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n. 6-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 7 maggio 2001 n. 2531- Pres. Giovannini, Est. de Nictolis - Ente Poste Italiane (Avv. Fiorillo) c. Ettorre (n.c.) - (annulla TAR Lazio, Sez. II bis, 4 marzo 1994, n. 278).

Concorso - Prove - Prova tecnica - Procedimento ottimale da seguire, prefissato e indicato ai candidati - Mancato utilizzo di detto procedimento - Penalizzazione del candidato - Legittimità.

Concorso - Prove - Prova tecnica - Strumenti operativi adoperati - Elaborazione tecnica dei dati - Sindacato del giudice amministrativo - Non si estende all'opportunità e idoneità di tale scelta.

Concorso - Prove - Prova tecnica - Utilizzazione dell'elaborazione elettronica dei dati - - Sindacabilità in s.g. sulla bontà dei programmi adoperati - In mancanza di apposita prova o specifiche censure in tal senso - Impossibilità.

Ove sia stato prefissato e indicato ai candidati ad un concorso pubblico (nella specie, operatore specializzato di esercizio presso le P.T), il procedimento ottimale da seguire per una prova tecnica (nella specie, prova di calcolo), non appare illogico l'operato della Commissione che ha penalizzato i candidati che non hanno utilizzato il procedimento espressamente richiesto.

Il giudice amministrativo, investito della cognizione sulla legittimità di una procedura concorsuale, non ha il potere di estendere la propria giurisdizione all'opportunità delle scelte discrezionali o, addirittura alla valutazione tecnica degli strumenti operativi adoperati ed in tale ambito devono essere ricompresi la scelta di utilizzare l'elaborazione elettronica dei dati nelle procedure concorsuali e l'idoneità di tale sistema alla selezione dei candidati.

Il giudice amministrativo, investito della cognizione sulla legittimità di una procedura concorsuale, non ha il potere di estendere la propria giurisdizione all'opportunità delle scelte discrezionali o, addirittura alla valutazione tecnica degli strumenti operativi adoperati ed in tale ambito devono essere ricompresi la scelta di utilizzare l'elaborazione elettronica dei dati nelle procedure concorsuali e l'idoneità di tale sistema alla selezione dei candidati, che pertanto non soggiacciono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Oove si verta in tema di procedura svoltasi con l'utilizzazione dell'elaborazione elettronica dei dati, allorché nessuna censura sia mossa, sotto il profilo della legittimità, alla regolarità delle procedure seguite dall'amministrazione ed alla funzionalità del sistema automatico di correzione, in particolare con riferimento al programma dei caratteri per la valutazione degli errori riscontrati nelle prove (nella specie: nella prova di dattilografia) e nessuna prova sia stata d'altra parte offerta dagli interessati o rinvenuta dal giudice sull'uso erroneo del programma informatico o sulla sua cattiva applicazione, è viziata la decisione che poggi sul giudizio tecnico del giudice amministrativo sui programmi adoperati, giudizio che, in quanto proveniente da un organo incompetente sotto tale profilo, appare per ciò stesso inattendibile.

 

 

FATTO E DIRITTO

1. L'odierno appellato partecipava al concorso pubblico per esami a complessivi 5032 posti di operatore specializzato di esercizio, ripartito tra le varie sedi compartimentali P.T., tra cui quella della Regione Marche in cui sosteneva le prove pratiche.

2. Non avendo superato la prova pratica, l'odierno appellato proponeva ricorso al T.A.R. Lazio, che lo accoglieva con la sentenza in epigrafe nei limiti dell'interesse del ricorrente, affermando che:

- il sistema automatico di correzione non è stato in grado di valutare la correttezza degli esercizi eseguiti nella prova di calcolo, correttezza non contestata dall'amministrazione convenuta, in quanto programmato per la verifica di un solo metodo di soluzione c.d. ottimale. Sarebbe illogico il criterio di giudizio utilizzato in sede di correzione delle prove di calcolo a mezzo di sistema automatizzato, perché il candidato era tenuto a dare dimostrazione del possesso di cognizioni tecniche idonee, ma non ad accertare in via induttiva il procedimento c.d. ottimale per pervenire al risultato;

- quanto alla prova di dattilografia, sarebbe inidoneo il sistema automatizzato di correzione, basato sulla combinazione di macchine di tipo meccanico con un sistema di riconoscimento di caratteri (scanner OCR) altamente sensibile, tale da tradurre in errori eventi meramente accidentali connessi al sistema meccanico di redazione del dattiloscritto.

3. Avverso tale decisione, pubblicata in data 4 marzo 1994 e non notificata, ha interposto appello l'Ente Poste Italiane, con atto ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte (considerato il termine lungo annuale e il periodo feriale di 46 giorni), nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, in data 19 aprile 1995.

Parte appellata non si è costituita in giudizio.

