146/2003).Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle liste - Simboli - Confondibilità - Valutazione in riferimento alle capacità di un elettore di media capacità - Necessità - Esclusione della lista - Nel caso in cui non sussista alcuna possibilità di confusione - Illegittimità - Fattispecie.
La confondibilità tra contrassegni di lista va valutata in concreto e con riferimento alla normale diligenza di un elettore di media capacità, notoriamente munito di una bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento ben superiori a quelle di un tempo (alla stregua del principio nella specie è stato accolto l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza di prime cure che aveva sospeso la decisione dell'Ufficio Elettorale Centrale di ammettere alla competizione elettorale la lista appellante - la lista "Verdi Verdi" - essendo emerso che il simbolo di tale lista non era confondibile con quello impiegato da altra lista - la lista "Verdi Federalisti" -, presentando componenti nettamente tra loro differenziate e facilmente individuabili anche dal comune elettore, così da non incidere sulla regolarità del voto) (1).
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(1) Nota di DIEGO DE CAROLIS.
Oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato è stato il ricorso proposto dalla Federazione dei Verdi e dalla Lista Verdi il Sole che ride, per l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio Elettorale Centrale che ha rigettato il ricorso elettorale amministrativo volto alla ricusazione e/o non ammissione alle elezioni provinciali del 25.05.03 della Lista "Verdi Verdi" e della lista "Verdi Federalisti".
La Sezione Quinta, esaminando la domanda di sospensiva del provvedimento dell'Ufficio Elettorale, avanzata dai Verdi il Sole che Ride ed accolta dal T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2146/03, ha ritenuto fondato l'appello cautelare proposto dai Verdi Verdi.
In particolare, prescindendo dall'esame delle questioni relative alla giurisdizione, la Sez. V ha riformato la decisione appellata precisando come (.) la decisione assunta dall' ufficio elettorale centrale appare validamente e congruamente motivata e non presenta, comunque, manifesti elementi sintomatici di eccesso di potere; che, ad ogni buon conto, i simboli contrapposti non appaiono tra loro confondibili, presentando componenti nettamente tra loro differenziate e facilmente individuabili anche dal comune elettore, così da non incidere sulla regolarità del voto; che, storicamente, il simbolo della Lista contestata in primo grado risulta essere stato ammesso, con caratteri grafici e coloristici non significativamente dissimili dagli attuali, a precedenti consultazioni elettorali(.)."
Il contenuto dell'ordinanza in rassegna pare confermare la non confondibilità del simbolo adottato dai "Verdi Verdi" in relazione a quello dei Verdi "Il Sole che ride".
Il Consiglio di Stato ha infatti aderito a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la confondibilità tra contrassegni di lista, va valutata in concreto e con riferimento alla "normale diligenza di un elettore di media capacità notoriamente munito di una bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento ben superiori a quelle di un tempo" (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 1999, n. 344; T.A.R. Veneto, 2 ottobre 1998, n. 1590) e, di conseguenza, ha escluso nella fattispecie in esame ogni possibilità di confusione tra i due simboli, in quanto, dotati di "componenti tra loro nettamente differenziate".
In effetti, l'Ufficio elettorale centrale ha potuto constatare come i contrassegni in questione risultano significativamente differenziati non solo per i caratteri grafici e cromatici (un orso su campo verde nella parte superiore, contro la stilizzazione del sole che ride), ma anche per le scritte ivi figuranti, diverse sia per testo che per colore, a nulla rilevando le diverse argomentazioni volte a rivendicare la "primogenitura" dei c.d. "Verdi", inducendo così "l'elettore a considerare la lista (.) connotata da una maggiore purezza d'origine".
Di contro, si è potuto ritenere che l'uso dell'aggettivo "verdi" accanto al sostantivo "Verdi" costituisce semmai un elemento di ulteriore differenziazione tra i due simboli piuttosto che di confondibilità tra gli stessi.
In tal senso, lo stesso T.A.R. Lazio, con l'ordinanza cautelare impugnata dai Verdi Verdi, aveva esplicitamente ammesso, che la denominazione "Verdi" non costituisce patrimonio esclusivo di uno schieramento determinato, essendo privo di una portata individualizzante, ed è pertanto riferibile "ad una vasta area politico-culturale trascendente l'ambito di singole organizzazioni partitiche".
(omissis)
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II TER n. 2146/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLE ELEZIONI PROVINCIALI DELLA LISTA ELETTORALE "VERDI VERDI" ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
1) ON.ALFONSO PECORARO SCANIO IN PR. E Q.LE PRES.NAZ.FED.VERDI
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi , altresì, per le parti gli avvocati S. Crisci e L. Di Raimondo;
Ritenuto - a parte, in questa fase, ogni questione attinente alla giurisdizione - che la decisione assunta dall'Ufficio elettorale centrale appare validamente e congruamente motivata e non presenta, comunque, manifesti elementi sintomatici di eccesso di potere;
che, ad ogni buon conto, i simboli contrapposti non appaiono tra loro confondibili, presentando componenti nettamente tra loro differenziate e facilmente individuabili anche dal comune elettore, così da non incidere sulla regolarità del voto;
che, storicamente, il simbolo della lista contestata in primo grado risulta essere stato ammesso, con caratteri grafici e coloristici non significativamente dissimili dagli attuali, a precedenti consultazioni elettorali,
P.Q.M.
accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, respinge l'istanza di sospensione avanzata in primo grado.