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n. 11-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 3 novembre 1999 n. 1702 - Pres. De Roberto, Est. Minicone - Mastrangelo (Avv. Abbamonte) c. Ministero dell'Università (Avv.ra Stato) e Ajmerito ed altri (Avv. Corso) - (conferma TAR Lazio, Sez. I, sentenza 13 settembre 1994 n.1291).

Il ricorso per motivi aggiunti nella fase dell'appello è proponibile solo allorché sussista il presupposto costituito dalla circostanza che i motivi stessi siano emersi da fatti dei quali il ricorrente abbia avuto comprovata conoscenza durante il giudizio di appello (1); nel caso invece in cui quest'ultima circostanza non venga dimostrata ed il ricorrente asserisca di aver avuto sopravvenuta conoscenza genericamente in epoca successiva alla proposizione del gravame, il ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi inammissibile.

La determinazione concreta delle materie dei raggruppamenti dei concorsi universitari, in quanto comportante scelte attinenti alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, può essere censurata solo per manifesta illogicità.

Nei concorsi a cattedre universitarie la materia del giudizio rimessa alla Commissione giudicatrice non consente che si applichino la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l'assunzione a pubblici impieghi, tra le quali, in particolare, la predeterminazione dei criteri di massima, trovando l'assenza di un obbligo siffatto la sua ragione d'essere nella impossibilità di precostituire criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello relativo a opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 580 del 1973 (2).

Il termine di sei mesi per l'esaurimento delle operazioni dei concorsi universitari ha carattere puramente sollecitatorio ed il suo inutile decorso non invalida le operazioni successive, restando salvo solo il potere, di natura sanzionatoria, nei confronti della Commissione, il cui mancato esercizio non è suscettibile di essere censurato in assenza, quanto meno, di una tempestiva iniziativa volta a sollecitarlo.

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(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI Sez, n.8 del 1999.

(2) Cfr., per tutte, Cons. Stato, VI Sez., 20 aprile 1991, n.205.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.8094 del 1995, proposto da MASTRANGELO Paolo Ildo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, elettivamente domiciliato presso il dott. G. Salazar in Roma, Via Proba Petronia n.60,

contro

il Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la Commissione Giudicatrice dei concorso per professore universitario di ruolo ‑ raggruppamento n. 428 di cui al D.M. 24.5.1984, il Consiglio Universitario Nazionale, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro­-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

e nei confronti

dei proff. Ajmerito Giulio, Della Croce Gabriele, Fruganti Gabriele, Meli Francesco, Passantino Michele e Pozza Ottaviano, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Corso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Isabella Lesti, in Roma Via Arenula n. 21, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, n. 1291 del 13 settembre 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e dei controinteressati indicati nell'atto di appello;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica; udienza del 11 giugno 1999 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l'avv. Orazio Abbamonte, per delega dell'avv.. Giuseppe Abbamonte, l'avv. Lesti, per delega dell'avv. Corso, e l'avv. dello Stato Quadri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso dei 1986, il prof. Paolo Ildo Mastrangelo, docente nell'Università di Napoli nella cattedra di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria, impugnava gli atti dei procedimento del concorso a posti di professore universitario di ruolo della prima fascia (Raggruppamento disciplinare n.428) indetto con D.M. 24/5/1984, a conclusione del quale il ricorrente, che allo stesso concorso aveva partecipato, non era stato incluso tra i vincitori.

Impugnava altresì il D.M. 24/5/1984, di indizione dello stesso concorso, nella parte in cui era stata inserita, nel Raggruppamento n.428, la disciplina "Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia"

Deduceva il ricorrente i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione del D.P.R. n.382 dell'11/7/1980 e del D.M. 30/7/1983 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed errore sui presupposti, per essere stata ricompresa, con il D.M. 24/5/1984, la disciplina "Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia" nel gruppo disciplinare , n.428, a modifica dei precedenti criteri di raggruppamento di materie seguiti nei, precedenti concorsi, senza alcuna ragione giustificativa né logica della stessa inclusione, non sussistendo alcuna affinità tra la disciplina in questione e le altre dello stesso gruppo n.428.

