CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 4 gennaio 2000 n. 38 - Pres. Giovannini, Est. Millemaggi Cogliani - Poste Italiane s.p.a. (Avv. Fiorillo) c. Onofri (n.c.) - (annulla TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma, 29 luglio 1992 n. 353).
Pubblico impiego - Ripetizione di indebito - Percezione in buona fede - Ripetizione delle somme non dovute - Possibilità - Limiti.
In applicazione dell'art. 2033 c.c., deve ritenersi che la P.A. possa disporre la ripetizione di somme erogate indebitamente erogate ad un pubblico dipendente, anche se sono state percepite in buona fede, con il solo temperamento delle modalità di recupero, le quali non devono essere eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore.
FATTO
Con l'appellata sentenza, il TAR per l'Emilia Romagna, sez. di Parma, ha accolto il ricorso dell'istante, disponendo l'annullamento del provvedimento del 7.5.1990, prot. LC/16488, della Direzione Provinciale P.T. avente ad oggetto: trattamento di missione con onorario superiore alle otto ore - riduzione del 30% del dovuto", a motivo della violazione del principio dell'irripetibilità delle somme riscosse in buona fede e della violazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 395/1988.
Appella l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, oggi Poste Italiane s.p.a., chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 22 ottobre 1999, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice che ha ritenuto illegittimo il disposto recupero di somme indebitamente percepite in buona fede, in virtù di un principio "pacifico di irripetibilità", va richiamato il nuovo, univoco orientamento giurisprudenziale che, in applicazione dell'art. 2033 c.c., ammette la ripetizione di somme indebitamente percepite, con il solo temperamento delle modalità di recupero che non devono essere eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore.
Nella specie, l'esiguità della somma trattenuta (£. 52.214 mensili per un totale di £. 1.044.288) non consente di avere dubbi sulla legittimità del disposto recupero, certamente non tale da compromettere le normali esigenze di vita del dipendente.
Anche il secondo profilo di illegittimità (violazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 395/1988, che sarebbe stato applicato solo per la parte relativa alla riduzione del 30% delle vigenti misure dell'indennità orarie e/o giornaliere, e non anche per il rimborso di un solo pasto nel limite massimo di £ 30.000), è insussistente per la semplice ragione che il dipendente non ha chiesto il rimborso del pasto né ha dimostrato di averlo consumato.
L'appello va, pertanto, accolto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo il disposto recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.