CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 3 novembre 1999 n. 1690 - Pres. Giovannini, Est. Allegretta - Ministero della Pubblica Istruzione (Avv.ra Stato) c. Branca (n.c.) - (conferma TAR Lazio, Sezione III bis, sentenza 7 febbraio 1994, n. 211).
Insegnante - Abilitazione - Sessione di esami - Indetta a norma dell'art. 11, comma 3, della L. 27 dicembre 1998 n. 417 - Domanda per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento diversa da quella per la quale l'interessato è già stato collocato in ruolo - Ammissibilità.
E' da ritenere ammissibile la partecipazione alla sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, indetta a norma dell'art. 11, comma 3, della L. 27 dicembre 1998 n.417, per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento diversa da quella per la quale l'interessato è già stato collocato in ruolo, atteso che la ratio della L. 27 dicembre 1989 n. 417 non era unicamente quella di eliminare il fenomeno dei c.d. precariato nella scuola con la relativa collocazione in ruolo del solo personale non di ruolo (1).
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(1) Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 10 luglio 1996 n. 13.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.3973 del 1994 proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
BRANCA Antonio, non costituito in giudizio,
per l'annullamento
della sentenza n.211 in data 7 febbraio 1994 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III bis;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito all'udienza pubblica del 9 luglio 1999 l'avv. dello Stato
D'Elia . .
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L'Amministrazione scolastica impugna la sentenza sopra specificata, con la quale il Tribunale amministrativo regionale dei Lazio ha annullato i provvedimenti che hanno determinato l'esclusione dell'appellato dalla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, indetta a norma dell'ordinanza ministeriale n.395 del 1989, e ne chiede l'annullamento sul rilievo che l'art. 11, comma 3, della L. 27 dicembre 1998 n.417 ha inteso ammettere alle sessioni riservate di abilitazione i soli docenti privi di qualsiasi abilitazione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 luglio 1999.
DIRITTO
Sulla questione dedotta in giudizio, relativa all'ammissione dei docenti già di ruolo alle sessioni di esami per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, indette a norma dell'art. 11, comma 3, della L. 27 dicembre 1998 n.417, si è consolidato l'orientamento interpretativo espresso da C. S., Ad.plen., sent. n. 13 del 10 luglio 1996, che ritiene legittima la partecipazione alla predetta sessione di esami per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento diversa da quella per la quale l'interessato è già stato collocato in ruolo.
Si è affermato, invero, che "la ratio della L. 27 dicembre 1989 n. 417 non era unicamente quella di eliminare il fenomeno dei c.d. precariato nella scuola con la relativa collocazione in ruolo del solo personale non di ruolo".
Rilevato che la portata della legge citata, che ha natura generale e permanente, è più ampia, avendo introdotto, come è detto nello stesso titolo, "norme in materia di reclutamento del personale della scuola", e avendo previsto in particolare (art.2) un nuovo reclutamento attraverso il meccanismo del c.d. "doppio canale" e cioè un concorso per soli titoli e un concorso per titoli ed esami, a ciascuno dei quali è assegnato annualmente il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali", si è osservato come la normativa che specificamente riguarda l'attuale controversia (art. 11, terzo comma) non può essere letta soltanto con riferimento al personale precario, sia perché una tale limitazione non è espressamente prevista, come, invece è accaduto in leggi precedenti (ad esempio, gli artt.33, 34 e 35 della legge n.270 dei 1982, che si sono riferiti specificamente agli Incaricati), sia perché, per la sua generalità essa si indirizza a tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo.
Poiché non v'è ragione di discostarsi dall'orientamento ora riferito, né l'Amministrazione appellante adduce argomenti che lo consentano, l'appello deve ritenersi infondato e, in conseguenza, dev'essere respinto.
In mancanza di costituzione in giudizio dell'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, nella camera di consiglio del 9 luglio 1999 con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Paolo NUNERICO Consigliere
Corrado ALLEGRETTA Est Consigliere
Paolo D'ANGELO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere