CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI - Sentenza 8 maggio 2001 n. 2599 - Pres. Giovannini Est. Chieppa - Neri s.r.l. - Distillerie Oleificio (Avv.ti G. Di Gioia e G. Damiani) c. A.I.M.A. (Avv.ra G. Stato) - (annulla TAR Lazio, Sez. II ter, 6 ottobre 1999 n. 1847).
Giurisdizione e competenza - Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Ripetizione - Potere discrezionale dell'Amministrazione - Mancanza - Giurisdizione del giudice amministrativo - Non sussiste.
Giurisdizione e competenza - Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Ripetizione dei contributi indebitamente riscossi - Opposizione all'ingiunzione emessa dall'A.I.M.A. - Inapplicabilità delle norme della L. 689/81 - Determinazione del giudice competente per valore secondo le norme ordinarie.
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di ripetizione degli aiuti comunitari (nella specie, erogati per la disoleazione di semi di girasole di origine comunitario), atteso che la normativa interna non subordina in alcun modo la restituzione delle somme all'esercizio di un potere discrezionale, ma la vincola ai particolari presupposti di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/96 per l'emissione di ingiunzione di pagamento e, in via generale, alle norme in materia di indebito pagamento.
L'opposizione all'ingiunzione emessa dall'A.I.M.A. esclusivamente per la ripetizione di contributi comunitari indebitamente riscossi dall'ingiunto, senza irrogazione di pene pecuniarie, con ricorso alla procedura di cui al r.d. 14 aprile 1920 n. 639 (come avvenuto nel caso di specie), deve essere proposta non secondo le norme della legge n. 689 del 1981, bensì al giudice competente per valore, da individuarsi secondo le norme ordinarie. (1)
-----------------
(1) Cfr. Cassazione civile sez. I, 23 luglio 1992 n. 8903.
F A T T O
Con il ricorso in appello in epigrafe Neri s.r.l. - Distillerie Oleificio ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 1847/99 con la quale il Tar del Lazio ha ricors propost avverso il provvedimento prot. n. 159 del 1-8-96, con cui il Direttore Generale Reggente dell'A.I.M.A. ha chiesto la restituzione della somma di Lire 2.938.788.493 erogata a titolo di aiuto comunitario.
L'appello viene proposto per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90;
2) falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/96, che richiedono per la restituzione degli aiuti in questione la commissione di irregolarità da parte del soggetto destinatario degli aiuti, essendo invece pacifica l'estraneità della Neri s.r.l. alle irregolarità relative alla provenienza non comunitaria dei semi di girasole acquistati.
si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Preliminarmente deve essere affrontata la questione di giurisdizione.
Occorre precisare che oggetto della controversia è la verifica della fondatezza della pretesa dell'amministrazione diretta al recupero di una somma erogata alla ditta Neri quale aiuto comunitario per la disoleazione di semi di girasole di origine comunitaria.
Ai sensi del Regolamento CEE n. 136/96 del Consiglio del 22-9-96, essendo il prezzo indicativo dei semi di colza e di girasole di origine comunitaria sensibilmente superiore al prezzo dei semi sul mercato internazionale, è stata prevista la concessione alle imprese acquirenti dei semi di origine comunitaria di un'integrazione calcolata sulla base della differenza tra il predetto prezzo indicativo e il prezzo internazionale rilevato periodicamente.
Pertanto, l'aiuto comunitario, erogato anche alla ditta Neri nella campagne 1990/91 e 1991/92, costituiva il rimborso della corrispondente maggior somma spesa per l'acquisto di semi di origine comunitaria.
Il procedimento di recupero delle somme erogate alla Neri s.r.l. iniziava a seguito della riscontrata provenienza extra comunitaria di semi di girasole acquistati dalla Neri e per i quali era stata concessa la menzionata integrazione.
L'appellante si è difesa, rilevando la propria estraneità alle false fatturazioni poste in essere dalla impresa venditrice dei semi e evidenziando come l'unico destinatario effettivo dell'aiuto sia il produttore dei semi, e non già l'azienda estrattrice.
Il giudice di primo grado ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che, pur in presenza di un diritto soggettivo in ipotesi di ammissione a contributi erogati dalla P.a. e nascenti direttamente dalla legge, l'esercizio di un potere di controllo e di autotutela da parte dell'amministrazione si manifesta attraverso provvedimenti discrezionali, o comunque autoritativi, idonei ad affievolire i diritti soggettivi, degradandoli ad interessi legittimi.
