CONSIGLIO DI
STATO, SEZ. VI - Sentenza 3 novembre 1999 n. 1702 - Pres. De Roberto,
Est. Minicone - Mastrangelo (Avv. Abbamonte) c. Ministero dell'Università
(Avv.ra Stato) e Ajmerito ed altri (Avv. Corso) - (conferma TAR Lazio, Sez. I,
sentenza 13 settembre 1994 n.1291).
Il ricorso per
motivi aggiunti nella fase dell'appello è proponibile solo allorché sussista
il presupposto costituito dalla circostanza che i motivi stessi siano emersi da
fatti dei quali il ricorrente abbia avuto comprovata conoscenza durante il
giudizio di appello (1); nel caso invece in cui quest'ultima circostanza non
venga dimostrata ed il ricorrente asserisca di aver avuto sopravvenuta
conoscenza genericamente in epoca successiva alla proposizione del gravame, il
ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi inammissibile.
La determinazione
concreta delle materie dei raggruppamenti dei concorsi universitari, in quanto
comportante scelte attinenti alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione,
può essere censurata solo per manifesta illogicità.
Nei concorsi a cattedre universitarie la materia del giudizio rimessa alla Commissione giudicatrice non consente che si applichino la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l'assunzione a pubblici impieghi, tra le quali, in particolare, la predeterminazione dei criteri di massima, trovando l'assenza di un obbligo siffatto la sua ragione d'essere nella impossibilità di precostituire criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello relativo a opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 580 del 1973 (2).
Il termine di sei
mesi per l'esaurimento delle operazioni dei concorsi universitari ha carattere
puramente sollecitatorio ed il suo inutile decorso non invalida le operazioni
successive, restando salvo solo il potere, di natura sanzionatoria, nei
confronti della Commissione, il cui mancato esercizio non è suscettibile di
essere censurato in assenza, quanto meno, di una tempestiva iniziativa volta a
sollecitarlo.
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(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI Sez, n.8 del 1999.
(2) Cfr., per tutte, Cons. Stato, VI
Sez., 20 aprile 1991, n.205.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n.8094 del 1995, proposto da MASTRANGELO Paolo Ildo,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, elettivamente domiciliato
presso il dott. G. Salazar in Roma, Via Proba Petronia n.60,
contro
il
Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la
Commissione Giudicatrice dei concorso per professore universitario di ruolo
‑ raggruppamento n. 428 di cui al D.M. 24.5.1984, il Consiglio
Universitario Nazionale, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
e
nei confronti
dei
proff. Ajmerito Giulio, Della Croce Gabriele, Fruganti Gabriele, Meli Francesco,
Passantino Michele e Pozza Ottaviano, rappresentati e difesi dall'avv. Guido
Corso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Isabella Lesti, in
Roma Via Arenula n. 21, per l'annullamento della
sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.
I, n. 1291 del 13 settembre
1994;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e dei
controinteressati indicati nell'atto di appello;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica; udienza del 11 giugno 1999 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi
l'avv. Orazio Abbamonte, per delega dell'avv.. Giuseppe Abbamonte, l'avv. Lesti,
per delega dell'avv. Corso, e l'avv. dello Stato Quadri;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso dei 1986, il prof. Paolo Ildo Mastrangelo, docente nell'Università di
Napoli nella cattedra di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria,
impugnava gli atti dei procedimento del concorso a posti di professore
universitario di ruolo della prima fascia (Raggruppamento disciplinare n.428)
indetto con D.M. 24/5/1984, a conclusione del quale il ricorrente, che allo
stesso concorso aveva partecipato, non era stato incluso tra i vincitori.
Impugnava
altresì il D.M. 24/5/1984, di indizione dello stesso concorso, nella parte in
cui era stata inserita, nel Raggruppamento n.428, la disciplina "Medicina
legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia"
Deduceva
il ricorrente i seguenti motivi di gravame:
I)
Violazione del D.P.R. n.382 dell'11/7/1980 e del D.M.
30/7/1983 nonché eccesso di potere
per difetto di motivazione, illogicità ed errore sui presupposti, per
essere stata ricompresa, con il D.M. 24/5/1984, la disciplina "Medicina
legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia" nel gruppo
disciplinare , n.428, a modifica dei precedenti criteri di raggruppamento di
materie seguiti nei, precedenti concorsi, senza alcuna ragione giustificativa né
logica della stessa inclusione, non sussistendo alcuna affinità tra la
disciplina in questione e le altre dello stesso gruppo n.428.
