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Giurisprudenza
n. 5-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 8 maggio 2001 n. 2589 - Pres. de Roberto, Est. de Nictolis - Marchese (Avv. Castagna) e Vosa (Avv. M. Colarizi) c. Ministero dell'Università (Avv.ra Stato) e Covino (Avv. Marrama ed altri) -  (conferma T.A.R. Lazio, sez. III, 29 dicembre 1997, n. 3137)

Concorso pubblico - Commissione giudicatrice - Astensione - Obbligo ex art. 51 c.p.c. - Mero rapporto di collaborazione scientifica o professionale tra commissario di concorso e candidato - Insufficienza - comunanza di interessi economici o di vita - Necessità - Fattispecie in materia di concorso universitario.

Non ogni forma di collaborazione scientifica o professionale tra commissario di concorso e candidato al medesimo concorso è causa di incompatibilità e, dunque, comporta l'obbligo di astensione del soggetto cui sono affidate pubbliche funzioni di tipo valutativo, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. (applicabile, in assenza di una disciplina ad hoc anche alle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario) (1). Tale obbligo sorge nell'ipotesi di comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. (2)

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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. II, par. 12 novembre 1997, n. 2598.

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 1995, n. 98.

 

 

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti hanno partecipato al concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia, nel raggruppamento F0920 - Chirurgia cardiaca, i cui atti sono stati approvati con D.M. 5 ottobre 1995.

Non essendo risultati tra i vincitori, con distinte impugnazioni di primo grado hanno censurato gli atti del concorso.

Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto i ricorsi.

2. Con due separati appelli, gli originari ricorrenti impugnano la sentenza, riproponendo e sviluppando le censure poste a fondamento dei ricorsi originari.

Resistono il Ministero appellato e i professori risultati vincitori all'esito della procedura concorsuale, già resistenti in primo grado.

Le parti hanno affidato al deposito di memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi.

La Sezione, con decisione 24 maggio 2000, n. 2998, ha riunito gli appelli e ha disposti adempimenti istruttori, intesi all'approfondimento degli elementi di fatto posti a fondamento delle censure concernenti la regolare costituzione della commissione giudicatrice.

Espletata l'istruttoria, all'udienza odierna (16 gennaio 2001), la causa è passata in decisione.

3. Con il primo motivo dell'appello della professoressa Marchese e con il secondo motivo dell'appello del prof. Vosa viene impugnato il primo capo della sentenza del T.A.R. che ha respinto la censura, contenuta in entrambi i ricorsi di primo grado, di irregolare costituzione della commissione giudicatrice, per violazione del principio di imparzialità.

3.1. Si assumeva in prime cure che un componente della commissione, il prof. Chiariello, versava in posizione di incompatibilità, e avrebbe dovuto astenersi, a causa dello stretto legame di collaborazione professionale intercorrente con uno dei candidati, il prof. Covino. Ciò in quanto il prof. Chiariello e la sua famiglia sarebbero azionisti di maggioranza della clinica Mediterranea di Napoli, presso cui operano sia il prof. Chiariello che il prof. Covino.

3.2. Il T.A.R. adito ha respinto tale censura osservando che dalla circostanza che entrambi i sanitari prestano attività professionale nella stessa casa di cura e che uno dei due, o meglio la sua famiglia, possegga quote azionarie nella società proprietaria della clinica, non si deduce in modo inoppugnabile l'esistenza di un rapporto di stabile collaborazione tra i due soggetti.

Né rileverebbe ad avviso del T.A.R., che sulla vicenda del concorso sia stata aperta una indagine penale, perché proprio in sede penale i fatti sono stati ritenuti privi di riscontro, tanto da indurre il G.I.P. di Roma ad adottare in data 16 agosto 1997 il decreto di archiviazione del procedimento.

3.3. Lamentano entrambi gli appellanti che il commissario prof. Chiariello deterrebbe la maggioranza azionaria nella società proprietaria della clinica in cui operano sia il prof. Chiariello, che il candidato vincitore del concorso, prof. Covino, i quali avrebbero spesso lavorato in equipe.