Il) Violazione dell'art.3 della legge 7/2/1979, n.31, dell'art.2 del D.L. 1110/1973, n.580 conv. in I. n.766/1973, dei D.P.R. n.3/1957, dei D.M. 24/5/1984, della Circ. Min. 24/7/1985 e del D.P.R. n. 1077/1970, per:

a) omessa predeterminazione dei criteri di massima, da parte della Commissione esaminatrice, o, quanto meno, dei principi da valere quali generali canoni di valutazione dei candidati;

b) violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della legge n.31/1979 e circolari applicative che prevedono il completamento dei lavori, da parte della Commissione, entro sei mesi dalla data dei bando nonché la redazione di una relazione analitica in cui siano riportati i giudizi sui singoli candidati ed il proprio giudizio complessivo, ed, in particolare, della C.M. A/862 dei 24/7/1985, che prevede lo svolgimento, dopo la formulazione dei giudizi individuali, di una successiva fase di esame e valutazione collegiale dei titoli dei candidati.

III) Violazione dell'art.3 della legge n.31/1979 e dell'art.2 del D.L. n.580/1973 conv. nella I. n.766/1973, del D.P.R. n.3/1957; del D.M. 24/5/1984; della C.M. 24/7/1985 e dell'art.97 della Costituzione nonché eccesso di potere, per avere la Commissione giudicatrice:

a) effettuato la valutazione dei titoli dei candidati (in particolare di quelli del pro£ Passantino) con stretto riferimento a specifiche discipline o a settori di insegnamento estranei al gruppo disciplinare per il quale si concorreva, anziché all'insieme delle. discipline del raggruppamento, nel caso di specie vertenti tutte su materie clinico‑professionali;

b) dato eccessiva prevalenza alla valutazione delle pubblicazioni a scapito di altri elementi di giudizio relativi alla esperienza e alla capacità di insegnamento, con illegittimo appiattimento valutativo di candidati che vantavano, come il ricorrente, una maggiore anzianità di carriera universitaria;

c) omesso la rilevazione della non pertinenza dei titoli di numerosi concorrenti con le discipline del gruppo per cui si concorreva.

IV) Violazione della legge n.31/1979, dei D.P.R. n.38211980 e del D.M. 24/5/1984 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, per essere stato ritenuto il ricorrente "non meritevole di essere preso in considerazione ai fini ‑del concorso", con illegittima esclusione dello stesso che al medesimo concorso era già stato ammesso.

V) Violazione dell'art.3 della legge n.31/1979 del D.M. 24/5/1984, della C.M. 24/5/1985 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e sviamento di potere, per essere stata omessa un'effettiva valutazione comparativa dei titoli posseduti dal ricorrente anche con riferimento a quelli presentati da altri concorrenti, con riguardo ai "titoli di carriera e didattica, ai "titoli scientifici" ed, in particolare, al possesso di abilitazione alla libera docenza in Semeiotica medica veterinaria nonché per essere stata omessa una congrua motivazione degli apprezzamenti negativi di taluni commissari.

VI) Violazione dell'art.3 I. n..31/1979 e dei D.M. 24/5/1984 e della C.M. 24n/i985 e dell'art.97 della Costituzione nonché eccesso di potere, ppr avere la Commissione del.tutto omesso l'esame di altri titoli presentati dal ricorrente.

Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, affermata l'infondatezza di tutti i motivi, respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'interessato, lamentando, innanzi tutto, il mancato esercizio, da parte del T.A.R., de i poteri istruttori in ordine alle necessariamente generiche affermazioni, contenute nel terzo motivo dell'atto introduttivo, circa la valutazione di pubblicazioni degli altri candidati non pertinenti alle materie del gruppo per il quale si concorreva, e riproponendo, per il resto, tutte le censure già svolte in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio sia l'Amministrazione appellata sia i controinteressati vincitori del concorso de quo, i quali hanno dedotto l'inammissibilità o l'infondatezza delle doglianze.

