CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 16 maggio 2001 n. 2749
- Pres. De Roberto, Est. De Nictolis - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avv.ra Stato) c. Orpello ed altro (n.c.).Giurisdizione e competenza - Autorità indipendenti - Controversie - Art. 26, comma 1, L. n. 249 del 1997 - Atti riguardanti procedure concorsuali bandite per il reclutamento del personale - Competenza T.A.R. Lazio - Sussiste.
L'art. 1, comma 26, della L. 31 luglio 1997 n. 249, attribuisce al T.A.R. del Lazio la competenza avverso tutti i provvedimenti dell'Autorità indipendenti, senza distinguere tra atti sanzionatori che si dirigono alle imprese del settore, e atti relativi alla gestione del personale dell'Autorità. Ne consegue che il T.A.R. del Lazio è competente anche per i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativi alle procedure concorsuali bandite per il reclutamento del personale.
FATTO E DIRITTO
Orpello Patrizia impugnava innanzi al T.A.R. per la Campania - sede di Napoli l'atto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 26 settembre 2000, prot. n. 3666, con cui veniva esclusa dalla partecipazione a concorso riservato.
L'Autorità, cui il ricorso veniva notificato in data 26 ottobre 2000, con atto notificato in data 13 novembre 2000, e depositato presso il T.A.R. adito il successivo 17 novembre, proponeva istanza di regolamento di competenza, deducendo che i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni devono essere impugnati innanzi al T.A.R. del Lazio, per espresso dettato normativo (art. 1, comma 26, L. 31 luglio 1997, n. 249).
Il ricorso è fondato.
Dispone l'art. 1, comma 26, L. 31 luglio 1997, n. 249, legge istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che "I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio".
La norma in commento attribuisce la competenza al T.A.R. del Lazio avverso tutti i provvedimenti dell'Autorità, senza distinguere tra atti sanzionatori che si dirigono alle imprese del settore, e atti relativi alla gestione del personale dell'Autorità.
Ne consegue che è competente il T.A.R. del Lazio anche per i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativi alle procedure concorsuali bandite per il reclutamento del personale.
Il ricorso va pertanto accolto, e per l'effetto va dichiarato competente il T.A.R. del Lazio.
Le spese della presente fase possono tuttavia essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l'effetto, dichiara competente il T.A.R. del Lazio.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Coś deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2001, con la partecipazione di:
Alberto de Roberto - Presidente
Sergio Santoro - Consigliere
Calogero Piscitello - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
Il Presidente
L'Estensore
Il Segretario
D
epositata il 16 maggio 2001.