CONSIGLIO
DI STATO SEZ. VI - Sentenza 14 luglio 1999 n. 956
- Pres. De Roberto, Est. Minicone - Provincia di Potenza (Avv.
Marenghi) c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. Gen. Stato) e
Regione Basilicata (n.c.) - (conferma T.A.R. Basilicata 20 luglio 1996 n. 159).
Ambiente
- Nulla osta - Potere di annullamento del Ministero per i beni culturali e
ambientali - Ex art. 82 del DPR n. 616/1977 - Termine di cui al nono comma dello
stesso articolo - Decorrenza - Dalla data di ricevimento delle documentazione
relativa da parte del Ministero.
Ambiente
- Nulla osta - Potere di annullamento del Ministero per i beni culturali e
ambientali - Ex art. 82 del DPR n. 616/1977 - Annullamento per difetto di
motivazione - Possibilità.
Il termine
perentorio di cui all'art. 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 - entro il quale il Ministero per i
beni culturali e ambientali può esercitare il sindacato di legittimità
sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio
di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - decorre dal
ricevimento non solo del nulla osta regionale, ma anche dalla connessa
documentazione posta a sostegno e giustificazione di questo (1), essendo
irrilevante la ricezione della documentazione stessa da parte della locale
Soprintendenza (2).
In
tema di vigilanza ministeriale sul nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 1497 del 1939, l'annullamento contemplato dall'art. 82 del DPR n. 616 del
1977, nel testo modificato dalla legge n. 431 del 1985, potendo riguardare tutti
i vizi di legittimità, comprese le singole ipotesi riconducibili all'eccesso di
potere, ben può essere pronunciato anche per difetto di motivazione, sulla
considerazione, oltretutto, che, in sede di autorizzazione a norma del citato
art. 7 della legge n. 1497 del 1939, anche l'atto positivo di assentimento
richiede un'adeguata motivazione sulla compatibilità effettiva dell'opera con
gli specifici valori paesistici dei luoghi (3).
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(1)
Cons. Stato, Sez. VI 30 dicembre 1995 n. 1415 e 14 febbraio 1996 n. 209.
(2)
Cons. Stato, Sez. VI 14 febbraio 1996 n. 209 e 24 maggio 1996 n. 717.
(3)
Cons. Stato, Sez. VI 22 febbraio 1995 n. 207.
DIRITTO
1.
Con l'appello in esame l'Amministrazione Provinciale di Potenza censura la
sentenza con la quale è stato respinto il suo ricorso, volto a contestare il
decreto in data 13 settembre 1993, con cui il Ministro dei Beni Culturali e
Ambientali ha annullato il nulla osta ex art. 7 L. 29 giugno 1939, n. 1497,
rilasciato dalla regione Basilicata con provvedimento del 9 luglio 1993,
relativamente al progetto per la costruzione di una variante alla strada
provinciale n. 32 della Camastra, dallo svincolo di Albano alla diga sul
torrente Camastra.
2.
Sostiene l'appellante, con un primo ordine di argomentazioni dell'unico
complesso motivo di gravame, che, contrariamente a quanto asserito dal primo
giudice, il potere ministeriale di annullamento del nulla osta regionale
concernente il progetto de quo si sarebbe già consumato per inutile
decorso del termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dei
primi due nulla osta regionali (emessi, rispettivamente, in data 26 novembre
1987 e 8 aprile 1988), onde, in realtà, l'Organo centrale avrebbe provveduto a
riesaminare, surrettiziamente, un progetto già tacitamente assentito, cogliendo
a pretesto una mera modifica migliorativa del progetto stesso, effettuata
dall'aggiudicatario dei lavori per adeguarsi alle prescrizioni imposte dalla
Regione.
2.1.
Le argomentazioni anzidette non meritano accoglimento.
2.2.
Va osservato che l'appellante non contesta il principio affermato dal primo
giudice (conforme, del resto, alla giurisprudenza di questa Sezione: cfr., per
tutte, decc. N. 1415 del 30.12.1995 e n. 209 del 14.02.1996), secondo il quale
il termine perentorio di cui all'art. 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 - entro il quale il
Ministero per i beni culturali e ambientali può esercitare il sindacato di
legittimità sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere
autorizzatorio di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 -
decorre dal ricevimento non solo del nulla osta regionale, ma anche dalla
connessa documentazione posta a sostegno e giustificazione di questo.
