CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 11 aprile 2001 n. 2161 - Pres. de Roberto, Est. Romeo - S.N.A.L.S. - CONFSAL (Avv.ti Rienzi e Montaldo) c. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (Avv. Stato D'Avanzo) - (conferma T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 febbraio 1993 n. 267).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Università degli studi - Modifica ordinamento didattico - Organizzazione sindacale del personale - Non è legittimata.
Una organizzazione sindacale del personale dipendente delle Università degli studi non ha la necessaria legittimazione sostanziale e processuale a contestare le modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relative ad un corso di laurea (nella specie, si trattava del corso di laurea in scienze dell'educazione - ex pedagogia).
Invero, le organizzazioni maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente delle università, possono ritenersi legittimate ad agire nel campo delle trattative sindacali per il rinnovo degli accordi triennali ovvero in quello del riparto delle aspettative sindacali, ma non possono anche ritenersi legittimate ad agire in ambiti che travalicano i limiti propri di una logica sindacale, che di per sé è "rivendicativa" di condizioni migliori del personale rappresentato (docenti "che insegnano" e personale "che lavora"), sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dello status.
FATTO
Il TAR Lazio, con l'appellata sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto dell'11.2.1991 (G.U. 20.5.1991) di modifica dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia), "per non aver il sindacato ricorrente comprovato in alcun modo la presunta legittimazione ad agire" (non è stato, infatti, depositato lo statuto).
Appella lo SNALS - CONFSAL, il quale chiede la riforma della sentenza impugnata, reclamando la propria legittimazione ad agire sulla base dello statuto, che è stato depositato in data 28.4.1999.
Resiste la difesa erariale, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 1° dicembre 2000, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il sindacato SNALS - CONFSAL ha contestato innanzi al TAR Lazio la legittimità della modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relative al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia), di cui al decreto ministeriale dell'11.2.1991, deducendo numerose censure di ordine formale e sostenendo che la scelta di separare nettamente la "filosofia" dalla "pedagogia", riduce "la pedagogia" (rectius: scienza dell'educazione) al rango "di pura e semplice technè isolandola da un più compiuto quadro di riferimento storico-umanistico", con gravi influenze negative sul piano della formazione delle nuove generazioni.
Il nuovo ordinamento determinerebbe, infatti, una carenza di formazione degli insegnanti laureati, che sarebbero privi del "respiro" di una più ampia formazione a motivo dell'impostazione "tecnistica" data al predetto corso di laurea dalla contestata modifica.
Il TAR Lazio, con l'impugnata sentenza, non ha riconosciuto "la presunta legittimazione ad agire del sindacato ricorrente", per non avere questo "comprovato" la propria posizione legittimante mediante il deposito dello statuto.
Tale carenza probatoria, secondo il primo giudice, non poteva essere sanata con il riferimento "ad una presunta partecipazione al Consiglio nazionale della pubblica istruzione", per cui è rimasta preclusa la verifica dei presupposti (effettività e attualità della lesione) necessari per il riconoscimento di un interesse a ricorrere.
Lo SNALS - CONFSAL insiste in questa sede sulla propria legittimazione, richiamando la propria (crescente) rappresentatività nell'ambito del comparto scuola e Università, riconosciuta da vari provvedimenti ministeriali, e depositando lo statuto che definisce la posizione dello stesso non in termini "meramente rivendicativi", ma in relazione all'obiettivo "di migliorare le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro scolastico, in uno con quello dello sviluppo programmato dell'istituzione scolastica e della difesa della serietà della scuola".
L'appello è infondato.
La questione della legittimazione sostanziale e processuale del sindacato ricorrente a contestare le modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relative al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia) non può, invero, essere risolta - come pretende il sindacato ricorrente - alla stregua del "fatto notorio" della rappresentatività dello SNALS né tantomeno con riferimento alla perseguita finalità statutaria "di uno sviluppo programmato dell'istruzione scolastica come servizio sociale;.della difesa conseguente della società, della scuola e della sua funzione di formazione integrale della personalità degli alunni".
Per un verso, infatti, l'acquisita rappresentatività dello SNALS può giustificare (come dichiarato) il suo inserimento tra le organizzazioni maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente delle università, con i riflessi che questo "fatto" comporta sul piano delle trattative sindacali per il rinnovo degli accordi triennali ovvero sul piano del riparto delle aspettative sindacali, ma non può valere a conferire allo stesso la legittimazione ad agire in ambiti che travalicano i limiti propri di una logica sindacale, che di per sé è "rivendicativa" di condizioni migliori del personale rappresentato (docenti "che insegnano" e personale "che lavora"), sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dello status.
Per l'altro, gli scopi statutari, per quanto la loro formulazione possa essere ampia, devono anch'essi essere ricondotti al ruolo proprio del sindacato, le cui prerogative rimangono pur sempre circoscritte al mondo del lavoro, perché, diversamente, l'istante verrebbe a configurarsi quale soggetto con fini generali, che, per scelta propria, si autolegittima ad intraprendere azioni giurisdizionali a tutela di situazioni che interessano i più diversi ambiti della vita sociale.
La contestata modifica del corso di laurea in pedagogia, come lo stesso ricorrente afferma, è frutto di una scelta che, ispirata da ragioni "culturali", quale quella di superare "l'opzione idealistica", è stata preceduta da un dibattito che ha coinvolto diverse Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero, chiamate a dare il loro parere, prima della proposta definitiva formulata dal CUN.
La titolarità della posizione legittimante del sindacato ricorrente va, perciò, misurata alla stregua del provvedimento oggetto dell'impugnativa, che, almeno potenzialmente, deve risultare idoneo a provocare una lesione della sfera di interessi di cui lo stesso sindacato è portatore.
Ora, la materia, definita dal decreto ministeriale impugnato, se legittima il sindacato istante ad avviare (e sostenere) un dibattito culturale di segno contrario alla scelta effettuata, non consente però che questo possa intraprendere un'azione giurisdizionale per ottenere l'annullamento dello stesso decreto per pretesi vizi formali (la scelta, in ogni caso, non è sindacabile per motivi di merito), giacché l'interesse del sindacato medesimo è quello di tutelare le categorie rappresentate, tra le quali non possono di certo essere compresi coloro che seguono il corso di laurea in pedagogia, unici, in ipotesi, a potersi dolere della modifica dell'ordinamento didattico del corso medesimo.
L'appello va, pertanto, respinto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Alberto de ROBERTO Presidente
Paolo NUMERICO Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
Depositata l'11 aprile 2001.