Il)
Violazione dell'art.3 della legge 7/2/1979, n.31, dell'art.2 del D.L. 1110/1973,
n.580 conv. in I. n.766/1973, dei D.P.R. n.3/1957, dei D.M. 24/5/1984, della
Circ. Min. 24/7/1985 e del D.P.R. n. 1077/1970, per:
a)
omessa predeterminazione dei criteri di massima, da parte della Commissione
esaminatrice, o, quanto meno, dei principi da valere quali generali canoni di
valutazione dei candidati;
b)
violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della legge n.31/1979 e circolari
applicative che prevedono il completamento dei lavori, da parte della
Commissione, entro sei mesi dalla data dei bando nonché la redazione di una
relazione analitica in cui siano riportati i giudizi sui singoli candidati ed il
proprio giudizio complessivo, ed, in particolare, della C.M. A/862 dei
24/7/1985, che prevede lo svolgimento, dopo la formulazione dei giudizi
individuali, di una successiva fase di esame e valutazione collegiale dei titoli
dei candidati.
III)
Violazione dell'art.3 della legge n.31/1979 e dell'art.2 del D.L. n.580/1973
conv. nella I. n.766/1973, del D.P.R. n.3/1957; del D.M.
24/5/1984; della C.M. 24/7/1985 e dell'art.97 della Costituzione nonché
eccesso di potere, per
avere la Commissione giudicatrice:
a)
effettuato la valutazione dei titoli dei candidati (in particolare di quelli del
pro£ Passantino) con stretto riferimento a specifiche discipline o a settori di
insegnamento estranei al gruppo disciplinare per il quale si concorreva, anziché
all'insieme delle. discipline del raggruppamento, nel caso di specie vertenti
tutte su materie clinico‑professionali;
b)
dato eccessiva prevalenza alla valutazione delle pubblicazioni a scapito di
altri elementi di giudizio relativi alla esperienza e alla capacità di
insegnamento, con illegittimo appiattimento valutativo di candidati che
vantavano, come il ricorrente, una maggiore anzianità di carriera
universitaria;
c)
omesso la rilevazione della non pertinenza dei titoli di numerosi concorrenti
con le discipline del gruppo per cui si concorreva.
IV)
Violazione della legge n.31/1979, dei D.P.R. n.38211980 e del D.M. 24/5/1984
nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e
contraddittorietà, per essere stato ritenuto il ricorrente "non meritevole
di essere preso in considerazione ai fini ‑del concorso", con
illegittima esclusione dello stesso che al medesimo concorso era già stato
ammesso.
V)
Violazione dell'art.3 della legge n.31/1979 del D.M. 24/5/1984, della C.M.
24/5/1985 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché difetto di
motivazione, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità
di trattamento e sviamento di potere, per essere stata omessa un'effettiva
valutazione comparativa dei titoli posseduti dal ricorrente anche con
riferimento a quelli presentati da altri concorrenti, con riguardo ai
"titoli di carriera e didattica, ai "titoli scientifici" ed, in
particolare, al possesso di abilitazione alla libera docenza in Semeiotica
medica veterinaria nonché per essere stata omessa una congrua motivazione
degli apprezzamenti negativi di taluni commissari.
VI)
Violazione dell'art.3 I. n..31/1979 e dei D.M. 24/5/1984 e della C.M. 24n/i985 e
dell'art.97 della Costituzione nonché eccesso di potere, ppr avere la
Commissione del.tutto omesso l'esame di altri titoli presentati dal ricorrente.
Il
giudice adito, con la sentenza in epigrafe, affermata l'infondatezza di tutti i
motivi, respingeva il ricorso.
Avverso
tale decisione ha proposto appello l'interessato, lamentando, innanzi tutto, il
mancato esercizio, da parte del T.A.R., de i poteri istruttori in ordine alle
necessariamente generiche affermazioni, contenute nel terzo motivo dell'atto
introduttivo, circa la valutazione di pubblicazioni degli altri candidati non
pertinenti alle materie del gruppo per il quale si concorreva, e riproponendo,
per il resto, tutte le censure già svolte in primo grado.
