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n. 7/8-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 18 luglio 2000 n. 3986 - Pres. Giovannini, Est. Caringella - Università degli Studi di Pisa (Avv.ti M. Cogo e A. Meloncelli) c. Andreani ed altri (Avv.ti S. Di Meo e Riccardo Papi) e Ministero dell'Università (Avv.ra Stato) - (annulla TAR Toscana, sezione I, 17 ottobre 1997, n. 454; settembre 1991, n. 532).

Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Rivalutazione monetaria - Sull'importo della rivalutazione monetaria già dovuta sulla sorte capitale - Non può essere riconosciuta.

Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Interessi legali - Sull'importo degli interessi già dovuti sulla sorte capitale - Non possono essere riconosciuti in assenza di apposita specifica domanda.

In sede di esecuzione del giudicato, una volta soddisfatta la sorte capitale, sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione, stante la sua natura accessoria, non è dovuta rivalutazione ulteriore, spettando, per converso, solo gli interessi legali alla costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfo (1).

In sede di esecuzione del giudicato, gli interessi sulla sorte capitale non possono produrre ulteriori interessi per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 del codice civile, il quale ammette eccezionalmente tale fenomeno solo su apposita, specifica domanda del creditore, che deve essere avanzata tempestivamente e cioè sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo sufficiente la semplice e generica domanda di condanna al pagamento degli interessi (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, decisione 15 giugno 1998, n. 3 e Sez. VI, decisione 1° febbraio 2000, n. 516. Come si dà atto nella motivazione della sentenza, in passato il Consiglio di Stato aveva avuto modo di ritenere che in caso di adempimento dell'obbligazione retributiva non accompagnato dal riconoscimento contestuale dell'importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, su questa va calcolata l'ulteriore rivalutazione congiuntamente agli interessi al saggio legale dalla data del pagamento parziale sino al saldo, posto che il pagamento parziale non determina altro che il nuovo decorrere di una situazione debitoria strutturalmente uguale a quella precedente (Cons. Stato sez.VI, 5 luglio 1990, n. 691; 18 dicembre 1992, n. 1133).

(2) Cass., civ., sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1655.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul ricorso n.1861/1998 proposto dall'Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampaolo Maria Cogo e Achille Meloncelli, presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n.7;

contro

Andreani Ernesto, Arispici Mario, Arrighini Giovanni Paolo, Avanzi Carlotta, Avanzi Maria Grazia, Benvenuti Carlo, Carlini Carlo, Cela Michele, De Munno Angela, Della Croce Gabriele, Di Colo Giacomo, Diversi Pietro, Giacomelli Ambrogio, Giannessi Franco, Gianni Paolo, , Guidotti Carla, Ingrosso Giovanni,. _ I_sola_Mauro, _. Lucherini Antonio, Macchia Franco, Marroni Paolo, Martelli Franco, Morelli Ivano, Nanipieri Enrico, Orlandi Mario, Pini Dario, Renzoni Giovanna, Rindi Salvo, Sbrana Glauco, Secco Fernando, Serafini Marìa Francesca, Tomasi Iacopo, Tozzini Franco, Venturini Marcella, Zamboni Roberto rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Di Meo e Riccardo Papi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Pisanelli n.2;

- e Bozzoni Enrico, Conte Giuseppe, Massart Alfredo, Pellegrini Sergio, Palavisini Alberto, Materazzi Maria Grieco, Michelucci Sergio, Lupetti Mario, Tongiani Roberto, Scalfati Silio, Boletto Giovanni, Passaponti Brunello, Mattei Giulio, Sainati Vittorio, Raggiunti Renzo, Lemmi Gigli Mauro, Guernni Bruno, Vigni Piero, Rosa Umberto, Trimarchi Giovanni, Tuoni Giuseppe, Barsali Sergio, Mazzini Marino, Braca Giovanni, Frateschi Tito Livio, Curti Luca, Berti Marcello, Ercolini Gianfranco, Sartori Gemma, Casarosa Carlo, Vitali Dario, Nucci Lamberto, Romboli Isabella, Marroni Giovanna, Lanfranchi Alberto, Rovatti Maria Loreta, Porcelli Bruno, Pieri Renzo, Longo Antonio, tutti non costituiti;

e nei confronti

- del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso all'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.112;

- di Giovanni Barnaba, commissario ad acta nominato al Tribunale amministrativo regionale, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione I, 17 ottobre 1997, n.454; settembre 1991, n. 532;

Visto il ricorso con i relativi allegati

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati e del Ministero dell'Università;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2000 relatore il Consigliere Francesco Caringella.

Uditi, l'Avv. dello Stato Cesaroni, l'Avv. Pecora per delega dell'Avv. Di Meo e l'Avv. Cogo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellati, all'epoca dei fatti docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Pisa, hanno chiesto l'integrale esecuzione delle sentenze del Tribunale Amministrativo della Toscana che avevano riconosciuto il loro diritto a percepire, in relazione agli incarichi interni di insegnamento espletati, l'assegno speciale previsto dall'art.12, comma 4, del D.L. 1° ottobre 1973, n.580, conv. in legge 30 novembre 1973, n.766.

