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n. 4-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 27 aprile 1999 n. 535 - Pres. De Lise, Est. Caringella - Ministero delle Poste (Avv.ra Stato) c. Autostrada-Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. (Avv. Clarizia) - (conferma, con diversa motivazione, TAR Lazio, Sez. II bis, 13 agosto 1996 n. 1510).

Autorizzazione e concessione - Sistema Telepass per pagamento pedaggi autostradali - Concessione ministeriale e pagamento del canone - Non occorre ai sensi della CEPT/ERC Reccommendation 70-03 del 6 ottobre 1997.

Il sistema Telepass, brevettato in data 25.3.1993 dalla Autostrade S.p.A., finalizzato al controllo dei varchi di uscita delle autovetture dalle rete medesima ed al conseguente rilevamento dei dati relativi ai pedaggi - ai sensi della CEPT/ERC Reccommendation 70-03 del 6 ottobre 1997 - è un sistema a corto raggio, che non è assoggettato a licenza, e cioè non richiede una concessione onerosa ed il correlativo pagamento del canone preteso dal Ministero delle Poste.

 

 

DIRITTO: L'oggetto della controversia, riguarda l'assoggettamento a canone concessorio del sistema Telepass, brevettato in data 25.3.1993 dalla Autostrade S.p.A., finalizzato al controllo dei varchi di uscita delle autovetture dalle rete medesima ed al conseguente rilevamento dei dati relativi ai pedaggi.

Il sistema è costituito da un apparato a terra (cosiddetta BOA) il quale, alla stazione di entrata, invia un segnale che viene memorizzato da un apparecchio (cosiddetto TRANSPONDER) installato sulla vettura in transito; successivamente, in fase di uscita, il Transponder è interrogato da una ulteriore Boa, la quale, elaborato il segnale ricevuto, quantifica il pedaggio da pagare, determinato a sua volta dal sistema di gestione, ed apre quindi la sbarre di uscita.

A fronte della determinazione ministeriale intesa all'assoggettamento del sistema in parola a modulo concessorio oneroso, con correlativa imposizione di canone ai sensi degli articoli 322 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 codice postale), la Società Autostrade ha proposto ricorso al TAR contestando la correttezza dell'inquadramento giuridico posto a fondamento della statuizione amministrativa.

Con la sentenza odiernamente impugnata i primi Giudici hanno accolto il ricorso facendo perno sulla duplice funzione assolta dal sistema, concretantesi nella "autorizzazione all'ingresso" e nella "riscossione automatica del pedaggio".

A fondamento del decisum il Tribunale ha reputato che la funzione di autorizzazione all'accesso consente l'assimilazione del Telepass ai dispositivi apriporta, in ordine ai quali l'articolo 338 del codice postale esclude la necessità della concessione. Per quanto afferisce, poi, alla contabilizzazione dei pedaggi, il Telepass va considerato alla stregua di apparecchio di debole potenza, come tale sottratto al regime concessorio e soggetto ad autorizzazione, a sensi dell'articolo 334, numeri 1 e 8, del codice postale, interpretato alla luce dei principi fissati nella sentenza della Corte Costituzionale 15 novembre 1988, n. 1030.

La Corte Costituzionale è infatti nell'occasione pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 334, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del D.P.R. n. 156 del 1973 nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo - e cioè gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza - alla concessione anziché all'autorizzazione.

Avverso la sentenza in epigrafe indicata propone appello l'Amministrazione, la quale, dopo aver contestato che le diverse funzioni assolte dal Telepass possano essere distintamente considerate, insiste perché il sistema sia considerato non già un dispositivo apriporta ma un vero e proprio ponte radio, che utilizza una radiodiffusione concessa dal Ministero, e che come tale è soggetto al regime concessorio di cui al richiamato art. 322 del codice postale.

2) Le acquisizioni istruttorie specificate in sede di esposizione fattuale (relazioni dell'Istituto Superiore delle telecomunicazioni e delle Tecnologie per l'Informazione e del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e delle Telecomunicazioni) convincono circa l'infondatezza del ricorso.

Il primo punto oggetto di chiarimento istruttorio concerne la quantificazione della parte mobile del sistema come apparecchio ricetrasmittente che opera soltanto in collegamento bidirezionale con la Boa.