Assume inoltre l'appellante Vosa che la collaborazione professionale tra il prof. Chiariello e il prof. Covino sarebbe dimostrata <<da tutte le cartelle cliniche e dai registri operatori, dai quali risulta che tutti gli interventi effettuati presso la suddetta clinica sono eseguiti in coppia dal Prof. Chiariello e dal Dott. Covino, il quale si occupa poi anche di tutta la fase postoperatoria>> (pag. 12 dell'appello del Vosa).

3.4. Il motivo è infondato.

Nei concorsi universitari nel campo della medicina, stante l'alta specializzazione della ricerca, e conseguentemente il numero limitato di docenti e di candidati alla docenza, è usuale che vi sia, di norma, una certa colleganza e collaborazione scientifica tra i vari specialisti del settore.

Ne consegue che non ogni forma di collaborazione scientifica o professionale tra commissario di concorso e candidato al medesimo concorso è causa di incompatibilità e dunque di astensione.

Invece, l'ipotesi della collaborazione, tra commissario e candidato, nell'esercizio dell'attività professionale, che ai sensi dell'art. 51, c.p.c. (applicabile, in assenza di una disciplina ad hoc anche alle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario: C. Stato, sez. II, 12 novembre 1997, n. 2598), comporta l'obbligo di astensione del soggetto cui sono affidate pubbliche funzioni di tipo valutativo, implica una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (C. Stato, sez. VI, 25 settembre 1995, n. 98).

In particolare, nei concorsi a cattedre universitarie sussiste la causa di astensione a carico dell'esaminatore quando i rapporti personali fra questo e l'esaminando sono tali da far sorgere il sospetto che il giudizio sia basato non sul risultato delle prove, bensì su conoscenze e circostanze più penetranti di quelle che intercorrono tra docente ed allievo, quali, ad esempio, un sodalizio professionale con reciproci interessi di carattere patrimoniale (C. Stato, sez. VI, 11 gennaio 1999, n. 8, in una fattispecie di concorso universitario in cui tra commissario e candidato sussisteva una associazione professionale con determinazione di quote).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, rileva il Collegio che dalle risultanze della istruttoria espletata non emerge la sussistenza tra il prof. Chiariello e il prof. Covino di una comunanza di interessi economici e professionali tale da determinare, per il primo, una posizione di incompatibilità.

Non risulta anzitutto provato che all'epoca di espletamento del concorso il prof. Chiariello e la sua famiglia fossero azionisti di maggioranza della società proprietaria della clinica Mediterranea.

Al contrario, il prof. Chiariello non risultava, all'epoca del concorso, azionista della società.

E i parenti del prof. Chiariello, e, in particolare, Chiariello Elena, Chiariello Paola, Chiariello Maria Teresa, possedevano, all'epoca del concorso per cui è processo, tre quote azionarie che, pure sommate tra loro, danno un totale di 14.213 azioni, rappresentative di poco più del 10% del totale delle azioni in cui è frazionato il capitale sociale (101.682).

Non si tratta, dunque, di partecipazione maggioritaria, né risulta dimostrato, e neppure dedotto, che siffatta quota determini un controllo di fatto della società.

Quanto alla collaborazione professionale tra il prof. Chiariello e il prof. Covino, nell'ambito della clinica Mediterranea, dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa emerge una collaborazione saltuaria, priva di quei caratteri di sistematicità, stabilità, continuatività e intensità tali da dare luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale e da ingenerare dunque una posizione di incompatibilità.

Non è, in particolare, dimostrato l'assunto, sostenuto a pag. 12 dell'appello del prof. Vosa, secondo cui tutti gli interventi espletati presso la clinica Mediterranea sono stati effettuati da una equipe composta da Chiariello e Covino.

Risulta invece, con riferimento all'epoca della procedura concorsuale, che i professori Chiariello e Covino hanno operato insieme presso la clinica Mediterranea nei seguenti interventi cardiochirurgici:

uno nell'anno 1989;

uno nell'anno 1990;

quattro nell'anno 1991;

tredici nell'anno 1992;

tre nell'anno 1993;

nove nell'anno 1994.

