CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 5 gennaio 2001 n. 31 - Pres. Giovannini, Est. Balucani - Ministero della pubblica istruzione ed altri (Avv.ra Stato) c. Amato (Avv.ti Abbamonte, Mazzarolli e Zimbelli) - (annulla TAR Veneto, 16 ottobre 1986, n. 855).
Pubblico impiego - Insegnante universitario - Professore associato - Giudizio di idoneità - Funzione e caratteri.
Pubblico impiego - Insegnante universitario - Professore associato - Giudizio di idoneità - Elementi valutabili - Compensazione fra giudizi su attività - Impossibilità.
Pubblico impiego - Insegnante universitario - Professore associato - Giudizio di idoneità - Giudizio Negativo - Sindacabilità solo per vizi logici.
Pubblico impiego - Insegnante universitario - Professore associato - Conservazione degli incarichi di insegnamento - Prevista dell'art. 113, 2° c., D.P.R. n. 382/1980 - Deve essere intesa riferita al secondo turno dei concorsi pubblici.
Il giudizio di idoneità a professore associato, come delineato nel D.P.R. n. 382 del 1980, anche se non presenta i caratteri di una vera e propria procedura concorsuale, non può essere però ridotto ad una mera attività ricognitiva dei titoli didattici e scientifici del candidato, ma deve esprimere una valutazione di merito in ordine alla idoneità di quest'ultimo.
Se è vero che il giudizio di idoneità a professore associato deve essere basato sulla contestuale valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica attestata dalla Facoltà di appartenenza, è parimente indubitabile che il tenore negativo della valutazione di uno dei due elementi - necessariamente concorrenti ai fini di un esito positivo - giustifica ed anzi impone un giudizio in termini di non idoneità, non essendo consentito alla Commissione effettuare una sorta di compensazione tra i due elementi di valutazione. Invero, l'art. 51 D.P.R. n. 382/1980 postula un giudizio positivo su entrambi gli elementi dovendosi accertare la idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato sia sotto il profilo scientifico che quello didattico (1).
Il giudizio negativo reso dalla Commissione di un concorso (a posti di professore associato) sulla produzione scientifica di un concorrente è censurabile in sede di legittimità solo per vizi logici, trattandosi di una valutazione che è espressione di discrezionalità tecnica (2).
La conservazione degli incarichi di insegnamento prevista dell'art. 113, 2° c., D.P.R. n. 382/1980 "non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale" deve essere intesa come riferentesi al secondo turno dei concorsi pubblici (per la copertura dei posti di professore associato) e non già alla seconda tornata dei giudizi idoneativi (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 966; 15 luglio 1989, n. 1075; 20 ottobre 1999, n. 87.
(2) Ha aggiunto la Sez. VI che, nella specie, il criterio della Commissione di ancorare la idoneità scientifica del candidato alla pubblicazione di una monografia - peraltro in linea con una prassi molto radicata nelle procedure concorsuali per l'accesso alla docenza universitaria -appare del tutto logico e congruente.
(3) Cfr. in tal senso anche Cons. Stato, Ad. Plen., 15 febbraio 1994, n. 3.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto il dott. Francesco Amato impugnava il giudizio negativo emesso nei suoi confronti della Commissione giudicatrice per la II^ tornata dei giudizi di idoneità a professore associato (Raggruppamento n.013 - Diritto processuale civile), nonché il provvedimento ministeriale con il quale veniva dichiarata la sua decadenza dall'incarico di insegnamento presso l'Università degli Studi di Verona.
Con sentenza 16 ottobre 1986 n.855 il TAR accoglieva il ricorso relativamente alla impugnativa del giudizio negativo della Commissione, adducendo che questa avrebbe esorbitato dai poteri ad essa assegnati, e dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnativa del provvedimento di decadenza "in quanto l'interesse del ricorrente alla conservazione del suo incarico risulta soddisfatto ex lege".
Avverso l'anzidetta sentenza hanno interposto appello il Ministero P.I., la Università degli Studi di Verona ed il Rettore di questa, sostenendo che il TAR ha errato laddove ha ritenuto che la Commissione non potesse esprimere un giudizio di merito sulla idoneità scientifica e didattica del candidato, e che è altresì errata la condanna alle spese pronunciata anche nei confronti dell'Università in quanto estranea alla vicenda giudiziale.
Si è costituito in giudizio l'appellato dott. Francesco Amato il quale ha riproposto con appello incidentale i motivi di gravame dedotti nel giudizio di primo grado.
DIRITTO
E' fondato il motivo di gravame con il quale le Amministrazioni appellanti censurano la pronuncia del primo giudice in ordine ai poteri della Commissione preposta al giudizio di idoneità a professore associato.
