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n. 3-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 8 marzo 2000 n. 1159 - Giovannini Presidente - Dubis Estensore - Ministero della Pubblica Istruzione c. Lelii Marisa.

Diritto di accesso - Enti pubblici privatizzati - Istanza di accesso finalizzata ad accertare la corrispondenza dell'orario programmato, l'orario svolto e la corrispondenza con la retribuzione - Ammissibilità

Il diritto di accesso non può essere escluso per la circostanza che i documenti richiesti ineriscano a rapporti di pubblico impiego ormai privatizzati, poichè come affermato dall'Adunanza Plenaria con decisione 22 aprile 1999, anche gli atti della P.A. disciplinati dal diritto privato sono soggetti alla facoltà in questione, in quanto ricompresi nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e stante l'assenza nella legge di alcuna deroga alla generale operatività dei principi di trasparenza ed imparzialità.

 

 

FATTO

La signora Lelii Marisa, docente presso il Liceo artistico statale di Teramo, ha chiesto all'Amministrazione scolastica copia dei seguenti documenti:

foglio di presenza 1997; orario lezioni dal 15.9.1997 al 30.6.1998; orario di servizio dell'a.s. 97-98; delibera relativa all'orario di recupero; verbale Collegio docenti del 15.4.1998, del 15.5.98, del 5.6.98 e del 12.6.998.

La ragione della richiesta si spiega con l'esigenza di accertare l'orario programmato, quello svolto e la loro corrispondenza alle retribuzioni percepite.

Avverso il diniego opposto dall'Arnministrazione al rilascio dei detti documenti la Lelii ha proposto ricorso dinanzi al TAR per l'Abruzzo L'Aquila, il quale con sentenza n. 87/99 ha ordinato l'estrazione e il rilascio dei documenti richiesti.

Avverso tale decisione il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Teramo hanno proposto appello a questo Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.

Si e costituita in giudizio la ricorrente originaria.

Nella camera di consiglio del 25 giugno 1999 la causa.è passata in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

L'Amministrazione appellante non contesta la configurabilità, in capo alla ricorrente, del requisito soggettivo previsto dal combinato disposto degli articoli 22 della L. 241/90 e 2 D.P.R. 352/92 ai fini della domanda di accesso di cui è causa, in quanto portatrice di un interesse personale e concreto finalizzato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Essa, contesta, però, che la documentazione richiesta sia riconducibile nell'ambito applicativo della disciplina d'accesso.

Tale riconducibilità si giustificherebbe solamente per la richiesta avente per oggetto la delibera Collegiale in cui si stabiliva l'orario di recupero e quella relativa ai verbali del Collegio dei docenti. Riguardo a tutti gli altri documenti richiesti (quali specificati nelle premesse di fatto) lo strumento per l'acquisizione sarebbe invece quello della certificazione, il cui ambito operativo sarebbe del tutto estraneo alla disciplina del diritto di accesso.

La tesi prospettata è priva di fondamento logico e giuridico.

Tutti i documenti richiesti dall'interessata rientrano, infatti, tra quelli per i quali l'art. 22 della L. 241/90 consente l'accesso. In contrario non può valere la circostanza che essi ineriscano a rapporti di pubblico impiego ormai privatizzati, poiché, come affermato dall'Adunanza Plenaria di questo Consesso con decisione 22 aprile 1999, n. 4, anche gli atti della p.a. disciplinati dal diritto privato sono soggetti alla facoltà in questione, in quanto ricompresi nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e stante l'assenza nella legge di alcuna deroga alla generale operatività dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Neppure in contrario può valere poi il fatto che in ordine al contenuto dei documenti predetti fosse dato alla dipendente ottenere il rilascio di un certificato, poiché nella configurazione della disciplina in esame tale possibilità non costituisce elemento preclusivo della facoltà di accesso.

Il diniego impugnato si appalesa, pertanto, illegittimo. L'appello deve, pertanto, essere respinto. Le spese possono come di regola seguire la soccombenza; esse vengono liquidate in dispositivo.

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