Considerato il numero esiguo degli interventi in equipe, e considerato altresì che l'attività operatoria per i cardiochirurghi è una componente ineliminabile della ricerca scientifica, deve pervenirsi alla conclusione che nel caso di specie gli interventi in equipe hanno rappresentato una forma di collaborazione essenzialmente scientifica, in cui la componente economico - lucrativa non è di entità tale da far ritenere sussistente tra commissario e candidato un sodalizio economico - professionale e di vita tale da determinare una situazione di incompatibilità.

4. Con il secondo motivo dell'appello della professoressa Marchese viene riproposto il motivo aggiunto del ricorso di primo grado, e censurato il secondo capo della sentenza del T.A.R., che tale mezzo ha disatteso.

4.1. In particolare, si lamentava in prime cure che la commissione avrebbe omesso di verificare se i lavori stampati in Italia e presentati dai candidati per la valutazione siano in regola con gli obblighi previsti dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 660, e cioè il deposito delle pubblicazioni presso la Prefettura e la Procura.

4.2. Il T.A.R. ha respinto la censura osservando che detti obblighi di deposito riguardano solo lo stampatore, e pertanto il ritardo o l'omissione nell'adempimento non può ritorcersi in danno del candidato, che, anche se lo avesse voluto, non avrebbe potuto sostituirsi allo stampatore.

4.3. L'appellante critica tale capo di sentenza osservando che lo stesso fa applicazione di un orientamento giurisprudenziale formatosi nel 1996 (C. Stato, sez. VI, 27 novembre 1996, n. 1656), e dunque in epoca successiva all'espletamento del concorso; pertanto, all'epoca del concorso, occorreva seguire la regola prescritta sia dal bando nella specie, sia dai bandi successivi, del deposito obbligatorio delle pubblicazioni.

4.4. Il mezzo è infondato.

E' irrilevante la pretesa posteriorità della formazione dell'orientamento giurisprudenziale rispetto al concorso, in quanto la giurisprudenza si è limitata a dare la corretta interpretazione di una norma giuridica, interpretazione dovuta già all'epoca di espletamento del concorso de quo.

5. Con il terzo motivo dell'appello della professoressa Marchese e con il primo motivo dell'appello del prof. Vosa viene criticato il terzo capo della sentenza di primo grado.

5.1. In particolare, il T.A.R. ha disatteso le censure con cui in prime cure si criticava l'operato della Commissione giudicatrice nella valutazione delle opere redatte dai candidati in collaborazione con i terzi.

Si lamentava la mancata indicazione dei criteri e la genericità dei giudizi espressi, dai quali non sarebbe dato ricavare quale sia stato l'apporto effettivo dei candidati, e prova ne sarebbe anche la esiguità del tempo impiegato dalla Commissione nell'esaminare le pubblicazioni.

5.2. Il T.A.R. ha disatteso tali censure osservando che il concorso a professore universitario di prima fascia è incentrato sulla ricostruzione in termini critici della carriera scientifica dei candidati, quale emerge tra l'altro dall'attività di ricerca documentata dalle pubblicazioni.

Inoltre, nel campo delle discipline scientifiche la ricerca è di norma frutto di un'attività svolta non singolarmente, ma da un gruppo di ricercatori, secondo le regole della divisione del lavoro. Ne consegue che l'enucleazione dell'apporto individuale deve tenere conto del plausibile ruolo che il singolo ricercatore abbia potuto concretamente svolgere nell'economia complessiva della ricerca, reso evidente dal percorso complessivo dell'attività scientifica svolta al singolo.

Nella specie, ad avviso del T.A.R., la commissione giudicatrice ha prefissato una serie di parametri logici e poi ne ha fatto applicazione in concreto.

Né l'esiguità del tempo impiegato sarebbe ad avviso del T.A.R. di per sé idoneo a togliere attendibilità all'operato della commissione, se si considera che la sede collegiale è deputata solo allo scambio delle opinioni, e non anche alla lettura e alla ponderazione dei lavori, che i singoli commissari hanno avuto già modo di effettuare per proprio conto, avendo ricevuto in precedenza i lavori dei concorrenti ed operando nella stessa comunità scientifica.

