Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 5-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 23 maggio 2001 n. 2849 - Pres. Camera, Est. Rulli - Ministero delle Finanze (Avv.ra G. Stato) c. Avellino (Avv. Sgueglia) e Scriccia (n.c.) (annulla TAR Lazio, Sez. II del 17 settembre 1997).

Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale - Per l'apertura di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto - D.M. 7 novembre 1995 - Precisi ed obiettivi parametri di riferimento - Popolazione residente nella zona.

Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale - Per l'apertura di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto - D.M. 7 novembre 1995 - Precisi ed obiettivi parametri di riferimento - Numero dei residenti - Popolazione fluttuante (flusso turistico) - Irrilevanza.

Il D.M. 7 novembre del 1995, nel fissare i criteri per la istituzione di nuove ricevitorie per la distribuzione nel territorio nazionale dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, in esercizio di un potere organizzativo, basato su un giudizio tecnico - discrezionale, ha individuato precisi ed obiettivi parametri di riferimenti, fra i quali la popolazione residente nella zona nell'ambito del Comune e della Provincia.

Pertanto, è legittimo il provvedimento che nega l'apertura di una nuova ricevitoria, non tenendo conto della popolazione fluttuante (flusso turistico), ritenuta incapace di per se di aumentare, in misura tanto rilevante da giustificare l'istituzione di una nuova ricevitoria, il numero delle giocate, atteso che il gioco del lotto è notoriamente riservato alla popolazione stanziale.

 

 

F A T T O

Con la decisione in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il gravame proposto dal sig. Antonio Avellino per ottenere l'annullamento del provvedimento del Compartimento dei Monopoli di Cagliari con il quale gli era stata negata la concessione per la raccolta del gioco del lotto nel comune di Arzachena (località Abbiadori) nonché per l'annullamento degli atti presupposti ed in particolare del D.M. 7 novembre 1995 che stabilisce i criteri di individuazione dei punti di raccolta.

La decisione di accoglimento ha rilevato la illegittimità del detto decreto, e degli atti conseguenziali, per la parte in cui non ha previsto che si debba tener conto, per le località turistiche ed in relazione al numero di utenti da servire, dell'incremento di popolazione dovuto al fenomeno turistico.

Con atto notificato l'11 dicembre 1997 l'Amministrazione delle Finanze ha proposto appello avverso la detta decisione denunciandone le erroneità e ciò sul rilievo che il decreto ministeriale annullato in parte dal giudice di primo grado ha previsto l'unico possibile criterio oggettivo di valutazione per l'assegnazione delle nuove ricevitorie che è quello della popolazione residente, criterio sul quale non possono incidere valutazioni o considerazioni di fatto eventuali e comuni a numerose località italiane.

Si è costituito in giudizio l'appellato senza produrre scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2000, su concorde richiesta delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.

D I R I T T O

1. La decisione portata all'esame del Collegio assume a giustificazione della soluzione di annullamento del provvedimento generale che era a presupposto di quello negativo adottato sulla istanza del sig. Avellino il rilievo che il D.M. del 1995, nel fissare i criteri per la istituzione di nuove ricevitorie per la distribuzione nel territorio nazionale dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, non abbia "temperato" il criterio della popolazione residente in ambito comunale con la possibilità di tener presente anche della popolazione fluttuante (flusso turistico) che, per il Comune interessato, assume durante la stagione estiva, una rilevante consistenza.

2. Le argomentazioni svolta e le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado non possono essere condivise.

In via generale va precisato che la ripartizione del territorio di ciascuna Intendenza in aree in cui ubicare i nuovi punti di raccolta del gioco del lotto costituisce strumento organizzativo, basato su un giudizio tecnico discrezionale, per il perseguimento di un razionale sfruttamento della domanda potenziale tra le aree ed in ciascuna area con l'obiettivo di incentivare il gettito erariale. Ed il ricordato D.M. del 1995, nell'istituire i detti nuovi punti di raccolta, ha individuato precisi ed obiettivi parametri di riferimento stabilendo che gli stessi saranno assegnati sulla base di un parametro che tenga conto (art. 1) :

a) della popolazione residente nella zona nell'ambito del Comune del Comune e della Provincia;

b) del numero dei punti di raccolta esistenti nella zona, nell'ambito del Comune e della Provincia;

c) della sommatoria a livello comunale.

Si è data in tal modo razionale ed obiettiva valenza ad una situazione di diritto (quella della popolazione residente) sulla quale non possono incidere valutazioni di fatto, peraltro solo presunte, tenendo anche conto della circostanza, evidenziata dall'Amministrazione appellante, che le maggiori presenze del periodo estivo non sono in grado di aumentare, in misura tanto rilevante da giustificare l'istituzione di una nuova ricevitoria, il numero delle giocate essendo il gioco del lotto è notoriamente riservato alla popolazione stanziale.

Tanto appare al Collegio sufficiente per l'accoglimento dell'appello.

3. Devono, quindi, essere esaminate le ulteriori censure prospettate in primo grado e non esaminate dal quel giudice che ha ritenuto assorbente la riconosciuta fondatezza della illegittimità del provvedimento generale presupposto della reiezione della istanza dell'originario ricorrente.

L'interessato contestava, in primo luogo, l'esattezza dei dati demografici forniti dal comune d'Arzachena che ha ritenuto di inserire tra la popolazione residente nel comune anche abitanti di zone assai lontane.

In proposito è sufficiente ricordare che i dati (rilevati alla data del 7 novembre 1995 e peraltro divisi per singole zone, come risulta dalla documentazione versata in atti) sui quali si è basata la determinazione negativa del Compartimento dei Monopoli di Stato sono dati fidefacienti, sindacabili solo all'esito di un autonomo procedimento di verificazione dell'eventuale falso.

Analogamente infondata deve ritenersi la dedotta violazione del principio dell'anzianità essendo l'originario ricorrente il tabaccaio più anziano di tutti quelli operanti nella zona di Arzachena e ciò per il rilievo che il criterio di cui si lamenta la mancata applicazione ha valenza esclusiva per la singola zona comunale come espressamente stabilito dall'art.2, comma due, del decreto in esame il quale precisa che "..la concessione è rilasciata..., per ogni singola zona comunale, al soggetto che.."

Quanto alla denunciata violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 per il mancato avviso dell'avvio del procedimento, è sufficiente ricordare che la disciplina invocata non trova applicazione nei procedimenti ad istanza di parte, come quello oggetto dell'odierna controversia che ha avuto inizio con l'istanza del sig. Avellino.

4. Per le ragioni fin qui esposte il ricorso in appello proposto dall'Amministrazione delle Finanze va accolto e la decisione impugnata va annullata con la reiezione del gravame di primo grado.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000, in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti magistrati:

Andrea Camera Presidente ff.

Pietro Falcone Consigliere

Filoreto D'Agostino Consigliere

Dedi Rulli Consigliere, estensore

Paolo Troiano Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Depositata il 23 maggio 2001.

Copertina