Si
sono costituiti in giudizio sia l'Amministrazione appellata sia i
controinteressati vincitori del concorso de quo, i quali hanno dedotto
l'inammissibilità o l'infondatezza delle doglianze.
Alla
pubblica udienza del 11 giugno 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.
Con il presente appello, il prof. Paolo Ildo Mastrangelo, docente nell'Università
di Napoli nella cattedra di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria,
chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso avverso gli atti del procedimento del concorso
a posti di professore universitario di ruolo della prima fascia (Raggruppamento
disciplinare n.428), indetto con D.M. 24/5/1984 (anch'esso impugnato), all'esito
del quale egli non è risultato tra i vincitori.
2.
Lamenta, in primo luogo, l'istante che il primo giudice abbia ritenuto generica
la censura avanzata in primo grado circa l'illegittima valutazione, da parte
della Commissione, di pubblicazioni non pertinenti al gruppo di materie messe a
concorso, laddove, qualora lo stesso avesse doverosamente esercitato i propri
poteri istruttori per accertare la veridicità delle affermazioni dedotte, ben
avrebbe potuto constatare l'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 2
L. 30 novembre 1973 n.766, relativamente ad una pluralità di candidati (Pozza,
Ajmerito, Della Croce, Fruganti, Meli, Passantino).
2.1.
La doglianza non può essere condivisa.
2.2.
Osserva preliminarmente il Collegio che l'onere di introdurre gli elementi di
fatto posti a fondamento della domanda giudiziale incombe, secondo i principi
generali, sul. ricorrente è che l'attività istruttoria del giudice
amministrativo può intervenire solo per acquisire quegli elementi indicati
dalla parte, dei quali questa non abbia la materiale disponibilità.
Ne
consegue che nessun dovere di acquisizione incombe sul giudice stesso allorché
il deducente abbia formulato la propria censura in modo del tutto generico, sì
che l'attività istruttoria viene, in sostanza, richiesta da questi solo come
strumento per dare un contenuto concreto alla censura stessa.
Nella
specie, la doglianza di valutazione di pubblicazioni non pertinenti è stata
articolata, in primo grado,
con riferimento specifico al prof. Passantino, con l'aggiunta di un generico
accenno alla "maggior parte dei candidati presi in considerazione",
onde giustamente il T.A.R. si è limitato ad esaminare la situazione dell'unico
concorrente menzionato, non rinvenendo alcuna indicazione sufficientemente
puntuale per esercitare i propri poteri istruttori, che, in realtà, si
sarebbero risolti in un riesame dell'intero operato della Commissione, in
assenza di un'idonea prospettazione di parte.
2.3.
Ciò posto, è da dire che la specificazione della censura originaria,
effettuata dall'interessato nell'atto di appello, attraverso la menzione di
ulteriori candidati, si concreta, nei fatti, in motivi nuovi, come tali non
ammissibili.
Né
tali deduzioni potrebbero essere validamente introdotte, in questa sede, come
motivi aggiunti, in quanto, come è giurisprudenza costante di questo Consiglio
di Stato (cfr., da ultimo, VI Sez, n..8 del 1999), i motivi stessi sono
proponibili solo allorché sussista il presupposto costituito dalla circostanza
che questi ultimi siano emersi da fatti dei quali il ricorrente abbia avuto
comprovata conoscenza durante il giudizio di appello, laddove tale circostanza
non viene dimostrata dall'istante, il quale si limita ad ascrivere la
sopravvenuta conoscenza, genericamente ad "epoca successiva alla
proposizione del gravame".
2.4.
Anche per quel che riguarda, poi, il prof. Passantino,
l'appellante, nel dolersi
dell'argomentazione con cui il primo giudice ha disatteso la censura rivolta
contro la valutazione delle sue pubblicazioni, ne modifica,
in parte, l'impostazione iniziale, giacché critica, piuttosto che la non
pertinenza dei lavori, la circostanza che gli stessi fossero attinenti ad
una sola branca.
Sul
punto, però, va osservato che la Commissione ha dato atto che la produzione
scientifica dei suindicato candidato ha carattere prevalentemente settoriale, ma
ne ha sottolineato l'idoneità ad essere positivamente considerata per l'alto
livello qualitativo, onde il sindacato richiesto a questo Collegio incontra il
limite della sfera di discrezionalità riservato alla Commissione stessa.
2.5.