L'appellante critica la sentenza del T.A.R. deducendo che:

1) quanto alla prova di calcolo, la c.d. soluzione ottimale criticata dal T.A.R. altro non era che la giusta soluzione ottenibile dal candidato secondo le normali cognizioni in materia; nelle istruzioni ai candidati era poi stato chiarito quale era la procedura ottimale da seguire;

2) non è condivisibile l'affermazione del T.A.R., non supportata da prove, e sconfinante nel merito, secondo cui il sistema di riconoscimento caratteri (OCR) non era affidabile; in ogni caso, il T.A.R. è andato ultra petita in quanto il ricorrente non aveva sollevato alcuna censura sul software OCR.; per quanto esposto, la commissione non era neppure tenuta a correggere a mano gli elaborati del ricorrente.

4. L'appello è fondato.

4.1. Quanto alla prova di calcolo, essendo stato prefissato e indicato ai candidati il procedimento ottimale da seguire, lo stesso doveva essere osservato, sicché non appare illogico l'operato della Commissione che nell'attribuzione dei punteggi ha penalizzato quei candidati che, come l'odierno appellato, non hanno utilizzato il procedimento espressamente richiesto.

4.2. Quanto alla prova di dattilografia, l'uso di procedure informatizzate e di macchine elettroniche nello svolgimento dell'attività amministrativa non solo non è di per sé illegittimo, ma è ormai consentito e disciplinato dalla normativa vigente; peraltro, l'azione amministrativa che si avvalga dell'informatica non si differenzia in nessun modo da quella ordinaria, e lo schema logico - giuridico da applicare nel caso di sindacato giurisdizionale si identifica con quello generale che esige la verificazione della conformità dell'azione e dei suoi effetti alla norma che li disciplina, in relazione alla circostanziata denuncia, da parte del soggetto che invoca tale sindacato, di una lesione personale, diretta ed attuale (in questi termini anche C. Stato, sez. VI, 7 febbraio 1995, n. 152).

Trasferendo tale riflessione al caso concreto, pur non negandosi, in radice, la sindacabilità giurisdizionale dei programmi informatici, deve ritenersi che il giudice amministrativo non abbia il potere di valutare, in sede di giudizio di legittimità, e fra l'altro senza il supporto di esperti consulenti, la validità delle scelte operate dall'amministrazione, in relazione ai programmi applicativi ed alle macchine utilizzate, per di più quando la parte interessata non abbia addotto o provato che le lamentate carenze del sistema di conduzione del concorso e di correzione delle prove avevano avuto specifiche conseguenze pregiudizievoli nell'espletamento delle prove o nella loro valutazione e lo stesso giudice non abbia dimostrato che gli inconvenienti genericamente enunciati si siano poi effettivamente risolti in un danno per la parte ricorrente. In conclusione, senza la puntuale indicazione da parte del ricorrente degli errori in cui la commissione è incorsa nell'applicare, nel suo caso, le disposizioni disciplinari del concorso e, in particolare, quelle concernenti la valutazione degli elaborati, il giudice di legittimità è tenuto a constatare e dichiarare la genericità delle censure dedotte in ricorso ovvero l'inammissibilità di questo per difetto di interesse.

In definitiva il giudice amministrativo, investito della cognizione sulla legittimità di una procedura concorsuale, non ha il potere di estendere la propria giurisdizione all'opportunità delle scelte discrezionali o, addirittura alla valutazione tecnica degli strumenti operativi adoperati ed in tale ambito devono essere ricompresi la scelta di utilizzare l'elaborazione elettronica dei dati nelle procedure concorsuali e l'idoneità di tale sistema alla selezione dei candidati, che pertanto non soggiacciono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, con la conseguenza ulteriore che, ove, come nella specie, si verta in tema di procedura svoltasi con l'utilizzazione dell'elaborazione elettronica dei dati, allorché nessuna censura è mossa, sotto il profilo della legittimità, alla regolarità delle procedure seguite dall'amministrazione ed alla funzionalità del sistema automatico di correzione, in particolare con riferimento al programma dei caratteri per la valutazione degli errori riscontrati nelle prove (nella specie: nella prova di dattilografia) e nessuna prova sia stata d'altra parte offerta dagli interessati o rinvenuta dal giudice sull'uso erroneo del programma informatico o sulla sua cattiva applicazione, è viziata la decisione che poggi sul giudizio tecnico dello stesso giudice sui programmi adoperati, giudizio che, in quanto proveniente da un organo incompetente sotto tale profilo, appare per ciò stesso inattendibile.

5. In conclusione, l'appello va accolto.

Tuttavia, in considerazione della novità delle questioni all'epoca della proposizione dell'appello e del comportamento processuale dell'appellato che non si è costituito per resistere all'impugnazione, possono interamente compensarsi fra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2001, con la partecipazione di:

Giorgio Giovannini Presidente

Sergio Santoro - Consigliere

Paolo Numerico - Consigliere

Giuseppe Minicone - Consigliere

Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.

Depositata in segreteria il 7 maggio 2001.

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