CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 9 aprile 2001 n. 2144 - Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa - I.N.P.D.A.P. (Avv. Urso) c. Ricciardi (Avv.ti Romanelli e Cocchi) - (conferma TAR Liguria, Sez. II, 27 novembre 1997 n. 384).
Atto amministrativo - Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio - Nel caso di trasferimento di dirigenti pubblici - Necessità - Sussiste.
Atto amministrativo - Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio - Nel caso di trasferimento pubblici dipendenti - Necessità - Sussiste - Ragioni.
Ai fini della legittimità del trasferimento dei dirigenti pubblici, deve esser data al personale interessato la comunicazione di avvio del procedimento, allo scopo di consentirne la partecipazione nei modi previsti dall'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 (1).
L'atto con il quale si dispone il trasferimento di alcuni dipendenti pubblici ha carattere plurimo e si sostanzia in più provvedimenti individuali; in tale ipotesi, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata indipendentemente dall'articolazione più o meno ampia del procedimento da cui scaturisce l'atto finale ed anche nel caso in cui questo sia costituito da una determinazione organizzativa assunta senza particolari formalità procedimentali, attesa la necessità di consentire all'interessato di intervenire sulla determinazione dell'ente a lui sfavorevole, al fine di evitare un pregiudizio individuale, poi riparabile solo con lo strumento giudiziale (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI 4 maggio 1999 n. 580, in Il Cons. Stato 1999, I, 905.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2000 n. 1965, in Il Cons. Stato 2000, I, 873.
F
A T T O
Con
il ricorso in appello in epigrafe l'INPDAP ha chiesto l'annullamento della
sentenza n. 384/97 con la quale il Tar della Liguria ha accolto il ricorso
proposto da Ricciardi Corrado, dirigente INPDAP, avverso la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 324 del 29-5-96, con cui quest'ultimo
era stato trasferito dall'ufficio provinciale di Genova a quello di Alessandria.
L'appello
viene proposto deducendo come unico motivo la falsa applicazione dell'art. 7
della legge n. 241/90.
Ricciardi
Corrado si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello.
All'odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto da Ricciardi Corrado,
rilevando la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 ed ha annullato
l'impugnata deliberazione nella parte relativa al trasferimento del ricorrente
dalla sede di Genova a quella di Alessandria.
Sostiene
l'ente appellante che l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non si
applicava alla fattispecie in esame, in quanto la delibera impugnata ha
riguardato l'organizzazione del nuovo ente e l'attribuzione degli incarichi a
tutto il personale dirigenziale, assumendo natura di atto vincolato.
L'appello
è infondato.
Questa
Sezione ha già in passato ritenuto che, ai fini della legittimità del
procedimento di trasferimento dei dirigenti, deve essere data al personale
interessato la comunicazione di avvio del procedimento, allo scopo di
consentirne la partecipazione nei modi previsti dall'art. 7 della legge n.
241/90 (Cons. Stato, VI, n. 580/99).
Per
quanto concerne in particolare la asserita natura organizzativa del
provvedimento impugnato, si deve osservare che l'atto in realtà ha carattere
plurimo e si sostanzia in più provvedimenti individuali e che la comunicazione
di avvio del procedimento deve essere inviata indipendentemente
dall'articolazione più o meno ampia del procedimento da cui scaturisce l'atto
finale ed anche nel caso in cui questo sia costituito da una determinazione
organizzativa assunta senza particolari formalità procedimentali, attesa la
necessità di consentire all'interessato di intervenire sulla determinazione
dell'ente a lui sfavorevole, al fine di evitare un pregiudizio individuale, poi
riparabile solo con lo strumento giudiziale (cfr., Cons. Stato, IV, n.
1965/2000).
Peraltro,
non si trattava di atto vincolato di prima organizzazione degli uffici
dirigenziali a seguito della istituzione del nuovo ente, ma di un provvedimento
con cui, a distanza di due anni dall'atto istitutivo dei nuovi uffici, sono
state soddisfate esigenze del tutto diverse tra loro, tra cui quella di
sostituire un titolare di sede regionale (il ricorrente) con altro dirigente,
disponendo contestualmente il trasferimento ad altra sede del primo.
La
deliberazione, inoltre, non ha riguardato tutti i dirigenti dell'ente, come
sostenuto in appello, ma una parte di essi, incidendo in maniera sfavorevole
solo su tre dirigenti.
Era
quindi obbligo dell'amministrazione dare l'avviso al ricorrente dell'avvio del
relativo procedimento, conclusosi con l'impugnato trasferimento da altra sede.
In
conclusione, l'appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,. respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 15-12-2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni
Ruoppolo
Presidente
Sergio
Santoro
Consigliere
Luigi
Maruotti
Consigliere
Chiarenza
Millemaggi Cogliani
Consigliere
Roberto
Chieppa
Consigliere Est.
Il
Presidente
L'Estensore
Il Segretario
Depositata il 9 aprile 2001.