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Giurisprudenza
n. 6-2001 - © copyright.

Avv. GIUSEPPE SARTORIO

Con ordinanza n. 3240 del 12.6.2001, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento di un appello della WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., ha annullato l'ordinanza n. 138/01 della Sezione del TAR di Bari e, conseguentemente, ha accolto l'istanza cautelare avanzata in primo grado.

Con essa il Consiglio di Stato ha finalmente chiarito come i pareri VIA attualmente rilasciati dall'Assessorato regionale della Puglia costituiscano "esplicazione delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla norma sopraccitata (l'art. 2 bis della legge 189/97)".

I Giudici di Palazzo Spada hanno anche chiaramente sottolineato l'illegittimità dell'ordinanza appellata perché "in assenza di tempestiva impugnazione di tale determinazione (il parere regionale), l'eventuale non riconducibilità della stessa ai parametri costitutivi per negare la richiesta tutela cautelare in ordine al diniego di concessione edilizia, oltretutto neppure fondato su tale profilo".

Con l'ultimo profilo motivazionale, poi, il Consiglio di Stato ha confermato le statuizioni del TAR di Bari favorevoli alla ricorrente, relative alla inapplicabilità alle BTS dei limiti di altezza imposti dalle locali Norme Tecniche di Attuazione di Piani regolatori generali, rigettando l'appello incidentale proposto dal Comune avverso tali determinazioni.

Con l'ordinanza n. 3227/01, resa in pari data dalla Sesta Sezione in un appello proposto dal Comune di Maglie contro ordinanze della Sezione di Lecce del TAR Puglia.

Con tale ordinanza, dopo aver riunito i due appelli proposti contro WIND ed Alcatel, il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione degli effetti di tutti i numerosi provvedimenti impugnati (Regolamento comunale, annullamento di concessione edilizia, ordine di disattivazione), ivi incluso lo sfavorevole parere n. 2021/10877 del 29.6.2000 reso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. Le/2 di Maglie, ritenendo "non dimostrata (dal Comune) la nocività dell'impianto" e degna di fede la nota del Settore Fisico Ambientale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce/1 - Presidio Multinazionale di Prevenzione - del 23.6.2000, "con la quale si da atto che "Tali rilievi (effettuati in data 22.6.2000) sono risultati tutti nella norma di cui al D.M. 381/98".

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 12 giugno 2001 n. 3240 - Pres. Ruoppolo, Est. Minicone - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (Avv.ti Sartorio e Di Raimondo) c. Comune di Molfetta (Avv. Paparella) ed interveniente ad adiuvandum T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. Sticchi Damiani).

Per l'annullamento

dell'ordinanza del TAR Puglia-BARI Sezione II n. 138/2001, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA PER STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE;

Visti gli atti e documenti depositati con l'apppello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MOLFETTA, T.I.M. - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

Udito il relatore Cons. Giuseppe Minicone e uditi, altresì per le parti gli avv.ti Di Raimondo, Sartorio, Paparella e Sticchi Damiani;

Considerato che l'ordinanza appellata ha negato la tutela cautelare sul presupposto della assenza di un danno attuale, per non essere stata espletata una rituale procedura VIA ai sensi dell'art. 2 bis L. 189/97;

Atteso che l'autorità regionale ha espresso, invece, parere favorevole in asserita esplicazione delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla norma sopraindicata;

Ritenuto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tale determinazione, la eventuale non riconducibilità della stessa ai parametri costitutivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale (peraltro, non determinati; allo stato, con riguardo alla specifica materia, da alcuna legge regionale) non può costituire presupposto per negare la richiesta tutela cautelare in ordine al diniego di concessione edilizia, oltretutto neppure fondato su tale profilo;

Ritenuto, per il resto, condivisibili le affermazioni del primo giudice circa l'illegittimità delle ragioni espressamente poste a base del suddetto diniego.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5051/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 12 Giugno 2001.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

Depositata il 12 giugno 2001.

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 12 giugno 2001 n. 3227 - Pres. Ruoppolo, Est. Romeo - Comune di Maglie (Avv.ti Ancora e Marra) c. Alcatel Italia S.p.A. (Avv. Cassarola), A.S.L. LE/2 (n.c.) e WIND Telecomunicazioni S.p.A. (Avv.ti Sartorio e Di Raimondo).

