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n. 12-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 4 dicembre 2000 n. 6463 - Pres. de Roberto, Est. Romeo - Ministero pubblica istruzione (avv. St. Giacobbe) c. Siano (n.c.) - (conferma TAR Piemonte, 26 maggio 1993, n. 234).

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Controllo - Visita medica domiciliare - Necessità - Invito a visita ambulatoriale - Illegittimità - Decadenza del diritto al trattamento economico - Nel caso in cui il dipendente si sia rifiutato di presentarsi per la visita ambulatoriale - Illegittimità.

La decadenza dal diritto al trattamento economico, ai sensi dell'art.5, comma 14, del D.L. 12.9.1983, n.463, si ha solo nel caso in cui la mancata sottoposizione a visita medica di controllo sia imputabile al dipendente, il quale, con l'irreperibilità in casa nelle fasce orarie stabilite, non seguita dalla presentazione alla successiva medica ambulatoriale nel giorno e nell'ora indicati nell'invito del medico della U.S.L., pone in essere un comportamento che rivela la volontà di eludere il controllo disposto dall'Amministrazione del dichiarato stato di malattia.

Tale decadenza non si verifica invece nel caso in cui il dipendente, invitato a visita ambulatoriale presso l'Unità sanitaria locale competente ad effettuare il controllo, ad essa non si sia presentato, in quanto il dovere di collaborazione del dipendente statale, che abbia fatto domanda di aspettativa per motivi di salute (art. 68 D.P.R. n. 3/1957), non comporta l'obbligo di questi di presentarsi nei locali dell'USL, ovvero di produrre certificazione medica ulteriore che dimostri un'assoluta impossibilità di effettuare la visita in luogo diverso dal suo domicilio (1).

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(1) Ha aggiunto in proposito la Sez. VI che sia l'art. 32 del DPR n. 686/1957 che l'art. 5, 15° comma, del D.L. n. 463/1983, stabiliscono, infatti, le modalità del controllo, rimettendo alla "discrezionalità" dell'amministrazione la scelta di una di queste (domiciliare o ambulatoriale), salva la possibilità del dipendente di esigere la visita domiciliare, qualora documenti l'impossibilità di recarsi presso l'ambulatorio della USL.

Se è vero che le norme in questione (art. 32 del DPR n. 686/1957 sia l'art. 5, 15° comma, del D.L. n. 463/1983) non indicano in modo espresso che la visita medica di controllo del dipendente, assente dal servizio per motivi di salute, debba essere effettuata al domicilio di questo, e solo, in caso di irreperibilità, presso l'ambulatorio della USL nell'ora e nel giorno indicati dal medico incaricato del controllo, è tuttavia vero che dalla ratio delle disposizioni citate emerge l'obbligo del dipendente di non allontanarsi dal proprio domicilio, ovvero dal luogo indicato nella domanda di aspettativa per infermità, nelle fasce orarie stabilite, per garantire che la visita medica di controllo, disposta dall'Amministrazione, possa essere effettuata, e, solo nel caso in cui il dipendente risulti assente, il sanitario lascia l'invito per la visita di controllo ambulatoriale (art.4 del D.M. 25 febbraio 1984, il quale dispone anche che la visita di controllo debba essere effettuata nello stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art.5, decimo comma, del D.L. n.463/1983, e stabilisce che il medico di controllo debba essere munito di apposito documento di identificazione).

Peraltro, questa modalità di controllo dello stato di malattia risponde all'esigenza di consentire all'Amministrazione una rapida verifica delle condizioni di salute del dipendente, senza pregiudizio dei suoi diritti, venendo a costituire la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo non un onere, ma un preciso obbligo del dipendente ammalato, sicché solo l'assenza dal proprio domicilio, priva di valida giustificazione, rendendo di fatto impossibile il controllo dello stato di malattia, si configura come violazione dell'obbligo di collaborazione, sanzionato con la decadenza del diritto al trattamento economico, di cui al menzionato art.5, comma 14, del D.L. n. 463/1983.

 

 

FATTO

Con l'appellata sentenza, il TAR Piemonte ha annullato il decreto del Provveditore agli Studi di Torino del 25 giugno 1990, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il decreto del Direttore Didattico della Direzione Didattica Statale "Guido Gozzano" prot. n.3475 del 24.2.1990 di collocamento in aspettativa per infermità, senza assegni per i primi dieci giorni e con assegni ridotti per il periodo successivo, ai sensi dell'art.5, comma 14, della legge 11 novembre 1983, n.638.

Di questa sentenza, l'Amministrazione scolastica chiede la riforma con l'odierno appello.