Del resto, merita, pure, di essere sottolineato che il vizio dedotto appare
anche ininfluente ai fini della soddisfazione dell'interesse del ricorrente, dal
momento che quest'ultimo ha ricevuto una non favorevole valutazione non in
relazione alla settorialità dei suoi lavori, ma per l'affermata scarsa valenza
qualitativa degli stessi.
3.
Con il secondo motivo di appello il prof. Mastrangelo ripropone la censura di
illegittimità del bando di concorso, per aver ingiustificatamente inserito nel
raggruppamento 428 la disciplina "Medicina Legale veterinaria, legislazione
veterinaria e deontologia", non affine alle altre materie del gruppo.
Per
la verità, dovrebbe dubitarsi della stessa ammissibilità della censura, dal
momento che l'appellante non spende alcuna argomentazione per confutare
l'argomentazione con la quale il T.A.R. ha affermato l'insussistenza del vizio
denunciato.
E'
da dire, peraltro, che la determinazione concreta delle materie dei
raggruppamenti concorsuali, in quanto comportante scelte attinenti alla
discrezionalità tecnica dell'amministrazione, potrebbe essere censurata solo
per manifesta illogicità, laddove, nella fattispecie non può ritenersi che la
disciplina della medicina legale
sia estranea alla sfera di interesse della clinica medica veterinaria,
riguardando, comunque, aspetti rilevanti di patologia animale.
Anche
in questo caso è, comunque, da dire, che l'appellante è risultato soccombente
non in diretta relazione con l'inclusione della disciplina de qua fra le materie
di concorso, ma per l'affermato recessivo livello della sua attività
scientifica.
4.
Con il terzo articolato motivo di gravame, l'istante denuncia, a carico
dell'operato della Commissione esaminatrice:
a)
la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati;
b)
il mancato rispetto del termine di sei mesi per la conclusione dei lavori e
l'omissione della relazione analitica recante i giudizi sui singoli candidati ed
il giudizio complessivo;
c)
la redazione di detta relazione analitica dopo la votazione finale e la
conseguente formulazione della proposta dei vincitori.
4.
1. Nessuno dei tre profili esaminati può essere accolto.
4.2.
Quanto al primo di essi, va richiamato l'indirizzo costante della giurisprudenza
di questa Sezione relativa alle procedure concorsuali coeve a quella di cui ci
si occupa, secondo il quale, nei concorsi, a cattedre universitarie la.materia
del giudizio rimessa alla Commissione giudicatrice non consentiva che si
applicassero la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi
per l'assunzione a pubblici impieghi, tra le quali, appunto, la
predeterminazione dei criteri di massima, trovando l'assenza di un
obbligo siffatto la sua ragione di essere nella impossibilità di precostituire
criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di
valore, quale è quello relativo a opere
e lavori di tipo intellettuale
e scientifico ai sensi dell'art.4 dei D.L. n.580 del 1973 (cfr., per tutte,
Cons. Stato, VI Sez., 20 aprile 1991, n.205).
Né
si può sostenere che la mancata predeterminazione si risolverebbe nella
impossibilità di valutare l'operato della Commissione esaminatrice, posto che
questa esprime i suoi giudizi attraverso valutazioni singole e collettive che
consentono sempre di ricostruire l'iter e di indagare sulla sua congruità.
4.3.
Circa il mancato rispetto dei termine di sei mesi per l'esaurimento delle
operazioni concorsuali, va rilevato che tale termine ha carattere puramente
sollecitatorio ed il suo inutile decorso non invalida le operazioni successive,
restando salvo solo il potere, di natura sanzionatoria, di parziale, della
Commissione, il cui mancato esercizio non è suscettibile di essere censurato
dal ricorrente, in assenza, quanto meno, di una sua tempestiva iniziativa volta
a sollecitarlo.
4.4.
Quanto alla denunciata mancata o non puntuale applicazione dei criteri dettati
dall'art.3 della. legge n.31 del 1979, va rilevato che, come osservato dal primo
giudice (al quale, ancora una volta, nulla oppone l'appellante se non la
riproposizione acritica della censura originaria), la Commissione, al termine
dei lavori, ha steso la relazione analitica con i giudizi sui singoli candidati
e con il giudizio complessivo.
4.5.