Come è già stato rilevato da questa Sezione in precedenti pronuncie (cfr. tra le più recenti Cons. St. VI, 20 dicembre 1999, n.2109), anche se è vero che il giudizio di idoneità a professore associato, quale delineato nel D.P.R. n.382/1980, non presenta i connotati di una procedura concorsuale, non può essere però ridotto ad una mera attività ricognitiva dei titoli didattici e scientifici senza la possibilità di esprimere valutazioni di merito.
Una tale impostazione non tiene conto infatti del puntuale dettato normativo secondo il quale la assunzione delle funzioni di professore associato presuppone l'accertamento della idoneità che è "basata sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta"(così l'art.51, 5° comma, D.P.R. n.382/1980). Del resto, ove il giudizio si dovesse configurare come ricognizione dei titoli, risulterebbe superflua la stessa previsione di una apposita Commissione giudicatrice.
Dovendosi dunque ritenere che la Commissione (diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure) non ha affatto esorbitato dai compiti alla stessa assegnati, rientrando nei suoi poteri di esprimere una valutazione di merito sulla idoneità dei candidati, va esaminato il motivo di gravame con cui l'odierno appellato ripropone le censure formulate in primo grado avverso il giudizio negativo della Commissione: censure che non sono state prese in alcuna considerazione nella sentenza appellata giacché si è ritenuta assorbente la incompetenza della stessa Commissione a formulare un vero e proprio giudizio di merito.
Sostiene l'appellato (con le anzidette censure) che la Commissione avrebbe considerato decisiva la valutazione negativa sulla produzione scientifica senza ponderare adeguatamente la attività didattica; inoltre il giudizio espresso sulla produzione scientifica sarebbe viziato stante l'arbitrarietà del criterio seguito dalla Commissione secondo la quale solo attraverso "una trattazione approfondita ed organica di un tema ampio ed unitario" può essere offerta una prova appagante della attitudine del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
Ma entrambi i profili del motivo di doglianza sono privi di pregio.
Quanto al primo, se è vero che il giudizio di idoneità a professore associato deve essere basato sulla contestuale valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica attestata dalla Facoltà di appartenenza, è parimente indubitabile che il tenore negativo della valutazione di uno dei due elementi - necessariamente concorrenti ai fini di un esito positivo - giustifica ed anzi impone un giudizio in termini di non idoneità, non essendo consentito alla Commissione effettuare una sorta di compensazione tra i due elementi di valutazione. In tal senso è l'orientamento più recente della Sezione secondo la quale l'art.51 D.P.R. n.382/1980 postula un giudizio positivo su entrambi gli elementi dovendosi accertare la idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato sia sotto il profilo scientifico che quello didattico (così Cons. St. VI, 20 giugno 1997, n.966; 15 luglio 1989, n.1075; 20 ottobre 1999, n.87).
Non è poi censurabile il giudizio negativo reso dalla Commissione sulla produzione scientifica dell'appellato, trattandosi invero di una valutazione che è espressione di discrezionalità tecnica e che, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logici, il criterio della Commissione di ancorare la idoneità scientifica del candidato alla pubblicazione di una monografia - peraltro in linea con una prassi molto radicata nelle procedure concorsuali per l'accesso alla docenza universitaria - appare del tutto logico e congruente.
Dovendosi dunque disattendere tutti i motivi di gravame dedotti dal ricorrente in primo grado avverso il giudizio di non idoneità, l'appello della Amministrazione deve essere accolto e per l'effetto deve essere confermato il giudizio impugnato.
Ciò posto, venendo meno il presupposto sulla base del quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al provvedimento di decadenza dall'incarico di insegnamento, debbono essere esaminate le censure riproposte con il ricorso incidentale avverso tale provvedimento.
Al riguardo si appalesa fondato e assorbente il motivo con il quale se ne deduce la illegittimità per violazione dell'art.113, 2° c., D.P.R. n.382/1980. Ed invero è ormai assodato nella giurisprudenza amministrativa che la conservazione degli incarichi di insegnamento sancita dalla disposizione anzidetta "non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale" deve essere intesa come riferentesi al secondo turno dei concorsi pubblici (per la copertura dei posti di professore associato) e non già alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, come ritenuto nel provvedimento ministeriale (in tal senso anche Cons. St. Ad. Plen., 15 febbraio 1994, n.3).
Va pertanto accolto l'appello incidentale del dott. Amato relativamente alla impugnativa del provvedimento di decadenza dall'incarico di insegnamento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello principale proposto dalla Amministrazione e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, conferma il giudizio di non idoneità impugnato in primo grado; accoglie altresì l''appello incidentale del dott. Amato per la parte relativa alla impugnativa del provvedimento di decadenza e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento medesimo.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2000, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Paolo NUMERICO Consigliere
Paolo D'ANGELO Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere est.
Depositata il 5 gennaio 2001.