All'udienza del 9 giugno 2000, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Provveditore agli Studi di Torino, con il provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il decreto del Direttore Didattico di collocamento in aspettativa per infermità, senza diritto agli assegni per i primi dieci giorni e con assegni ridotti per il successivo periodo, in quanto lo stesso non si è presentato alla visita medica ambulatoriale e non ha prodotto certificato medico attestante l'impossibilità di recarsi presso la competente struttura sanitaria, alla quale era stato richiesto dalla Direzione Didattica di effettuare la prescritta visita medica di controllo.

Il TAR Piemonte, con l'appellata sentenza, ha accolto il gravame del ricorrente, sostenendo che la decadenza del diritto al trattamento economico, ai sensi dell'art.5, comma 14, del D.L. 12.9.1983, n.463, si ha solo nel caso in cui la mancata sottoposizione a visita medica di controllo sia imputabile al dipendente, il quale, con l'irreperibilità in casa nelle fasce orarie stabilite, non seguita dalla presentazione alla successiva medica ambulatoriale nel giorno e nell'ora indicati nell'invito del medico della U.S.L., pone in essere un comportamento che rivela la volontà di eludere il controllo disposto dall'Amministrazione del dichiarato stato di malattia.

Nella specie, il primo giudice ha statuito che non può essere imputato al ricorrente un comportamento negligente ovvero elusivo dell'obbligo di sottoporsi a visita medica di controllo, in quanto il dovere di collaborazione del dipendente statale, che abbia fatto domanda di aspettativa per motivi di salute (art.68 DPR n.3/1957), non comporta l'obbligo di questi di presentarsi nei locali dell'USL, qualora questa abbia prescelto tale modalità di controllo, ovvero di produrre certificazione medica ulteriore che dimostri un'assoluta impossibilità di effettuare la visita in luogo diverso dal suo domicilio.

Questa conclusione è avversata dalla difesa erariale, la quale sostiene che il ricorrente, assente per malattia, non poteva rifiutare di recarsi alla visita di controllo presso la USL, asserendo di avere "il diritto alla visita domiciliare", ma avrebbe dovuto dimostrare, con adeguata certificazione medica, l'impossibilità di uscire di casa.

Questo, perché non esiste alcuna norma che attribuisca al dipendente "il diritto a pretendere la visita ambulatoriale (recte domiciliare) di controllo, in caso di assenza dal servizio". Sia l'art.32 del DPR n.686/1957 sia l'art.5, 15° comma, del D.L. n.463/1983, stabiliscono, infatti, le modalità del controllo, rimettendo alla "discrezionalità" dell'amministrazione la scelta di una di queste (domiciliare o ambulatoriale), salva la possibilità del dipendente di esigere la visita domiciliare, qualora documenti l'impossibilità di recarsi presso l'ambulatorio della USL.

L'appello è infondato.

Se è vero che le norme avanti richiamate non indicano in modo espresso che la visita medica di controllo del dipendente, assente dal servizio per motivi di salute, debba essere effettuata al domicilio di questo, e solo, in caso di irreperibilità, presso l'ambulatorio della USL nell'ora e nel giorno indicati dal medico incaricato del controllo, è tuttavia vero che - come rilevato dal primo giudice - dalla ratio delle disposizioni citate emerge l'obbligo del dipendente di non allontanarsi dal proprio domicilio, ovvero dal luogo indicato nella domanda di aspettativa per infermità, nelle fasce orarie stabilite, per garantire che la visita medica di controllo, disposta dall'Amministrazione, possa essere effettuata, e solo, nel caso in cui il dipendente risulti assente, il sanitario lascia l'invito per la visita di controllo ambulatoriale (art.4 del D.M. 25 febbraio 1984, il quale dispone anche che la visita di controllo debba essere effettuata nello stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art.5, decimo comma, del D.L. n.463/1983, e stabilisce che il medico di controllo debba essere munito di apposito documento di identificazione).

Peraltro, questa modalità di controllo dello stato di malattia risponde all'esigenza di consentire all'Amministrazione una rapida verifica delle condizioni di salute del dipendente, senza pregiudizio dei suoi diritti, venendo a costituire la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo non un onere, ma un preciso obbligo del dipendente ammalato, sicché solo l'assenza dal proprio domicilio, priva di valida giustificazione, rendendo di fatto impossibile il controllo dello stato di malattia, si configura come violazione dell'obbligo di collaborazione, sanzionato con la decadenza del diritto al trattamento economico, di cui al menzionato art.5, comma 14, del D.L. n.463/1983.

L'appello va, pertanto, respinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Alberto de ROBERTO Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere Est.

Giuseppe MINICONE Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Depositata il 4 dicembre 2000.

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