Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 6-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI - Sentenza 3 giugno 1999 n. 739 - Azienda autonoma di assistenza al volo c. Lega Italiana Controllori Traffico Aereo - (L.I.C.T.A.)- (annulla T.A.R. Lazio, Sez. III, sent.  2 novembre 1992 n. 1380).

Pubblico impiego - Diritto di sciopero - Sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa - Trattenuta operata per l'intera giornata - Legittimità - Prosecuzione dell'attività dopo lo sciopero - Irrilevanza - Fattispecie in materia di controllori traffico aereo.

(L. 11 luglio 1980 n. 312, art. 171)

E' legittimo l'operato dell'Azienda autonoma di assistenza al volo, la quale, in esecuzione di una deliberazione il Consiglio d'amministrazione  ed in applicazione dell'art. 171, comma secondo, L. 11 luglio 1980 n. 312, ha stabilito di commisurare all'intera giornata la trattenuta sulle retribuzioni per scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa nei casi di astensione dal lavoro che, su uno o più impianti, interessino soltanto parte delle attività del personale di qualsiasi profilo e qualifica professionale che sia addetto al servizio di controllo del traffico aereo.

In accordo con la citata L. n. 312/1980, nella specie l'entità della trattenuta è stata commisurata in relazione agli effetti che l'astensione dal lavoro ha determinato; è infatti possibile derogare al principio della sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e retribuzione quando detti effetti, per consistenza o per durata, vadano oltre quelli immediatamente prodotti dalla singola interruzione del lavoro.

Né acquista rilievo, alla stregua della disciplina sopra indicata, il fatto che l'attività lavorativa sia proseguita dopo lo sciopero.

 

 

FATTO

Gli appellati, tutti dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - AAAVTAG con qualifica di controllore di traffico aereo, proponevano ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, tra l'altro, avverso la trattenuta della retribuzione dell'intera giornata, operata dall'Azienda in occasione di scioperi di durata inferiore, da loro effettuati nel mese di dicembre 1988.

Il Tribunale dichiarava fondata la pretesa e, per l'effetto, ordinava all'Azienda di restituire agli interessati le somme trattenute sulle ore eccedenti quelle di effettiva astensione dal lavoro.

Contro la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui così ha disposto, l'Amministrazione ha avanzato appello e ne ha chiesto l'annullamento sostenendo che, nella specie, il concetto di ultrattività dev'essere riferito agli effetti dello sciopero e non alla circostanza che, al termine di questo, l'attività lavorativa sia stata, o meno, ripresa.

Si sono costituiti in giudizio alcuni degli appellati, che hanno controdedotto al gravame e ne hanno chiesto la reiezione, con conseguente conferma della sentenza appellata.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 22 gennaio 1999.

DIRITTO

Forma oggetto di gravame la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale, accogliendo il ricorso proposto dagli attuali appellati avverso la trattenuta della retribuzione dell'intera giornata, operata in occasione di scioperi brevi da loro effettuati, ha ordinato all'Amministrazione di restituire le somme trattenute sulle ore eccedenti quelle di effettiva astensione dal lavoro.

Nel caso di specie, ad avviso dell'Azienda appellante, il giudicante ha male applicato la disciplina dettata in materia dalla deliberazione n. 23 in data 4 febbraio 1986 del Consiglio d'amministrazione, in quanto ha ritenuto erroneamente di poter desumere, dalla circostanza che alcuni degli interessati abbiano ripreso servizio al termine dello sciopero, la mancanza del presupposto dell'ultrattività prescritto per operare una trattenuta commisurata alla retribuzione di un'intera giornata lavorativa. A tal fine, invece, avrebbe dovuto aversi riguardo agli effetti dello sciopero sulla gestione del traffico aereo.

La censura è fondata.

Con la citata deliberazione il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda appellante ha stabilito (art. 1) di commisurare all'intera giornata la trattenuta sulle retribuzioni per scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa "nei casi di astensione dal lavoro che, su uno o più impianti, interessino soltanto parte delle attività del personale di qualsiasi profilo e qualifica professionale che sia addetto ai servizi sottoindicati", primo dei quali è proprio il servizio di controllo del traffico aereo cui erano addetti gli appellati.