5.3. Gli appellanti criticano tale capo di sentenza osservando che la commissione non avrebbe prefissato congrui criteri di valutazione, e non li avrebbe comunque applicati in maniera oggettiva, bensì con giudizi soggettivi, arbitrari e generici.

Illogica sarebbe la valutazione estremamente positiva dei lavori di ricerca espressa nei confronti del prof. Covino e del prof. Di Peppo, i cui lavori sarebbero di pregio inferiore a quello dei candidati non vincitori.

L'appellante Marchese lamenta inoltre che non vi sarebbe prova che i commissari abbiano esaminato individualmente le pubblicazioni dei candidati, prima della riunione collegiale.

L'appellante Vosa lamenta inoltre che la commissione ha errato anche per non aver espresso valutazione alcuna delle opere espletate dai candidati in collaborazione con terzi diversi dai commissari.

5.4. Le censure sono infondate.

5.4.1. E' erroneo l'assunto secondo cui la commissione non avrebbe prefissato i criteri per la valutazione delle opere dei candidati in collaborazione con i terzi, siano essi i commissari o altri terzi.

E, invero, nella seduta del 3 dicembre 1993 la commissione ha prefissato i criteri per la formulazione dei giudizi sui singoli candidati, stabilendo di tenere essenzialmente in considerazione <<la validità scientifica delle pubblicazioni come la si può desumere valutando:

a) l'attività scientifica svolta nel campo delle discipline oggetto del presente concorso: chirurgia cardiaca e materie incluse nello stesso raggruppamento;

b) l'originalità delle linee perseguite, giudicata in relazione alla impostazione delle stesse, ai protocolli sperimentali, ai risultati ottenuti e alle conclusioni che vengono tratte;

c) la continuità degli interessi culturali e/o metodologici identificabili attraverso linee di ricerca ben definite;

d) la dimostrazione della prevalente partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione, per quanto è possibile evincerla, valutando la continuità della linea di ricerca perseguita e/o l'impiego di specifiche metodologie;

e) prevalenza dei lavori in esteso sulle comunicazioni a congressi (abstract)>>.

Tali criteri prefissati dalla commissione appaiono congrui e immuni da vizi logici, e non sono pertanto sindacabili in questa sede.

Per completezza osserva il Collegio che le censure mosse dall'appellante Vosa avverso detti criteri, e in particolare avverso quello relativo alla valutazione delle opere in collaborazione, sono anche inammissibili, perché proposte per la prima volta in appello, e mai articolate nel ricorso di primo grado.

5.4.2. Quanto ai giudizi concreti espressi dalla commissione in applicazione di siffatti criteri, osserva in linea di principio il Collegio che si tratta di giudizi a carattere tecnico - scientifico, che possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo se affetti da macroscopiche e manifeste illogicità e incongruità, e senza possibilità che il collegio giudicante si sostituisca in toto alla commissione, per un riesame non consentito dell'intero operato di quest'ultima.

Ora, nella specie, i giudizi espressi dalla commissione sui singoli candidati, vincitori e non, sono ampiamente motivati e giustificati, e in ordine agli stessi non emergono palesi incongruenze e illogicità.

In particolare, la commissione ha indicato in maniera logica e argomentata i motivi in base ai quali è enucleabile l'apporto dei concorrenti, nell'ambito di opere in collaborazione con i commissari.

Neppure possono in questa sede prendersi in considerazione le minuziose esemplificazioni svolte dagli appellanti, in quanto le stesse pretendono da un lato una valutazione prettamente quantitativa delle pubblicazioni dei singoli concorrenti, e dall'altro lato un sindacato di merito sulle valutazioni della commissione. Deve a tanto opporsi che nel concorso a professore universitario di prima fascia, specie in materie scientifiche quale è la medicina, la valutazione delle pubblicazioni non può essere analitica e quantitativa, ma è necessariamente qualitativa e sintetica, dovendosi valutare nell'insieme il percorso scientifico del concorrente, e dovendosi privilegiare l'originalità e il peso dei contributi scientifici e la loro utilità concreta per il progresso della scienza, rispetto alla quantità elevata di contributi, se privi di originalità e ripetitivi.