Con l'ultima memoria la ditta appellante ha sottoposto all'attenzione del Collegio la risoluzione della questione di giurisdizione, facendo presente che in data 14-7-2000 l'A.I.M.A. ha emanato ingiunzione per la medesima somma di cui all'impugnato provvedimento (maggiorata di interessi), avverso la quale la Neri s.r.l. ha proposto opposizione davanti al Tribunale Civile di Roma (indicato quale giudice competente nella stessa ingiunzione).
2. Il Collegio ritiene che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Non è in contestazione l'assenza di discrezionalità da parte dell'amministrazione in sede di concessione dell'aiuto, da erogare in presenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa comunitaria ed interna.
Parimenti, anche in ipotesi di ripetizione dell'aiuto già erogato (fattispecie non disciplinata dalla specifica disciplina comunitaria), la normativa interna non subordina in alcun modo la restituzione delle somme all'esercizio di un potere discrezionale, ma la vincola ai particolari presupposti di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/96 per l'emissione di ingiunzione di pagamento e, in via generale, alle norme in materia di indebito pagamento.
Con la nota, impugnata nel presente giudizio, l'amministrazione ha solo richiesto la restituzione della somma, essendosi poi avvalsa della procedura di ingiunzione con l'atto opposto davanti al giudice ordinario.
E' evidente che i due giudizi, attualmente pendenti, riguardano la stessa controversia.
L'opposizione davanti al giudice ordinario è prevista proprio dall'art. 3, comma 3, della legge n. 898/96 in relazione all'ingiunzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che riguarda sia la restituzione dell'aiuto indebitamente percepito, sia l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Potrebbe sostenersi che il richiamo di cui al citato terzo comma alla legge n. 689/1981 vale solo per l'opposizione di ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa, e non anche per quella comprendente anche il recupero dell'indebito.
Anche ammettendo ciò, deve essere verificato se la situazione soggettiva del destinatario di un atto di recupero di aiuto indebitamente percepito (secondo la P.a.) sia di interesse legittimo o di diritto soggettivo.
Infatti, la normativa di cui alla l. 24 novembre 1981 n. 689, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, si applica esclusivamente nei casi in cui l'ingiunzione stessa abbia ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria per una infrazione amministrativa. Ne consegue che l'opposizione all'ingiunzione emessa dall'A.I.M.A. esclusivamente per la ripetizione di contributi comunitari indebitamente riscossi dall'ingiunto, senza irrogazione di pene pecuniarie, con ricorso alla procedura di cui al r.d. 14 aprile 1920 n. 639 (come avvenuto nel caso di specie), deve essere proposta non secondo le norme della citata legge n. 689 del 1981, bensì al giudice competente per valore, da individuarsi secondo le norme ordinarie (cfr., Cassazione civile sez. I, 23 luglio 1992 n. 8903, che ha comunque affermato la giurisdizione del giudice ordinario per una controversia analoga a quella in esame).
Si osserva, inoltre, che la pretesa in questione inerisce ad un rapporto obbligatorio tra impresa ed amministrazione, direttamente costituito dalle menzionate norme comunitarie ed interne di recepimento, nel quale la P.a. non esercita alcun potere di tipo discrezionale o comunque idoneo a degradare la posizione del privato.
A monte della pretesa creditoria non vi è infatti alcun atto o determinazione amministrativa, in quanto la semplice richiesta dell'amministrazione, impugnata nel presente giudizio, non costituisce certo atto amministrativo coercitivo idoneo a diventare definitivo e a degradare ad interesse legittimo il diritto del privato.
Una diversa interpretazione condurrebbe all'irragionevole conclusione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di restituzione dell'aiuto in questione e di quella del giudice ordinario per la sanzione, pur essendo tali atti fondati su unico presupposto (cfr. Cass. Civ. I, n. 7448/97 che afferma proprio la necessaria unificazione processuale delle due opposizioni).
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario; conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta in primo grado ed annulla senza rinvio l'impugnata sentenza.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6-2-2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sergio Santoro Consigliere
Paolo Numerico Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Il Presidente
L'Estensore Il Segretario
Depositata l'8 maggio 2001.