Egli
deduce, invece, che, nella specie, non potrebbe invocarsi la mancanza delle
condizioni per l'utile decorso del termine (con conseguente ineluttabile
formazione dell'assenso tacito irretrattabile), in quanto la pratica sarebbe
pervenuta ab origine completa al Ministero; e ciò per le seguenti
a)
il Ministero non avrebbe fornito alcuna prova della sua affermazione circa la
mancata ricezione, in allegato al nulla osta regionale a suo tempo trasmessogli,
degli atti relativi al progetto, non potendosi considerare tale la nota di
richiesta di tali atti, in quanto proveniente dallo stesso Ministero;
b)
sussisterebbero, per contro, indizi a favore della tempestiva ricezione di tali
documenti, desumibili dalla circostanza che la Soprintendenza Archeologica della
Basilicata - cui contestualmente era stato inviato il medesimo nulla osta
avrebbe ricevuto il fascicolo completo, dal momento che ha emesso il parere
favorevole;
c)
la pretesa incompletezza della pratica si risolverebbe, comunque, in un rilievo
soltanto formale, giacché il Ministero avrebbe considerato, per sua stessa
ammissione, sufficiente l'invio della documentazione alla Soprintendenza per i
Beni Ambientali e Architettonici di Potenza, onde l'accennato iter
procedurale sarebbe stato soddisfatto dall'avvenuto invio del fascicolo alla
Soprintendenza Archeologica, anch'essa organo decentrato dello stesso Ministero;
d)
in ogni caso, il rilievo di incompletezza riguarderebbe solo il primo nulla osta
(in data 26 novembre 1987), mentre analogo rilievo non sarebbe stato mosso al
secondo nulla osta (in data 8 aprile 1988), per cui sarebbe incontestabile che,
in ordine a quest'ultimo, si sarebbe formato l'assenso ministeriale, preclusivo
del successivo annullamento.
2
3. Nessuna delle anzidette considerazioni merita di essere condivisa.
2.3.1.
E' da sottolineare che il mancato invio della documentazione necessaria
all'esercizio del potere di controllo è stato rilevato dall'Amministrazione
centrale fin dal 4 ottobre 1988, come emerge dalla nota in pari data
dell'Ufficio centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici,
Artistici e Storici, con la quale, nel richiedere la trasmissione del progetto
alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Potenza, per
l'istruttoria tecnica, si faceva, altresì, presente alla Regione Basilicata e
all'Amministrazione Provinciale di Potenza, che la pratica sarebbe rimasta
sospesa a tutti gli effetti.
Ciò
posto, in disparte il rilievo che l'affermazione dell'appellante, secondo la
quale tale nota non costituirebbe prova della mancata allegazione di detta
documentazione, equivale a sostenere che il Ministero abbia scientemente posto
in essere, in una corrispondenza ufficiale, affermazioni non rispondenti al
vero, al solo scopo di imporre alla Regione la duplicazione di adempimenti già
effettuati e di impedire il decorso del termine a suo carico, sta di fatto che
nessuno dei destinatari di tale nota l'ha tempestivamente contestata, all'epoca,
come pure sarebbe stato necessario, dal momento che la stessa comportava un
arresto del procedimento e la pendenza sine die del potere di annullamento del
Ministro.
D'altra
parte, non può considerasi operante, nella specie, la presunzione di
completezza, invocata dalla Provincia, dal momento che le note regionali di
trasmissione del nulla osta (nn. 860 del 26.11.1987 e n. 369 dell'8 aprile 1988)
fanno espresso riferimento, come allegato, alla sola autorizzazione, onde deve
darsi ingresso, piuttosto, alla presunzione contraria, corroborata dalla stessa
parte remittente, della mancanza degli allegati progettuali.
2.3.2.
Né una presunzione nel senso affermato dall'appellante potrebbe fondarsi, come
deduce la stessa, sulla circostanza che la contestuale nota inviata alla
Soprintendenza archeologica risulterebbe completa.
Ed
invero, in disparte il rilievo che, quand'anche ciò fosse dimostrato, non se ne
potrebbe inferire l'avvenuta trasmissione degli stessi documenti all'Organo
Centrale, va detto che l'assunto dell'istante si sorregge sull'unico argomento
induttivo, tratto dalla circostanza che la Soprintendenza aveva espresso parere
favorevole.
Sennonché,
va osservato, da un lato, che la lettera di trasmissione alla Soprintendenza, in
quanto identica a quella inviata al Ministero, fa anch'essa riferimento alla
allegazione della sola autorizzazione, dall'altro. che il parere richiesto alla
Soprintendenza Archeologica, stante la competenza specifica di questa, non
richiedeva la conoscenza degli elementi progettuali necessari al controllo
paesaggistico, essendo sufficiente la constatazione che i lavori non
interessavano zone sottoposte a vincolo archeologico.