A tanto il massimo organo di amministrazione dell'Ente si è determinato sul rilievo, espresso nelle premesse dell'atto deliberativo, che "le attività del personale di tutti i profili e qualifiche professionali addetto ai servizi indicati nell'art. 1 ... si svolgono - a livello di ogni singola unità organizzativa centrale o decentrata - in condizioni di interdipendenza funzionale e/o in turni di lavoro integrati, con la conseguenza che lo sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa ... ha effetti sul servizio superiori o più prolungati di quelli derivanti dalla limitata astensione dal lavoro".

Perché la trattenuta sia commisurata all'effettiva durata dell'astensione è necessario, invece, a norma dell'art. 2 dello stesso provvedimento, che si tratti di "scioperi interessanti, su uno o più impianti, l'intera gamma dei servizi come sopra indicati e congiuntamente tutti i profili e qualifiche professionali del personale aziendale, indetti contestualmente con le stesse modalità di svolgimento e per medesimi periodi di astensione, aventi stesso inizio, termine e durata".

Com'è agevole constatare, si è fatta applicazione dell'art. 171, comma secondo, L. 11 luglio 1980 n. 312, di cui si utilizzano, in termini quasi letterali, i concetti di interdipendenza funzionale tra unità operative e di"ultrattività" dello sciopero.

In accordo con la fonte legislativa, quest'ultimo concetto è definito in relazione all'entità degli effetti che l'astensione dal lavoro ha determinato, consentendo di derogare al sinallagma tra prestazione lavorativa e retribuzione soltanto quando detti effetti, in realtà, per consistenza o per durata, vadano oltre quelli immediatamente prodotti dalla singola interruzione del lavoro.

Né acquista rilievo, alla stregua della disciplina sopra riportata, il fatto che l'attività lavorativa sia proseguita dopo lo sciopero.

Di questa eventualità, in realtà, la normativa di natura regolamentare dettata con la citata deliberazione si occupa all'art. 3 per disporre che "cessato lo sciopero breve i partecipanti allo stesso verranno posti in libertà in funzione della pratica inutilità della loro prestazione residua". Ma, com'è fatto palese dallo stesso suo tenore letterale, non si può affermare che, ai fini dell'entità della trattenuta da operarsi sulla retribuzione in conseguenza dell'astensione effettuata, la norma sancisca un obbligo per l'Amministrazione di mettere in libertà gli scioperanti quando, in relazione alla loro residua prestazione, intenda negare la retribuzione per l'intera giornata.

La disposizione, infatti, ha il solo scopo di attribuire all'Amministrazione la facoltà di rinunciare alla residua prestazione degli scioperanti quando questa non abbia più alcuna concreta utilità.

Il vero è che l'argomentazione con la quale il giudice di primo grado ha escluso, nella specie, il requisito dell'ultrattività è, ad ogni modo, viziata in radice in quanto fondata su di un'indagine del caso concreto che la regolamentazione dettata dall'Azienda non consente.

Secondo la disciplina di cui alla citata deliberazione n. 23 del 4 febbraio 1986, infatti, lo sciopero parziale nei servizi indicati nell'art. 1, quando abbia le caratteristiche in essa delineate, dà sempre luogo alla trattenuta della retribuzione dell'intera giornata lavorativa, alla stregua di una valutazione operata ex ante dall'Amministrazione circa le ripercussioni che l'astensione ha nell'ambito dei servizi nominati.

Gli appellati, in verità, contestano l'idoneità della fonte normativa, sostenendo che essa avrebbe dovuto rivestire la forma del decreto ministeriale prescritto dall'art. 171, quarto comma, L. 11 luglio 1980 n. 312.

Il rilievo, tuttavia, prima che infondato (essendo nella specie correttamente esercitata dal Consiglio d'amministrazione la competenza attribuita dalla norma generale al Ministro), è inammissibile in mancanza di apposita impugnativa del provvedimento deliberativo di cui si tratta.

L'appello, in conclusione, si rivela fondato e dev'essere accolto.

Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso proposto in primo grado va respinto nella parte diretta all'accertamento dell'illegittimità della ritenuta per scioperi brevi.

Sussistono giusti motivi per compensare spese e competenze di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe indicato e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado nella parte diretta all'accertamento dell'illegittimità della ritenuta per scioperi brevi.

Compensa le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Copertina