Alla pubblica udienza del 11 giugno 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente appello, il prof. Paolo Ildo Mastrangelo, docente nell'Università di Napoli nella cattedra di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso avverso gli atti del procedimento del concorso a posti di professore universitario di ruolo della prima fascia (Raggruppamento disciplinare n.428), indetto con D.M. 24/5/1984 (anch'esso impugnato), all'esito del quale egli non è risultato tra i vincitori.

2. Lamenta, in primo luogo, l'istante che il primo giudice abbia ritenuto generica la censura avanzata in primo grado circa l'illegittima valutazione, da parte della Commissione, di pubblicazioni non pertinenti al gruppo di materie messe a concorso, laddove, qualora lo stesso avesse doverosamente esercitato i propri poteri istruttori per accertare la veridicità delle affermazioni dedotte, ben avrebbe potuto constatare l'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 2 L. 30 novembre 1973 n.766, relativamente ad una pluralità di candidati (Pozza, Ajmerito, Della Croce, Fruganti, Meli, Passantino).

2.1. La doglianza non può essere condivisa.

2.2. Osserva preliminarmente il Collegio che l'onere di introdurre gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda giudiziale incombe, secondo i principi generali, sul. ricorrente è che l'attività istruttoria del giudice amministrativo può intervenire solo per acquisire quegli elementi indicati dalla parte, dei quali questa non abbia la materiale disponibilità.

Ne consegue che nessun dovere di acquisizione incombe sul giudice stesso allorché il deducente abbia formulato la propria censura in modo del tutto generico, sì che l'attività istruttoria viene, in sostanza, richiesta da questi solo come strumento per dare un contenuto concreto alla censura stessa.

Nella specie, la doglianza di valutazione di pubblicazioni non pertinenti è stata articolata, in primo grado, con riferimento specifico al prof. Passantino, con l'aggiunta di un generico accenno alla "maggior parte dei candidati presi in considerazione", onde giustamente il T.A.R. si è limitato ad esaminare la situazione dell'unico concorrente menzionato, non rinvenendo alcuna indicazione sufficientemente puntuale per esercitare i propri poteri istruttori, che, in realtà, si sarebbero risolti in un riesame dell'intero operato della Commissione, in assenza di un'idonea prospettazione di parte.

2.3. Ciò posto, è da dire che la specificazione della censura originaria, effettuata dall'interessato nell'atto di appello, attraverso la menzione di ulteriori candidati, si concreta, nei fatti, in motivi nuovi, come tali non ammissibili.

Né tali deduzioni potrebbero essere validamente introdotte, in questa sede, come motivi aggiunti, in quanto, come è giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, VI Sez, n..8 del 1999), i motivi stessi sono proponibili solo allorché sussista il presupposto costituito dalla circostanza che questi ultimi siano emersi da fatti dei quali il ricorrente abbia avuto comprovata conoscenza durante il giudizio di appello, laddove tale circostanza non viene dimostrata dall'istante, il quale si limita ad ascrivere la sopravvenuta conoscenza, genericamente ad "epoca successiva alla proposizione del gravame".

2.4. Anche per quel che riguarda, poi, il prof. Passantino, l'appellante, nel dolersi dell'argomentazione con cui il primo giudice ha disatteso la censura rivolta contro la valutazione delle sue pubblicazioni, ne modifica, in parte, l'impostazione iniziale, giacché critica, piuttosto che la non pertinenza dei lavori, la circostanza che gli stessi fossero attinenti ad una sola branca.

Sul punto, però, va osservato che la Commissione ha dato atto che la produzione scientifica dei suindicato candidato ha carattere prevalentemente settoriale, ma ne ha sottolineato l'idoneità ad essere positivamente considerata per l'alto livello qualitativo, onde il sindacato richiesto a questo Collegio incontra il limite della sfera di discrezionalità riservato alla Commissione stessa.