2.3.3.
Le argomentazioni di cui sopra sarebbero, di per sè, idonee anche a confutare
l'assunto, secondo il quale la mancata ricezione della documentazione da parte
del Ministero sarebbe sostanzialmente irrilevante, (essendo sufficiente, per
stessa ammissione di questo, l'invio della pratica completa alla
Soprintendenza), posto che di tale invio non vi è, come si è detto, alcuna
prova.
In
ogni caso, è assorbente la considerazione che, come questa Sezione ha avuto
modo di affermare, il termine per l'esercizio del potere di annullamento decorre
dal momento in cui la relativa documentazione perviene al Ministero, essendo
irrilevante la ricezione da parte della locale Soprintendenza (cfr. decc. Nn.
209 del 14.2.1996 e 717 del 24.5.1996). Nel caso di specie, oltre tutto, la
Soprintendenza Archeologica non rivestiva alcuna competenza istituzionale per
l'istruttoria della pratica.
2.3.4.
Irrilevante appare, infine, la circostanza che il rilievo di carenza di
documentazione faccia espresso riferimento al solo nulla osta di cui alla nota
del 26 novembre 1987 e non anche a quello trasmesso con la successiva lettera
dell'8 aprile 1988.
Il
rilievo in parola è stato infatti sollevato dal Ministero il 4 ottobre 1988,
successivamente alla ricezione anche. della seconda comunicazione (anch'essa,
quindi, incompleta), onde la sospensione del decorso del termine, ivi disposta,
riguarda chiaramente l'intero procedimento di realizzazione del progetto e
preclude, per entrambi gli atti autorizzatori, la formazione del tacito assenso.
3.
Con un ulteriore profilo di censura, deduce l'appellante che, anche a voler
ammettere la persistenza del potere ministeriale di annullamento, per mancato
perfezionamento del procedimento di trasmissione dei precedenti provvedimenti
autorizzatori regionali, tale annullamento avrebbe dovuto avere per oggetto
tutti e tre i nulla osta emessi nel tempo, laddove, nella specie, esso avrebbe
riguardato solo l'ultimo di essi, concernente una variante migliorativa.
3.1.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
3.2.
E' ben vero che l'atto impugnato in primo grado annulla espressamente il solo
nulla osta regionale del 9 luglio 1993, ma ciò in quanto solo quest'ultimo è
giunto al Ministero completo di tutti gli elementi progettuali per la verifica
di legittimità, posto che le precedenti richieste di integrazione della
documentazione afferente gli altri due provvedimenti autorizzatori non risultano
essere mai state esaudite.
Peraltro,
l'attuale annullamento si fonda su rilievi negativi riguardanti il progetto,
ancorché migliorato, che appaiono assorbenti rispetto ai nulla osta precedenti,
onde la mancata formale rimozione esplicita anche di questi ultimi appare, in
definitiva, irrilevante per la Provincia appellante, dal momento che gli stessi,
in quanto subordinati all'osservanza di prescrizioni ritenute non accettabili,
non sarebbero, di per sé, comunque, idonei a consentire la realizzazione
dell'opera.
4.
Sostiene, ancora, l'appellante (con argomentazione, che, ancorché posta a
conclusione del gravame, per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare a
questo punto della trattazione), che il potere di annullamento del Ministro non
avrebbe potuto riguardare il merito della valutazione espressa dalla Regione
nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 82 DPR n. 616 del
1977, ma avrebbe dovuto essere circoscritto ai soli vizi di legittimità.
4.1.
L'assunto, sebbene muova da premesse astrattamente condivisibili, non appare,
pero, pertinente al caso di specie.
Ed
invero, l'atto impugnato si incentra sulla considerazione di fondo che la
Regione Basilicata, nel proprio provvedimento autorizzatorio, non aveva
evidenziato i criteri e le motivazioni per cui aveva ritenuto le opere
assentibili.
Orbene,
come questa Sezione ha già avuto modo di affermare (cfr. sent. n. 207 del
22.02.1995), in tema di vigilanza ministeriale sul nulla osta ai sensi dell'art.
7 della legge n. 1497 del 1939, l'annullamento contemplato dall'art. 82 del DPR
n. 616 del 1977, nel testo modificato dalla legge n. 431 del 1985, potendo
riguardare tutti i vizi di legittimità, comprese le singole ipotesi
riconducibili all'eccesso di potere, ben può essere pronunciato anche per
difetto di motivazione, sulla considerazione, oltretutto, che, in sede di
autorizzazione a norma del citato art. 7 della legge n. 1497 del 1939, anche
l'atto positivo di assentimento richiede un'adeguata motivazione sulla
compatibilità effettiva dell'opera con gli specifici valori paesistici dei
luoghi.