Ritenuto che paiono condivisibili le considerazioni espresse dal TAR nelle due ordinanze impugnate, soprattutto alla luce della non dimostrata (da parte del Comune) nocività dell'impianto in questione e della nota del Settore Fisico Ambientale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce/1 - Presidio Multinazionale di Prevenzione - del 23.6.2000, con la quale si dà atto che "Tali rilievi (effettuati in data 22.6.2000) sono risultati tutti nella norme di cui al D.M. 381/1998".

Per l'annullamento delle ordinanza del TAR Puglia-Lecce, Sezione I rispettivamente n. 2921 del 6.12.2000 e n. 3025 del 20.12.2000, rese tra le parti, concernenti gli atti impugnati in primo grado dalle appellate;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: ALCATEL ITALIA S.P.A. (Ric. n. 2590/2001) e WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (ric. n. 4540/2001);

Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi altresì, per le parti l'Avv. MARRA per sé e per l'Avv. ANCORA, l'Avv. Cassola, l'Avv. SARTORIO e l'Avv. DI RAIMONDO;

Rilevato che, con due autonomi ricorsi, proposti innanzi al TAR Lecce dalla ALCATEL ITALIA s.p.a. e dalla WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a., sono stati contestati i medesimi atti del Comune di Maglie, il quale chiede in questa sede la riforma delle due ordinanza cautelari impugnate, con le quali sono stati sospesi:

a) l'ordinanza dirigenziale n. 69 del 4.9.2000 di rimozione della stazione radio base installata sull'immobile sito alla via C. Palma n. 31 dello stesso Comune (ordinanza cautelare n, 2921/00, che ha riconosciuto fondate, ad una delibazione sommaria, le censure di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 11 della legge n. 47/1985);

b) la deliberazione consiliare n. 12/00 avente ad oggetto "Regolamento comunale in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese fra 100 KHz e 300 Ghz", l'ordinanza dirigenziale n. 54/00 di annullamento della concessione edilizia rilasciata alla Ditta Alcatel Italia s.p.a., l'atto del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 2021/10877 del 29.6.2000 con il quale si ribadisce "parere sfavorevole alla installazione dell'impianto stazione via Clemente Palma", e l'ordinanza dirigenziale n. 69/00, indicata al punto a) (ordinanza cautelare n, 3025/00, la quale si è soffermata sull'illegittimità delle autonome prescrizioni comunali in contrasto con la disciplina statale in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e sulla legittimità di una disciplina urbanistica e/o edilizia con efficacia retroattiva, rilevando anche che l'ordinanza di rimozione dell'impianto era stata già sospesa con l'ordinanza n, 2921/2000, dallo stesso TAR in esito ad analogo ricorso proposto dalla società ALCATEL);

Considerato che pare opportuno procedere alla riunione dei due appelli avverso le due ordinanze cautelari con le quali il primo giudice, pur richiesto della sospensione degli stessi atti del Comune di Maglie, ha accolto, con la prima (n. 2921/2000), la domanda di sospensione cautelare della sola ordinanza dirigenziale n. 69/2000 (ricorso n. 4357/2000 proposto dalla ALCATEL s.p.a.), e, con la seconda (n. 3025/2000, la domanda di sospensione dei restanti atti, avanti specificati (ricorso 4837/2000 proposto dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a.);

Ritenuto che paiono condivisibili le considerazioni espresse dal TAR nelle due ordinanze impugnate, soprattutto alla luce della non dimostrata (da parte del Comune) nocività dell'impianto in questione e della nota del Settore Fisico Ambientale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce/1 - Presidio Multinazionale di Prevenzione - del 23.6.2000, con la quale si dà atto che "Tali rilievi (effettuati in data 22.6.2000) sono risultati tutti nella norme di cui al D.M. 381/1998".

P.Q.M.

Previa riunione, respinge gli appelli in epigrafe (Ricorsi n, 2590/2001 e n. 4540/2001).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 12 giugno 2001.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

Depositata il 12 giugno 2001.

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