Sul punto specifico sia il Consiglio delle Poste che l'Istituto Superiore delle Poste hanno disposto in senso sostanzialmente affermativo. Il Transponder si limita a ricevere informazioni dalla boa (in entrata ed in uscita) ed a trasmettere i propri dati, mediante modulazioni e riflessione della stessa portante della Boa. Sul punto una sfumatura differenziale è possibile cogliere nella relazione dell'Istituto Superiore, ove si fa cenno alla possibilità di "future applicazioni in altri servizi che possono sfruttare la stessa tecnologia". Detta eventualità, esorbitante dalla conformazione attuale del sistema sulla cui base è stato chiesto il nulla osta da parte della Società Autostrade e pretesa la corresponsione del canone concessorio da parte del Ministero appellante, non si appalesa conferente ai fini del pregiudizio, basato sul funzionamento del telepass come sistema per il passaggio facilitato ed automatizzato, in entrata ed in uscita, attraverso i varchi autostradali.

Quanto al quesito circa l'equiparabilità di Boa e Transponder ad un apparato di debole potenza, la relazione del Consiglio Superiore delle Poste puntualizza con chiarezza che il Boa ed il Transponder non possono essere tecnicamente "classificati diversamente o separatamente, in due categorie distinte e diverse in quanto si presentano alla stregua di parti essenziali e complementari di un'unica apparecchiatura". La relazione dell'Istituto Superiore si appalesa per converso perplessa, e quindi di non particolare utilità ai fini della definizione del giudizio, in quanto reputa teoricamente percorribili due strade interpretative la cui alternatività è stata la causa della decisione istruttoria del Collegio: a) considerare il collegamento tra le due stazioni, sia in corrispondenza del casello d'ingresso sia di quello d'uscita, come un collegamento radiomobile (ponte radio) in cui una apparecchiatura (Boa) rimane sempre la stessa mentre l'altra (Tba di bordo) cambia con il cambiare del veicolo in transito (soluzione posta a sostegno del provvedimento ministeriale in oggetto di impugnativa in prime cure); b) considerare le due apparecchiature Boa e Tba come apparecchi di debole potenza e sottoporre ciascuna delle due tipologie di apparecchiature al canone previsto dalla relativa normativa (soluzione fatta propria dal TAR). In via compromissoria, nell'attesa della definizione di una normativa specifica in subiecta materia, l'Istituto propone di "applicare ilc anone dei ponti radio (D.M. 18.12.1981 e successive modificazioni) a ciascuna Boa ed il canone delle apparecchiature di debole potenza a ciascuna Tba di bordo (art. 334 del codice postale, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1030 del 1988)".

Osserva il Collegio che proprio la perplessità della ricostruzione operata dall'Istituto, con precipuo riferimento al rinvio ad una normativa specifica, mette a nudo un punto colto con nitore dalla relazione del Consiglio Superiore, id est l'esorbitanza del sistema in oggetto rispetto ai "tipi di apparecchiature, di sistemi e di applicazioni" contemplati dal codice postale, anche a seguito dell'intervento manipolativo posto in essere dal giudice delle leggi. In definitiva i sistemi del tipo telepass, "nuovi, anomali e difficilmente classificabili" in base al codice postale vigente, configurano un sistema telematico per l'assistenza ed il controllo al traffico ricadente nella specie delle "apparecchiature a corto raggio" (SDR), non inquadrabile sotto il profilo tecnico, né nel novero dei ponti radio, come pretenderebbe l'Amministrazione, né, come invece opinato dal primo Giudice, nell'ambito degli "apparati di debole potenza".

Trattasi in definitiva di sistemi non codificati e regolamentati dal Ministero delle Telecomunicazioni e, di più, non ancora completamente disciplinati, all'epoca dei fatti, a livello europeo.

L'assenza di una compiuta disciplina di riferimento, con riguardo al contesto temporale nel quale sono maturate le determinazioni oggetto di contestazione ermeneutica di stampo analogico finalizzate all'imposizione coattiva relativamente a fattispecie atipiche, osta in radice alla rivendicazione di un canone concessorio privo di una necessaria fonte normativa di riferimento. Ancora più illogica è una valutazione atomistica, come quella proposta dall'Istituto Superiore, di Boa e Transponder ai fini dell'enucleazione del regime applicabile ad ognuna delle due apparecchiature ad una opzione di tal fatta si oppone la assorbente considerazione che trattasi di elementi costitutivi di un'unica ed inscindibile apparecchiatura, allo stato finalizzata in via esclusiva al passaggio facilitato ed accelerato attraverso i varchi autostradali in entrata ed in uscita.

Le relazioni de quibus chiariscono in sostanza che il Telepass, in quanto apparato allo stato atipico a livello nazionale e quindi non necessitante di concessione, non può essere assoggettato a canone ai sensi dell'art. 322 del codice postale; una diversa conclusione, basata su di un'interpretazione evolutiva della normativa, oltre a scontrarsi con il divieto di analogia in malam partem di cui si è già detto, finirebbe con il lasciare sul tappeto evidenti vuoti applicativi collegati alla carenza di dati positivi che consentano di procedere ad una commisurazione del canone.