Nel
caso in esame, nessuno dei provvedimenti rilasciati nel tempo, ancorché recanti
l'espressa premessa che la zona interessata dai lavori era stata dichiarata di
notevole interesse pubblico, contiena, tuttavia, una qualsivoglia
giustificazione a sostegno dell'assenso espresso, giustificazione che, invece,
per la natura dell'opera e per l'incidenza ambientale della stessa, si rendeva
indispensabile per comprendere il procedimento logico seguito dall'Autorità
delegata, tenuto anche conto che la stessa Commissione Regionale aveva
sottolineato i pericoli dell'intervento nell'alveo del torrente Camastro, per
l'accelerazione dei prevedibili fenomeni di erosione che ne sarebbero derivati.
4.2.
La sussistenza, nell'atto impugnato, di una motivazione idonea, da sola, a
sorreggerne la legittimità, rende, in definitiva, irrilevante la circostanza
che il Ministero si sia soffermato anche a spiegare le ragioni della
incompatibilità paesaggistica dell'opera, dal momento che tali argomentazioni
sono a supporto dell'asserita necessità di una specifica e congrua
giustificazione nei nulla osta regionali e danno ragione, a loro volta,
dell'iter logico seguito dall'Amministrazione centrale, nel pronunciare
l'annullamento.
5.
Ugualmente infondato appare il rilievo formulato dall'appellante, al quinto
punto del gravame, circa la mancata indicazione, nel provvedimento ministeriale,
delle ragioni di incompatibilità dell'opera con la salvaguardia dei luoghi.
Invero,
come si è detto, l'annullamento da esaurientemente conto di tali ragioni,
laddove è proprio il nulla osta regionale che trascura di fornire ogni
giustificazione in ordine a tale profilo.
La
circostanza, poi, che lo stesso annullamento si dia carico anche di individuare
soluzioni alternative, da un lato, appare irrilevante, ai fini della legittimità
dell'atto - che è sorretto da una autonoma causa giustificatrice -, dall'altro,
si risolve in un non inopportuno apporto collaborativo fra Autorità preposte
entrambe alla tutela dei valori ambientali
6.
Con il sesto profilo dell'appello in esame, la Provincia di Potenza censura,
ancora, l'impugnata sentenza nella parte in cui, nel ritenere legittimo il
richiamo, operato dal Ministero, al contrasto dell'opera con gli obiettivi di
salvaguardia assunti dal piano paesaggistico di Gallipoli - Cognato,
trascurerebbe di considerare la derogabilità ai piani in questione, consentita,
dalla L.R. n. 3 del 1990, per le opere pubbliche già approvate alla data di
entrata in vigore dei piani stessi.
Sennonché,
va osservato che, come giustamente ritenuto dal primo giudice, nell'economia del
provvedimento di annullamento, il menzionato contrasto assolve una funzione
meramente rafforzativa del difetto di motivazione riscontrato nel nulla osta
regionale, che costituisce il vizio di fondo apprezzato.
D'altra
parte, è anche da dire che una deroga all'accertamento contenuto nel
provvedimento di vincolo, anche se teoricamente possibile, si traduce, se
immotivata, in un'autorizzazione illegittima, poiché si risolve nel
sovrapporre, sic et simpliciter, una nuova valutazione alla precedente,
in elusione dei valori paesistici da questa identificati come oggetto della
tutela.
7.
Sostiene, infine, l'appellante, con l'ultimo profilo di gravame, che
l'annullamento avrebbe avuto riguardo ad un progetto esecutivo, non soggetto a
valutazione di impatto ambientale, essendo questa necessaria solo per la
progettazione di massima.
Tale
censura, già proposta in primo grado, è stata ritenuta inammissibile dal
T.A.R., in quanto tardivamente sollevata, e da tale conclusione il Collegio non
ravvisa ragioni per potersi discostare, posto che, contrariamente a quanto
assume l'Amministrazione provinciale, essa non costituisce sviluppo di motivi già
contenuti nell'atto introduttivo, ma vera e propria deduzione nuova, svolta, per
di più in memoria, come può agevolmente evincersi dalla sola lettura del
ricorso.
8.
Per tutte le considerazioni esposte, l'appello deve essere respinto e, per
l'effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le
spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti
costituite.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo
respinge.
Spese
compensate.