I ricorrenti hanno posto a fondamento del ricorso per ottemperanza il parziale inadempimento dell'obbligo scaturente dal giudicato formatosi sulle predette statuizioni di primo grado, stante la mancata applicazione del tu criterio dettato dall'art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, nell'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato (decisione sez.VI,.18 dicembre 1992, n.1133), in tema di computo cumulativo di interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente erogati.

Il Tribunale ha accolto il ricorso in executivis tracciando una parabola motivazionale sintetizzabile nei termini che seguono:

a) dalla documentazione in atti si ricava che l'Amministrazione ha corrisposto, in favore dei ricorrenti, dapprima quanto dovuto a titolo di sorte capitale (anno 1987) e successivamente le somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali (anno 1992), computando svalutazione monetaria ed interessi sulla quota capitale fino alla data dell'adempimento parziale mentre sono stati computati fino al di dell'effettivo soddisfo solo gli interessi corrispondenti all'importo relativo alla rivalutazione monetaria netta;

b) il criterio di calcolo si pone in contraddizione con l'insegnamento del Consiglio di Stato, a dire del quale, in caso di adempimento dell'obbligazione retributiva non accompagnato dal riconoscimento contestuale dell'importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, su questa va calcolata l'ulteriore rivalutazione congiuntamente agli interessi al saggio legale dalla data del pagamento parziale sino al saldo, posto che il pagamento parziale non determina altro che il nuovo decorrere di una situazione debitoria strutturalmente uguale a quella precedente (Cons. Stato sez.VI, 5 luglio 1990, n.691; 18 dicembre 1992, n.1133);

c) ne deriva che l'amministrazione è tenuta, in caso di tardiva erogazione di somme dovute a titolo di retribuzione, a seguire un criterio che comporta 1' applicazione, sulla differenza tra somma dovuta, previo computo anche di rivalutazione ed interessi, e somma corrisposta, differenza a sua volta costituente credito di lavoro, dell'ulteriore rivalutazione e degli interessi nella misura legale a decorrere dalla data del parziale pagamento fino al saldo.

L'Università appellante rimprovera alla sentenza appellata il superamento dei limiti propri del giudizio di ottemperanza e la difformità dal più recente orientamento assunto in subiecta materia dal Consiglio di Stato. Resistono gli appellati. Si è costituito il Ministero dell'Università che ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 18 febbraio 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1) La questione di diritto sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda il criterio di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria nell'ipotesi di adempimento tardivo di obbligazione retributiva.

Il Tribunale ha posto a fondamento del decisum di accoglimento del ricorso per ottemperanza la considerazione alla stregua della quale, in caso di adempimento dell'obbligazione retributiva non accompagnato dal riconoscimento contestuale dell'importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, su questa va calcolata l'ulteriore rivalutazione congiuntamente agli interessi al saggio legale dalla data del pagamento parziale sino al saldo, e tanto nell'assunto che il pagamento parziale non determina altro che il nuovo decorrere di una situazione debitoria strutturalmente uguale a quella precedente (Cons. Stato sez.VI, 5 luglio 1990, n.691; 18 dicembre 1992, n.1133).

A tale linea argomentativa si contrappone l'invocazione, da parte dell'Amministrazione appellante, del recente orientamento assunto dal Consiglio di Stato in tema di computo di interessi e rivalutazione monetaria, connotato, per un verso, dal ripudio del principio del cumulo delle due voci; per altro assorbente profilo, dal principio della non rivalutabilità ulteriore delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.

2) Osserva preliminarmente la Sezione che la soluzione del problema di diritto impone un'interpretazione integrativa del giudicato della cui esecuzione si tratta, il quale impone il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data di maturazione al saldo senza puntualizzare se la rivalutazione sia dovuta sulla sorte capitale fino al relativo soddisfo o anche sulle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria non saldate insieme alla sorte capitale.

Tale essendo l'ambito del giudizio il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria, con decisione 15 giugno 1998, n.3, e recentemente ribadito dalla Sezione con decisione 1° febbraio 2000, n.516, secondo cui, una volta soddisfatta la sorte capitale, sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione, stante la sua natura accessoria, non è dovuta rivalutazione ulteriore, spettando, per converso, solo gli interessi legali alla costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfo. Del pari si deve ribadire, seguendo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, che gli interessi non possono produrre ulteriori interessi per il divieto di, anatocismo di cui all'art.1283 del codice civile, il quale ammette eccezionalmente tale fenomeno solo su apposita, specifica domanda del creditore, che deve essere avanzata tempestivamente; cioè sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo sufficiente la semplice e generica domanda di condanna al pagamento degli interessi (Cass., civ., sez.II, 21 febbraio 1994, n.1655).

Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso che occupa, si deve convenire che l'operato dell'Amministrazione, nella parte non toccata dal vincolo del giudicato, risulta conforme ai criteri ermeneutici espressi dalla giurisprudenza del Consiglio, laddove, fermo restando il computo di interessi e rivalutazione per la sorte capitale in ossequio al decisum da eseguire, ha calcolato sulla base della rivalutazione netta, non liquidata insieme al capitale, gli interessi legali dalla data di pagamento della quota capitale fino all'effettivo soddisfo.

Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento dell'appello. Consegue la reiezione del ricorso per ottemperanza.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, in riforma della sentenza appalta, respinge il ricorso per ottemperanza. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2000, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVA Presidente

Paolo NUMERICO Consigliere

Luigi MARUOTTI Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Francesco CARINGELLA Consigliere Est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18 luglio 2000.

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