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Giurisprudenza
n. 6-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 11 giugno 1999 n. 774 - Pres. de Roberto, Est. Minicone - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (Avv. Vittorio Mandel) c. Basili (Avv. Ferruccio Zannini) e Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura gen. Stato)- (annulla T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. 12 novembre 1992, n. 1467).

Giurisdizione e competenza - Commercio ed industria - Agenti e rappresentanti di commercio - Controversie circa l'iscrizione - Giurisdizione dell'A.G.O.

Giurisdizione e competenza - Generalità - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio in qualsiasi stato o grado del processo - Possibilità.

Le controversie relative all'iscrizione nel ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa all'iscrizione - sussistendo i requisiti prescritti dalla L. 3 maggio 1985 n. 204 - si configura come posizione di diritto soggettivo, posto che l'iscrizione stessa non implica valutazioni discrezionali, ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge (1).

In tema di giurisdizione non vige il limite della devoluzione nei giudizi di impugnazione, trattandosi di materia regolata da norme imperative ed inderogabili e potendo, a norma dell'art. 37, primo comma, cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione essere rilevato anche di ufficio in qualunque stato e grado del processo (2).

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(1) Cfr. Cass. 9 febbraio 1993 n. 1613; Cass. 13 aprile 1994, n. 3466; Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 1996 n. 764.
(2) Cfr., da ultimo, Cons. Stato,Sez. VI, 8 marzo 1996 n. 375.

 

DIRITTO

1. La questione oggetto del presente appello concerne la legittimità o meno del diniego di iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, opposto al sig. Mario Basili dalla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Roma ed annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe.

2. Ritiene, peraltro, il Collegio di dovere esaminare pregiudizialmente la questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione amministrativa, essendo la soluzione di tale questione prevalente rispetto all'esame del merito.

A nulla rileva la circostanza che tale questione non sia stata sollevata ne in primo grado né in appello, dal momento che, come e giurisprudenza costante di questo Consiglio, in tema di giurisdizione non vige il limite della devoluzione nei giudizi di impugnazione trattandosi di materia regolata da norme imperative ed inderogabili e potendo, a norma dell'art. 37, primo comma, cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione essere rilevato anche di ufficio in qualunque stato e grado del processo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI Sez., n. 375 dell'8 marzo 1996).

2.1. Tale questione va risolta negativamente.

Ed invero, le controversie relative all'iscrizione nel ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa all'iscrizione - sussistendo i requisiti prescritti dalla L. 3 maggio 1985 n. 204 - si configura come posizione di diritto soggettivo, posto che l'iscrizione stessa non implica valutazioni discrezionali, ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge (cfr. Cass. 9 febbraio 1993 n.1613; Cass. 13 aprile 1994, n. 3466; Cons. Stato, VI Sez., 31 maggio 1996 n.764).

3. Nel caso di specie, quel che viene in contestazione è, appunto, se, in presenza di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 5, lett. c) della citata legge n. 204 del 1985, ma con sospensione condizionale della pena, debbano intendersi sussistenti i presupposti per l'iscrizione nel ruolo e per l'esercizio dell'attività di agente di commercio; indagine, questa, che non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del ruolo, bensì esclusivamente la corretta interpretazione dell'ambito di operatività delle norme che disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo perfetto dell'interessato.

4. Va, quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e, per l'effetto, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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