CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 3 novembre 1999 n. 1712
- Pres. Giovannini, Est. Balucani - EDILPRO (Avv.ti Carbone e Marconi) c. Comune di Savona (Avv.ti Cocchi, Noberasco e Natoli) - (conferma TAR Liguria, Sez. I , sentenza 9 dicembre 1992, n. 479).Il concetto di opere «destinate alla difesa militare» (che a norma dell'art. 81 D.P.R. n. 616/1977 sono sottratte alle procedure di intesa ivi previste in caso negativo), non può essere riferito esclusivamente alle opere realizzate o utilizzate dal Ministero della Difesa, potendo ricomprendere anche opere di altre Amministrazioni; non può pertanto escludersi a priori che vi rientrino anche gli edifici utilizzati come sedi delle Capitanerie di Porto, la cui realizzazione è affidata al Ministero della Marina Mercantile. E' però indubbio (quale che sia l'Amministrazione che realizza o utilizza l'opera) che si è in presenza di opere «destinate alla difesa militare» o quando una apposita norma definitoria la qualifichi come tale (come accade per le caserme dei carabinieri che l'art. 3 L. 6 febbraio 1985, n. 16 qualifica espressamente come «opere destinate alla difesa militare ai sensi dell'art. 81 D.P.R. n. 616/1977»), ovvero quando intervenga un formale atto di riconoscimento.
La qualificazione di un opera come destinata alla difesa militare, in mancanza di una previsione della legge, richiede sempre una manifestazione di volontà del Ministero per i lavori pubblici dal momento che essa comporta - per effetto dell'art. 81 D.P.R. n. 616 - la sottrazione dell'opera stessa al controllo del Ministero, altrimenti competente ad accertarne la conformità alla disciplina urbanistica, o comunque a stabilirne la localizzazione, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati (1).
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(1) Cons. Stato, Sez. II, parere 23 gennaio 1980 n. 1276. Alla stregua del principio il CdS ha ritenuto che "nella fattispecie in esame tale consenso non può dirsi prestato attraverso il voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sez. III del 23 marzo 1989, n. 162, o la relazione predisposta dagli Uffici ministeriali recante la data del 1 gennaio 1990, n. 373, trattandosi di atti provenienti da organi privi di rilevanza esterna o comunque non abilitati ad esprimere la volontà del Ministero".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui seguenti ricorsi in appello
1) - ric.2414/1993 proposto dalla EDILPRO che ha incorporato la STABO S.p.a., corrente in Roma, in persona del suo presidente p.t.; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Alberto Marconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Nicotera, n.29;
contro
il Comune di Savona in persona dei Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cocchi, Vladimiro Noberasco e Giorgio Natoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cicerone n.28;
e nei confronti
dei Ministeri della Marina Mercantile, dei Lavori Pubblici, della Difesa e del Tesoro in persona dei rispettivi Ministri p.t.; rappresentati. e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 2) - ric. n.2976/93 proposto dai Ministeri dei Lavori Pubblici, della Difesa, del Tesoro, della Marina Mercantile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
il Comune di Savona, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cocchi, Vladimiro Noberasco e Giorgio Natoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cicerone n. 28;
e nei confronti
della Stabo S.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Alberto Marconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Nicotera n.29;
e della Regione Liguria, in persona dei suo Presidente p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. I, 9 dicembre 1992, n.479
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 marzo 1990 il Consigliere Lanfranco Balucani ed uditi, altresì, l'Avv. Carbone, l'avv.to Lattanzi per delega dell'avv.to Natoli e l'avv.to dello Stato Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il Comune di Savona ha impugnato gli atti. ministeriáli con cui è stata approvata la costruzione della nuova sede della Capitaneria di porto di Savona, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) - violazione dell'art.81 D.P.R. n.616/1997 e difetto dei presupposti e di istruttoria, nell'assunto che l'opera non è conforme alle norme di attuazione dello strumento urbanistico intercomunale denominato P.R.I.S, ne risulta esperito alcun procedimento di intesa contemplato dall'art.82 cit.;
2) - illegittimità del D.M. 8 luglio 1987 e illegittimità derivata dagli atti approvatisi del progetto, incompetenza, violazione dell'art.81 D.P.R. n.61611977 ed eccessi di potere sotto diversi profili
L'art.81, 2' comma, D.P.R-n.616 esclude dallo speciale procedimento di cui al 1° comma le opere destinate alla difesa militare ed in effetti il D.M. della Marina Mercantile 8 luglio 1987 ha qualificato la costruzione dell'edificio sede della Capitaneria di Porto come opera destinata, alla difesa militare; ma tale D.M. è illegittimo dal momento che la destinazione di una opera alla difesa militare va accertata dal Ministero dei lavori pubblici. Inoltre le opere destinate alla difesa per le quali non occorre l'intesa ex art.81 D.P.R. n.616 sono soltanto quelle destinate in modo attuale ed esclusivo (o almeno prevalente) ad uso militare. In ogni caso la sede della Capitaneria di porto non può rientrare tra le opere destinate alla difesa militare tenuto conto dei compiti prevalentemente civili della Capitaneria di Porto ex art.32 L. n. 1176/1926-.