5.4.3. Quanto alla censura mossa dall'appellante Marchese, di eccessiva brevità del tempo impiegato dalla commissione, e del difetto di prova che le pubblicazioni siano state esaminate singolarmente da ciascun commissario, deve replicarsi, che, al contrario, non vi è prova alcuna, che doveva essere fornita dall'appellante, che i singoli commissari non abbiano esaminato i lavori dei concorrenti. E, invero, per stessa ammissione dell'appellante, è trascorso circa un mese tra prima e seconda riunione della commissione esaminatrice, non senza considerare l'appartenenza dei commissari alla medesima comunità scientifica dei concorrenti, e dunque la verosimile e presumibile conoscenza del loro lavoro, già prima e indipendentemente dall'espletamento del concorso.

5.4.4. Quanto alla censura, mossa dall'appellante Vosa, di mancata valutazione delle opere in collaborazione con terzi diversi dai commissari, la stessa è infondata, in quanto:

- sia pure nell'ambito di un giudizio sintetico e qualitativo, la commissione ha valutato l'intera produzione scientifica di ciascun candidato, come si evince dai giudizi collegiali, e dai giudizi che risultano dal verbale della seduta conclusiva del 13 gennaio 1995;

- la enucleazione dell'apporto del candidato nell'ambito delle opere in collaborazione con terzi è solo uno dei tanti criteri di valutazione della produzione scientifica dei concorrenti, prefissati dalla commissione nella seduta del 3 dicembre 1993, e non dunque un criterio esclusivo; dalla disamina dei giudizi collegiali sui candidati si evince che sia pure in maniera sintetica la commissione ha fatto applicazione di tutti i criteri prefissati.

6. Con l'ultimo motivo dell'appello del prof. Vosa, viene criticato l'ultimo capo della sentenza di primo grado, che ha respinto il terzo motivo del ricorso di primo grado del Vosa.

6.1. In prime cure si lamentava il difetto di motivazione circa la comparazione dei candidati presi in considerazione ai fini del concorso.

6.2. Il T.A.R. ha ritenuto tale censura inammissibile per difetto di interesse, in quanto il candidato ad un concorso universitario dichiarato non idoneo con giudizio preliminare di valore assoluto, non ha interesse ad impugnare i risultati concorsuali per vizi relativi alla successiva fase di comparazione fra i candidati, alla quale non sia stato ammesso.

6.3. L'appellante critica tale capo di sentenza osservando di avere interesse alla censura in quanto la mancata comparazione è frutto e conseguenza dell'illegittimo operato della commissione nella fase precedente; la commissione avrebbe artatamente ammesso alla comparazione solo i candidati che avrebbe preordinato di far risultare vincitori.

6.4. Il mezzo è infondato.

Si è già osservato che i giudizi assoluti sui singoli candidati appaiono immuni da vizi logici, sicché risulta infondato l'assunto di parte appellante di una pretesa preordinazione dell'operato della commissione ad impedire l'ammissione del Vosa ai successivi giudizi comparativi.

Ciò posto, è corretto l'assunto del T.A.R. secondo cui il Vosa, non essendo stato ammesso ai giudizi comparativi, non ha interesse a dolersi della mancanza di motivazione di questi ultimi, atteso che dall'ipotetico accoglimento di tale censura non conseguirebbe alcuna utilità pratica.

7. In conclusione, gli appelli vanno respinti.

In considerazione della complessità delle questioni, le spese di lite possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li respinge.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2001, con la partecipazione di:

Alberto de Roberto - Presidente

Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere

Giuseppe Romeo - Consigliere

Giuseppe Minicone - Consigliere

Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.

Il Presidente

L'Estensore Il Segretario

Depositata in Segreteria l'8 maggio 2001.

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