CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 14 luglio 1999 n. 965
- Pres. Giovannini, Est.
Balucani - SITA S.p.a. (Avv.ti Scoca e Caterina) c. Regione Campania (n.c.)
e Ditta Marino (Avv.ti Amorosno e Dentamaro) - (annulla con rinvio T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 19
dicembre 1997 n. 3608).
Giustizia
amministrativa - Avviso di udienza - Notificazione al procuratore costituito -
Necessità - Mancanza - Annullamento della sentenza per difetto di
contraddittorio.
Giustizia
amministrativa - Avviso di udienza - Notificazione al procuratore costituito -
Morte del domiciliatario - Notificazione presso la segreteria del T.A.R. -
Necessità.
Va
annullata con rinvio, per difetto di contraddittorio, la sentenza che è stata
emessa senza che sia stato ritualmente notificato al procuratore di una delle
parti del giudizio il decreto di fissazione dell'udienza a norma dell'art. 23, 3°
comma, L. n. 1034/1971, a nulla rilevando che la richiesta di notifica del detto
decreto sia stato restituito alla Segreteria con l'annotazione
"deceduto" apposta sul plico indirizzato al procuratore domiciliatario
Infatti,
deve considerasi inesistente la notificazione fatta nel domicilio eletto, dopo
la morte del procuratore domiciliatario, in quanto l'art. 141, 4° c., C.P.C.
prevede espressamente che la notificazione non può essere fatta nel domicilio
eletto, se il domiciliatario è morto.
In tale ipotesi, invero, la segreteria del TAR, nell'impossibilità di compiere la notificazione degli avvisi di fissazione dell'udienza presso il domicilio eletto a seguito del decesso del procuratore domiciliatario, deve provvedere mediante rituale affissione dell'avviso stesso presso la sede del tribunale, ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del T.U. delle leggi del Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile anche ai procedimenti davanti al TAR, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 19 L. n. 1034/1971.
FATTO
Con
ricorso notificato il 28.11.1990 la ditta Marino Michele aveva proposto gravame
dinanzi al TAR Campania contro la Regione Campania e nei confronti della SITA
S.p.a. per l'annullamento della concessione della autolinea Salerno - Napoli -
Bari rilasciata alla stessa SITA S.p.a..
Quest'ultima
si era costituita in giudizio nominando suoi difensori l'avv. Emanuele Centola
di Napoli e l'avv. Eugenio Caterina di Salerno ed eleggendo domicilio presso lo
studio del primo. In data 29.8.1997 la Segreteria del TAR predisponeva l'avviso
volto a comunicare alla parti la fissazione della udienza del 2.12.1997 per la
discussione del ricorso.
Quanto
alla SITA S.p.a. tale avviso veniva trasmesso a mezzo posta nel domicilio eletto
in Napoli presso l'avv. Emanuele Centola, venendo però restituito alla
Segreteria con l'attestazione di avvenuto decesso del procuratore domiciliatario,
come da annotazione "deceduto" apposta sul plico allo stesso
indirizzato.
Ed
in effetti l'avv. Emanuele Centola risulta defunto in data 9.9.1995 come si
evince dal certificato prodotto in atti.
Alla
pubblica udienza del 2.19.1997, in assenza dei difensori della controinteressata
SITA S.p.a., il ricorso veniva trattenuto in decisione ed accolto con sentenza
n. 3608 pubblicata il 19.12.1997, che annullava la concessione della autolinea
sopraindicata.
Avverso
la suddetta sentenza ha interposto appello la SITA S.p.a. lamentandone la nullità
per violazione dell'art. 23, 3° comma, L. n. 1034/1971, dell'art. 141 Cod. proc.
civ. e del principio del contraddittorio (art. 101 Cod. proc. civ.). Deduce
l'appellante che essa, pur regolarmente costituita, non ha ricevuto alcun avviso
per l'udienza del 2.2.1997, nonostante l'art. 23, 3° comma, cit., prescriva che
il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è notificato a cura
dell'Ufficio di Segreteria almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata.
D'altra
parte deve considerasi inesistente la notificazione fatta nel domicilio eletto,
dopo la morte del procuratore domiciliatario, in quanto l'art. 141, 4° c.,
C.P.C. prevede espressamente che la notificazione non può essere fatta nel
domicilio eletto, se il domiciliatario è morto. Secondo la prospettazione
dell'appellante la segreteria del TAR avrebbe dovuto - una volta restituitole
l'avviso per decesso del domiciliatario - o notificare l'atto al co - difensore
(avv. Eugenio Caterina) nel suo domicilio o quantomeno procedere (nel rispetto
del termine di quaranta giorni anteriori all'udienza) alla comunicazione del
decreto mediante deposito di avviso in Segreteria. Si è costituita in giudizio
la ditta Marino contestando i motivi di appello sulla base delle seguenti
considerazioni:
-
sia la parte (Soc. SITA) che il difensore superstite sono venuti meno al
rispettivo e concorrente dovere di diligenza di provvedere ad una diversa
elezione di domicilio;
-
la Segreteria del TAR non aveva alcun obbligo di spedire l'avviso al difensore
non domiciliatario, in una città diversa (Salerno) da quella del TAR (Napoli),
ne avrebbe potuto legittimamente farlo;
-
correttamente la Segreteria del TAR ha proceduto a depositare l'avviso, in atti,
presso i suoi stessi uffici.