3) - violazione dell'art.39 L. n.978/1982, difetto dei istruttoria, illegittimità derivata.
Il decreto interministeriale 15/6/1985 (con il quale è stato approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche della Capitaneria di porto), è illegittimo) per mancata acquisizione di tutti i concerti richiesti dal citato art.39 e conseguentemente è illegittimo anche il conseguente D.M 8 luglio 1987; rispetto al quale il DI 15/6/1985 funge da atto presupposto.
4) - Violazione dell'art.3 L. n.898/l976 e D.P.R. n.870/1979, eccesso di potere sotto diversi profili: ciò nell'assunto che anche nel caso di costruzione di opere militari esiste un raccordo con la pianificazione urbanistica attraverso il Comitato misto-paritetico di cui all'art.3 L. n. 895/1975 e art.2_ D.P.R. n.780/1979.
5) - eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto gli organi statali che in un primo momento avevano aderito alla diversa localizzazione proposta dal Comune hanno poi mutato orientamento senza alcuna motivazione.
Con sentenza n.479 dei 1992 il TAR dopo aver disatteso la eccezione di tardività del gravame sollevata dalle parti resistenti, accoglieva il ricorso avendo ritenute fondate le censure dedotte con il secondo motivo e dichiarando assorbito ogni altro motivo di ricorso.
Avverso la anzidetta sentenza hanno proposto appello con due distinti ricorsi, che peraltro contengono sostanziale identità di censure, sia le Amministrazioni statali interessate che la Soc. EDILPRO, quale concessionaria della progettazione e della costruzione dell'opera.
I motivi dedotti nei due atti di appello possono così riassumersi:
1) - irricevibilità del ricorso al TAR per tardività;
2) - irricevibilità dello stesso per difetto di legittimazione all'impugnativa da parte dei Comune;
3) - violazione e falsa applicazione dell'art.81 D.P.R. n.6116/1977, nell'assunto che apparterrebbe in via esclusiva.alla Amministrazione militare di valutare la compatibilità dell'opera destinata alla difesa militare con gli interessi urbanistici, in ogni caso il procedimento seguito risulterebbe corretto poiché la destinazione dell'opera alla difesa militare (ai sensi e per gli effetti dell'art.81 D.P.R. n.616) è stata condivisa anche dal Ministero dei lavori pubblici attraverso il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 marzo 1989 n.162 e la relazione ministeriale recante la data lo febbraio 1990, ií.373.
Si è costituito, in giudizio per entrambi gli appelli il Comune di Savona il quale ha riproposto la 1inea difensiva sostenuta dinanzi al TAR.
DIRITTO
I due ricorsi in epigrafe vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione, in quanto proposti avverso la stessa sentenza e con deduzione di censure sostanzialmente identiche.
Ciò posto, viene preliminarmente all'esame del Collegio il motivo di gravame con il quale le parti appellanti (Ministero dei lavori pubblici e altri nel ric. n.2976/1993 e Soc. EDELPRO nel ric.2414/ 1993) deducono la erroneità della sentenza appellata per non aver ritenuto la tardività del ricorso proposto in primo grado dal Comune di Savona avverso gli atti ministeriali relativi alla approvazione della nuova sede della Capitaneria di Porto di Savona.
Il motivo è infondato.
Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, la circostanza che il Ministero della Marina Mercantile avesse dato formale comunicazione al Comune, con nota del 29 agosto 1989, circa la localizzazione dell'opera progettata, non faceva sorgere per l'Amministrazione comunale l'opere di proporre tempestiva impugnativa, dal momento che gli effetti giuridici di tale scelta si sono avverati solo con l'adozione del D.M. 20 luglio l989 con il quale il Ministero della Marina ha approvato il progetto esecutivo della nuova sede della Capitaneria di Porto.