2.5. Del resto, merita, pure, di essere sottolineato che il vizio dedotto appare anche ininfluente ai fini della soddisfazione dell'interesse del ricorrente, dal momento che quest'ultimo ha ricevuto una non favorevole valutazione non in relazione alla settorialità dei suoi lavori, ma per l'affermata scarsa valenza qualitativa degli stessi.

3. Con il secondo motivo di appello il prof. Mastrangelo ripropone la censura di illegittimità del bando di concorso, per aver ingiustificatamente inserito nel raggruppamento 428 la disciplina "Medicina Legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia", non affine alle altre materie del gruppo.

Per la verità, dovrebbe dubitarsi della stessa ammissibilità della censura, dal momento che l'appellante non spende alcuna argomentazione per confutare l'argomentazione con la quale il T.A.R. ha affermato l'insussistenza del vizio denunciato.

E' da dire, peraltro, che la determinazione concreta delle materie dei raggruppamenti concorsuali, in quanto comportante scelte attinenti alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, potrebbe essere censurata solo per manifesta illogicità, laddove, nella fattispecie non può ritenersi che la disciplina della medicina legale sia estranea alla sfera di interesse della clinica medica veterinaria, riguardando, comunque, aspetti rilevanti di patologia animale.

Anche in questo caso è, comunque, da dire, che l'appellante è risultato soccombente non in diretta relazione con l'inclusione della disciplina de qua fra le materie di concorso, ma per l'affermato recessivo livello della sua attività scientifica.

4. Con il terzo articolato motivo di gravame, l'istante denuncia, a carico dell'operato della Commissione esaminatrice:

a) la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati;

b) il mancato rispetto del termine di sei mesi per la conclusione dei lavori e l'omissione della relazione analitica recante i giudizi sui singoli candidati ed il giudizio complessivo;

c) la redazione di detta relazione analitica dopo la votazione finale e la conseguente formulazione della proposta dei vincitori.

4. 1. Nessuno dei tre profili esaminati può essere accolto.

4.2. Quanto al primo di essi, va richiamato l'indirizzo costante della giurisprudenza di questa Sezione relativa alle procedure concorsuali coeve a quella di cui ci si occupa, secondo il quale, nei concorsi, a cattedre universitarie la.materia del giudizio rimessa alla Commissione giudicatrice non consentiva che si applicassero la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l'assunzione a pubblici impieghi, tra le quali, appunto, la predeterminazione dei criteri di massima, trovando l'assenza di un obbligo siffatto la sua ragione di essere nella impossibilità di precostituire criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello relativo a opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico ai sensi dell'art.4 dei D.L. n.580 del 1973 (cfr., per tutte, Cons. Stato, VI Sez., 20 aprile 1991, n.205).

Né si può sostenere che la mancata predeterminazione si risolverebbe nella impossibilità di valutare l'operato della Commissione esaminatrice, posto che questa esprime i suoi giudizi attraverso valutazioni singole e collettive che consentono sempre di ricostruire l'iter e di indagare sulla sua congruità.

4.3. Circa il mancato rispetto dei termine di sei mesi per l'esaurimento delle operazioni concorsuali, va rilevato che tale termine ha carattere puramente sollecitatorio ed il suo inutile decorso non invalida le operazioni successive, restando salvo solo il potere, di natura sanzionatoria, di parziale, della Commissione, il cui mancato esercizio non è suscettibile di essere censurato dal ricorrente, in assenza, quanto meno, di una sua tempestiva iniziativa volta a sollecitarlo.

4.4. Quanto alla denunciata mancata o non puntuale applicazione dei criteri dettati dall'art.3 della. legge n.31 del 1979, va rilevato che, come osservato dal primo giudice (al quale, ancora una volta, nulla oppone l'appellante se non la riproposizione acritica della censura originaria), la Commissione, al termine dei lavori, ha steso la relazione analitica con i giudizi sui singoli candidati e con il giudizio complessivo.