3) Tanto detto per quel che attiene all'illegittimità del provvedimento impugnato in rapporto al quadro normativo interno vigente, va soggiunto che le conclusioni esposte trovano conferma nella mappa delle fonti internazioni, scrupolosamente passate in rassegna nella ricordata relazione del Consiglio Superiore, fonti sviluppatesi in parallelo con il moltiplicarsi dei sistemi di controllo e di assistenza al traffico stradale.

A livello europeo detto tipo di sistemi è già classificato sotto la tipologia dei "Road Transport Telematic Systems" (Sistemi Telematici per il Trasporto su Strada); ad essi è assegnata la bada 5.795-5.805 Mhz già in virtù di una "European Radiocomunications Comittee Decision" del 22/10/1992 (ERC/DEC/(92)02). Detta banda è in particolare assegnata ai sistemi di pagamento del pedaggio stradale.

Ancora più rilevante si appalesa, come precisato nella ridetta relazione, il varo, a livello europeo, della categoria delle apparecchiature "a corto raggio". Siffatto tipo di apparecchiature, a prescindere dal livello di potenza, è regolamentato da una Raccomandazione, che include e riguarda anche i sistemi del tipo Telepass. Trattasi della CEPT/ERC Reccommendation 70-03 del 6 ottobre 1997. Detta raccomandazione, riguardante l'impiego delle "Apparecchiature a corto raggio" (Relating to the use of Short Range Devices SRD), definisce "SRD" le apparecchiature che forniscono possibilità di comunicazione da una scarsa capacità di interferenza rispetto ad altre apparecchiature radio, a causa della loro modesta copertura spaziale (corto raggio). Le categorie principale considerate sono, ex multis, telecomandi e telecontrolli, telemetrie, allarmi, parlato e video a brevi distanze. La raccomandazione in parola espone, per queste apparecchiature, le frequenze assegnate, i livelli massimi di potenza, le caratteristiche delle antenne, la separazione in frequenze dei vari canali, il "duty cicle", l'eventuale requisito di "licenza" (ossia di concessione onerosa e, quindi, di canone da pagare), le valutazioni per la conformità (omologazioni), i requisiti di marchiatura e di libera circolazione. il sistema telepass è riportato nella categoria dell'Annex 5 (Road Transport and Traffic Telematics RTTT). L'Annex 5 specifica i livelli di potenza (14 o 15 di Table 2) ed i requisiti di "licenza" (Licensing requirements) rappresentanti dal 2 di Table 5. Detti elementi, complessivamente considerati, dimostrano che, a tenore della raccomandazione di cui si discorre, il sistema Telepass, è un sistema a corto raggio, che non è assoggettato a licenza, id est non richiede una concessione onerosa ed il correlativo pagamento di un canone del tipo di quello preteso dal Ministero appellante nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio. In disparte i profili relativi agli standards tecnici ed ai metodi di collaudo, per i quali allo stato esiste una norma ETSI sotto forma di "Final Draft" del novembre 1997, mentre in Italia opera la UNI 10607, del dicembre 1996, che si riferisce appunto alla "Telematica per il Traffico ed il Trasporto su Strada", i dati esposti confermano la legittimità del provvedimento amministrativo annullato in primo grado. Si è già detto che il silenzio legislativo e regolamentare interno di per sé esclude la disciplina a titolo oneroso di una fattispecie in assenza di fonte di riferimento e di parametri di computo, specie ove di consideri l'addebitabilità anche al Ministero di detto lacuna normativa. L'impossibilità di trarre da detto silenzio il motivo di regolazione onerosa è a maggior ragione confermata dall'emersione di un orientamento internazionale nel senso del suo assoggettamento a canone. Orientamento basato oltretutto sulla considerazione che il sistema in parola, potenzialmente recessivo in caso di assoggettamento a canone, consentendo la velocizzazione e la regolarizzazione del traffico su autostrade, sortisce il benefico esito di ridurre i consumi e, per l'effetto, di contenere l'impatto degli inquinamenti chimici ed acustici congiuntamente agli oneri ed agli inconvenienti che derivano dagli intasamenti e dalle irregolarità dei flussi di traffico.

4) Le considerazioni svolte impongono la reiezione del ricorso e la conferma, con le correzioni motivazionali di cui si è dato conto, della decisione di prime cure.

La novità e la perplessità della questione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

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