La
difesa della ditta Marino passando al merito della pronuncia di primo grado ha
ribadito la fondatezza dei primi due motivi di gravame accolti dal TAR ed ha
proposto "controricorso incidentale" in relazione al terzo motivo, che
è stato ritenuto infondato, e al quarto e quinto, che sono stati assorbiti. Con
successive memorie le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le
rispettive tesi difensive.
DIRITTO
Secondo
quanto esposto nella narrativa del fatto avverso la sentenza del TAR Campania
che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ditta Marino ha annullato la
concessione di autolinea rilasciata dalla Regione Campania alla soc. SITA A.r.l.,
questa ha dedotto, quale unico motivo di appello, la nullità della sentenza
appellata per violazione del principio del contraddittorio in conseguenza della
omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza a norma dell'art. 23, 3°
comma, L. n. 1034/1971.
L'appello
è fondato.
Per
esattamente inquadrare i termini della controversia sottoposta all'esame della
Sezione giova precisare che la Segreteria del TAR aveva inviato l'avviso di
fissazione dell'udienza nel domicilio eletto dalla SITA in Napoli, presso uno
dei due difensori, ma esso era stato restituito alla Segreteria con
l'annotazione "deceduto" apposta sul plico indirizzato al procuratore
domiciliatario.
Era
poi seguita la trattazione del ricorso alla udienza prefissata in assenza della
difesa della SITA.
Ciò
premesso, viene anzitutto in considerazione l'art. 23, 3° comma. della legge n.
1034 che cosi dispone: "il decreto di fissazione è notificato a cura
dell'ufficio di segreteria almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata,
sia al ricorrente che alle parti che si sono costituite in giudizio".
Come
è stato messo in evidenza dalla Adunanza Plenaria (cfr. dec. n. 19 del 1983),
il termine "notificazione", ove le norme procedurali non lo
riferiscano a documenti, bensì a fatti, e ove non ne siano previste
espressamente formalità particolari, deve essere inteso non già in senso
tecnico - giuridico di consegna di una copia conforme di un atto, certificata
mediante relazione in calce all'originale, bensì nel significato generale di
attività intesa a "far noto" un avvenimento con mezzi idonei.
In
tali casi - nei quali rientra la notificazione di cui al citato art. 23, 3°
comma L. n. 1034 - la comunicazione può essere data in qualsiasi forma idonea e
la prova dell'avvenuto adempimento può risultare da una semplice sottoscrizione
per ricevuta.
Sennonché
nella fattispecie in esame l'avviso della fissazione d'udienza non è stato
portato a conoscenza del destinatario, né lo poteva essere stante l'avvenuto
decesso del difensore abilitato a ricevere per conto della SITA le comunicazioni
inerenti il giudizio instaurato dalla ditta Marino.
Si
aggiunga che la tesi adombrata dalla appellata ditta Marino, secondo cui gli
effetti della elezione di domicilio non sarebbero annullati dalla morte del
difensore domiciliatario nel caso in cui lo studio di questi avesse comunque
continuato la sua attività (come sembra avvenuto nel caso in questione), non può
essere condivisa poiché non tiene conto dell'ovvio rilievo che con la morte del
difensore viene meno il soggetto cui gli atti da notificare debbono essere
consegnati. Si deve dunque prendere atto, secondo quanto prospettato
dall'appellante, che la prescritta "notificazione" non si è avverata.
A
questo punto resta da stabilire se, a seguito della morte del co-difensore
domiciliatario, la Segreteria fosse tenuta a provvedere con altre modalità in
ordine all'avviso di fissazione dell'udienza, ovvero se la mancata elezione di
altro domicilio da parte della SITA (una volta venuto meno il primo) esonerasse
la Segreteria stessa da ulteriori adempimenti.
Ma
la soluzione al predetto quesito si rinviene agevolmente nella vigente normativa
processuale: invero l'art. 35, 2° comma, del T.U. delle leggi del Consiglio di
Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) applicabile anche ai procedimenti davanti
al TAR in virtù del rinvio contenuto nell'art. 19 L. n. 1034/1971 prevede
espressamente che "il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio
a Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso,
presso la segreteria del Consiglio di Stato"; in via ancor più generale
l'art. 82 2° comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (recante
"Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore") statuisce che
"in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la
cancelleria della stessa autorità giurisdizionale".
Le
disposizioni anzidette - che istituiscono una sorta di domicilio
"suppletivo" avente la sua sede nella cancelleria del tribunale -, in
quanto sono preordinate ad assicurare alle parti la conoscibilità degli atti
del processo, trovano applicazione, ad avviso della Sezione, non solo
nell'ipotesi in cui sia mancata l'elezione di domicilio ma anche laddove questa,
pur inizialmente effettuata, sia venuta meno in un momento successivo.
Deve
pertanto concludersi che nella fattispecie la Segreteria del TAR,
nell'impossibilità di compiere la notificazione degli avvisi di fissazione
dell'udienza presso il domicilio eletto dalla SITA, avrebbe dovuto provvedere
mediante rituale affissione dell'avviso stesso presso la sede del tribunale. In
difetto di ciò va condivisa la dedotta violazione del principio del
contraddittorio inerente al giudizio di primo grado.
L'appello
deve essere dunque accolto e per l'effetto deve essere annullata la sentenza
quivi appellata con conseguente rinvio al giudice di prime cure.
La
pronuncia sulle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Sezione Sesta, accoglie il ricorso
in appello di cui in epigrafe e per l'effetto annulla la sentenza appellata con
rinvio al TAR della Campania, sede di Napoli.
Spese
al definitivo.