4.5. Ciò è del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, allorché, con il terzo profilo di doglianza (che è, però, dei tutto nuovo e, perciò, inammissibile), sostiene che la redazione di detta relazione è, bensì, avvenuta, ma dopo la votazione finale e la conseguente formulazione della proposta dei vincitori.

5. Il quarto motivo di appello ripropone l'equivoco, già chiarito dal primo giudice (le cui argomentazioni sono, ancora una volta ignorate in sede di gravame) circa l'assimilazione del giudizio di non meritevolezza ad essere preso in considerazione ai fini dei concorso ad un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, contrastante con la già intervenuta ammissione.

Non resta, quindi, a questo Collegio che ribadire che tale giudizio procede da una valutazione di merito propria della fase concorsuale e non comporta esclusione da tale procedura, bensì, semplicemente, non raggiungimento della soglia di idoneità per il suo positivo superamento, onde nessuna contraddittorietà di comportamenti è data ravvisare.

6. Con il quinto motivo di appello, attraverso la denuncia della omissione, di un'effettiva valutazione comparativa dei titoli di carriera, didattici e scientifici, posseduti dal ricorrente, anche con riferimento a quelli presentati da altri concorrenti, si chiede, in sostanza al giudice amministrativo, un'inammissibile rivalutazione di detti titoli, che si sovrapponga e si sostituisca a quella operata dalla Commissione.

Peraltro, con riferimento a quei profili dei motivo in esame che non travalicano i limiti dei sindacato di legittimità rimesso a questo Collegio, può osservarsi quanto segue.

6.1. Non appaiono utilizzabili, ai fini che interessano, i giudizi, a suo tempo, formulati nei confronti del ricorrente, in sede di esame di abilitazione alla libera docenza, trattandosi, a tacer d'altro, dì valutazioni condotte alla stregua di criteri del tutto diversi da quelli che presiedono alla nomina dei professori universitari di prima fascia.

6.2. L'accenno, operato dall'interessato, all'esistenza di lavori in collaborazione fra componenti la Commissione e taluni candidati è solo strumentale ad una asserita (ma non oggettivamente provata) mancanza di serenità nei giudizi, mentre non introduce alcuna censura rivolta a sostenere l'incompatibilità dei componenti stessi o il difetto di individuazione degli apporti individuali.

6.3. Quanto, poi, alle manchevolezze riferite dall'appellante alle valutazioni espresse, in sede individuale, dai vari membri della commissione sui titoli da lui posseduti, le stesse risultano diffusamente confutate, anche in fatto, dalla decisione impugnata, sulle cui argomentazioni l'istante non svolge alcuna controdeduzione.

Va, in ogni caso, condiviso quanto affermato dal primo giudice circa la sostanziale irrilevanza di alcune omissioni nei giudizi individuali, in presenza sia dell'unanime rilievo, da parte di tutti i commissari, dell'esistenza di decisive carenze nella produzione scientifica sia di una discussione collegiale che ha tenuto conto del complesso dell'attività didattica e scientifica del candidato.

7. Con il sesto e ultimo motivo, infine, H ricorrente censura la mancata considerazione di alcuni titoli da lui prodotti, quali, segnatamente, partecipazioni a convegni specialistici e congressi, diplomi post laurea e attestati di competenza nell'attività svolta.

7.1. La doglianza è infondata.

Come esattamente osservato dal primo giudice, nel curriculum. premesso alla valutazione dei ricorrente si da atto, in maniera sintetica, ma sufficiente, del possesso dei titoli anzidetti, onde non può affermarsi che la Commissione non ne abbia tenuto conto.

La censura, appare, comunque, anche scarsamente rilevante, attesa la natura del giudizio di cui trattasi, che deve aver riguardo alla piena maturità. scientifica del candidato, da , verificarsi, soprattutto, sulla scorta dei contributo da esso dato atti avverso la produzione scientifica.

8. L'appello va, in conclusione, respinto.

Si ravvisano, peraltro, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 11 giugno 1999, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Alberto De ROBERTO    Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Giuseppe MINICONEConsigliere

Rosanna De NICTOLIS  Consigliere

Copertina