Ciò è del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, allorché, con il terzo
profilo di doglianza (che è, però, dei tutto nuovo e, perciò, inammissibile),
sostiene che la redazione di
detta relazione è, bensì, avvenuta, ma dopo la votazione finale e la
conseguente formulazione della proposta dei vincitori.
5.
Il quarto motivo di appello ripropone l'equivoco, già chiarito dal primo
giudice (le cui argomentazioni sono, ancora una volta ignorate in sede di
gravame) circa l'assimilazione del giudizio di non meritevolezza ad essere preso
in considerazione ai fini dei concorso ad un provvedimento di esclusione dalla
procedura concorsuale, contrastante con la già intervenuta ammissione.
Non
resta, quindi, a questo Collegio che ribadire che tale giudizio procede da una
valutazione di merito propria della fase concorsuale e non comporta esclusione
da tale procedura, bensì, semplicemente, non raggiungimento della soglia di
idoneità per il suo positivo superamento, onde nessuna contraddittorietà di
comportamenti è data ravvisare.
6.
Con il quinto motivo di appello, attraverso la denuncia della omissione, di
un'effettiva valutazione comparativa dei titoli di carriera, didattici e
scientifici, posseduti dal ricorrente, anche con riferimento a quelli presentati
da altri concorrenti, si chiede, in sostanza al giudice amministrativo,
un'inammissibile rivalutazione di detti titoli, che si sovrapponga e si
sostituisca a quella operata dalla Commissione.
Peraltro,
con riferimento a quei profili dei motivo in esame che non travalicano i limiti
dei sindacato di legittimità rimesso a questo Collegio, può osservarsi quanto
segue.
6.1.
Non appaiono utilizzabili, ai fini che interessano, i giudizi, a suo tempo,
formulati nei confronti del ricorrente, in sede di esame di abilitazione alla
libera docenza, trattandosi, a tacer d'altro, dì valutazioni condotte alla
stregua di criteri del tutto diversi da quelli che presiedono alla nomina dei professori universitari di prima fascia.
6.2.
L'accenno, operato dall'interessato, all'esistenza di lavori in collaborazione
fra componenti la Commissione e taluni candidati è solo strumentale ad una
asserita (ma non oggettivamente provata) mancanza di serenità nei giudizi,
mentre non introduce alcuna censura rivolta a sostenere l'incompatibilità dei
componenti stessi o il difetto di individuazione degli apporti individuali.
6.3.
Quanto, poi, alle manchevolezze riferite dall'appellante alle valutazioni
espresse, in sede individuale, dai vari membri della commissione sui titoli da
lui posseduti, le stesse risultano diffusamente confutate, anche in fatto, dalla
decisione impugnata, sulle cui argomentazioni l'istante non svolge alcuna
controdeduzione.
Va,
in ogni caso, condiviso quanto affermato dal primo giudice circa la sostanziale
irrilevanza di alcune omissioni nei giudizi individuali, in presenza sia
dell'unanime rilievo, da parte di tutti i commissari, dell'esistenza di decisive
carenze nella produzione scientifica sia di una discussione collegiale che ha
tenuto conto del complesso dell'attività didattica e scientifica del candidato.
7.
Con il sesto e ultimo motivo, infine, H ricorrente censura la mancata
considerazione di alcuni titoli da lui prodotti, quali, segnatamente,
partecipazioni a convegni specialistici e congressi, diplomi post laurea e
attestati di competenza nell'attività svolta.
7.1.
La doglianza è infondata.
Come
esattamente osservato dal primo giudice, nel curriculum. premesso alla
valutazione dei ricorrente si
da atto, in maniera sintetica, ma sufficiente, del possesso dei titoli
anzidetti, onde non può affermarsi che la Commissione non ne abbia tenuto
conto.
La
censura, appare, comunque, anche scarsamente rilevante, attesa la natura del
giudizio di cui trattasi, che deve aver riguardo alla piena maturità.
scientifica del candidato, da , verificarsi, soprattutto, sulla scorta dei
contributo da esso dato atti avverso la produzione scientifica.
8.
L'appello va, in conclusione, respinto.
Si
ravvisano, peraltro, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando
sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 11 giugno 1999, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Alberto
De ROBERTO Presidente
Costantino
SALVATORE Consigliere
Giuseppe
ROMEO Consigliere
Giuseppe
MINICONEConsigliere
Rosanna De NICTOLIS Consigliere