E' dunque da tale provvedimento che decorre il termine di impugnativa, e non già dalla richiamata nota dei 29/8/1988; di conseguenza il ricorso notificato al Comune in data 21/10/1999 deve ritenersi tempestivo.
Privo di pregio è anche il motivo di gravame con cui l'appellante Ministero ha riproposto il difetto di legittimazione attiva del Comune nel giudizio di primo grado.
Invero è indubbio che gli atti posti in essere dalle Amministrazioni statali ai fini della localizzazione e realizzazione dell'opera, in quanto confliggenti con le previsioni dello strumento urbanistico comunale, legittimano la impugnativa da parte del Comune quale titolare dei poteri di pianificazione urbanistica;
Passando al merito della controversia sottoposta all'esame dei Collegio, si tratta di stabilire se l'opera di cui si discute possa essere annoverata tra quelle «destinate alla difesa militare», che a norma dell'art.81 D.P.R. n.616/1977 sono sottratte alle procedure di intesa ivi previste in caso negativo, poiché l'approvazione dell'opera è avvenuta al di fuori di tali procedure, risulterebbe fondata la censura di violazione del citato art.81, come ritenuto nella sentenza appellata.
Al riguardo va anzitutto precisato che il concetto di opera destinata alla difesa militare non può essere riferito esclusivamente alle opere realizzate o utilizzate dal Ministero della Difesa, potendo ricomprendere anche opere di altre Amministrazioni; non può pertanto escludersi "a priori" che vi rientrino anche gli edifici utilizzati come sedi delle Capitanerie di Porto, la, cui realizzazione è affidata al Ministero della Marina Mercantile.
E' però indubbio (quale che sia l'Amministrazione che realizza o utilizza l'opera) che si è in presenza di opere «destinate alla difesa militare» o quando una apposita norma definitoria la qualifichi come tali (come accade per le caserme dei carabinieri che l'art.3 L. 6 febbraio 1985, n.16 qualifica espressamente come «opere destinate alla difesa militare ai sensi dell'art.81 D.P.R. n.616/1977»), ovvero quando intervenga un formale atto di riconoscimento.
Nella fattispecie in esame, dal momento che nessuna norma definisce gli edifici utilizzati dalle Capitanerie di Porto come opere destinate alla difesa militare (che anzi la costruzione della nuova sede di Savona rientra. nel programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture delle Capitanerie di Porto finalizzato specificamente a «salvaguardare la costa e l'ambiente marino dal rischio di inquadramenti », come recita il titolo della L. 31 dicembre 1982, n.979), è giocoforza che per assoggettare la costruzione in questione al regime proprio delle opere destinate alla difesa militare occorresse un formale atto di destinazione. Ed in realtà a ciò si è proceduto con D.M. 8 luglio 1987 del Ministero della Marina e con D.M. 25 luglio 1988 del Ministero della Difesa, ove è stato dichiarato anche ai fini dell'art.81 D.P.R. n.616 - che le opere di cui al programma quadriennale sono «opere destinate alla difesa militare».
Senonché il procedimento seguito non può ritenersi corretto perché come è stato rilevato nella sentenza appellata è mancato l'intervento dei Ministero dei lavori pubblici.
Secondo quanto ha già avuto occasione di osservare il Consiglio di Stato in sede consultiva (cfr. Cons. St., II°, parere 1276 del 23 gennaio 1980) la qualificazione di un opera come destinata alla difesa militare richiede sempre una manifestazione di volontà del Ministero per i lavori pubblici dal momento che essa, comporta -. per effetto dell'art.81 D.P.R. n.616 - la sottrazione dell'opera stessa al controllo del Ministero, altrimenti competente ad accertarne la conformità alla disciplina urbanistica, o comunque a stabilirne la localizzazione, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati. E nella fattispecie in esame tale consenso non può dirsi prestato attraverso il voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sez. III del 23 marzo 1989, n. 162, o la relazione predisposta dagli Uffici ministeriali recante la data del 1 gennaio 1990, n.373, trattandosi di atti provenienti da organi privi di rilevanza esterna o comunque non abilitati ad esprimere la volontà del Ministero.
Per quanto precede tutti i motivi di gravame prospettati dalle parti appellanti risultano infondati e i relativi atti di appello debbono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese ed onorari dei presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i due ricorsi in appello in epigrafe indicati e, definitivamente pronunziando sui medesimi, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. Sesta, nella Camera di Consiglio dei 19 marzo 1999, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Paolo NUMERICO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Est Consigliere
Rosanna de NICTOLIS Consigliere