Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 1-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 23 gennaio 2001 n. 527 - Pres. Ruoppolo, Est. Numerico - Antenna Tre Nord Est s.r.l. (Avv.ti Franchini, Bernabei,Vassallo e Sanino) c. Parco Regionale Colli Euganei Regione Veneto (n.c.), Società Onlus ed altro (Avv.ti Acerboni e Pafundi).

Ambiente - Inquinamento derivante da onde elettromagnetiche - Antenne localizzate in un parco - Diniego di rilocalizzazione volontaria - Sospensione - Va accolta - Ragioni.

Va sospeso un atto dell'Ente Parco Colli Euganei che non consente la rilocalizzazione volontaria delle antenne televisive nelle aree già indicate dal Piano Ambientale del Parco come aree destinate alla rilocalizzazione coatta con funzione di risanamento, in considerazione dei danni recati alla ricorrente ed il miglioramento per l'inquinamento ambientale che sembra procedere dall'intervento proposto, tenuto altresì conto del fatto la nuova struttura intende agganciarsi ad antenna già esistente in zona lontana da insediamenti (1).

------------------------

(1) Ringraziamo l'Avv. Francesco Acerboni per avere inviato per fax l'ordinanza in rassegna. All'ordinanza stessa era anche allegata una nota di trasmissione che riteniamo utile riprodurre qui di seguito per una migliore comprensione della vicenda: "L'ordinanza che allego ha riformato l'ordinanza di primo grado del Tar Veneto ed ha sospeso un atto (negativo) dell'Ente Parco Colli Euganei che non consentiva la rilocalizzazione volontaria delle antenne televisive nelle aree già indicate dal Piano Ambientale del Parco come aree destinate alla rilocalizzazione coatta con funzione di risanamento.

Secondo il Parco qualsiasi rilocalizzazione avrebbe potuto essere attuata solo dopo l'adozione, da parte del Parco stesso, del Progetto Antenne. In assenza del progetto nessuna rilocalizzazione, neppure volontaria, sarebbe stata possibile.

Il Consiglio di Stato ha affermato la prevalenza della tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico e del risanamento ambientale anche in assenza delle norme di progettazione del Parco.

Evidenzio, tra l'altro, che si tratta di una situazione particolare in cui un'associazione ambientalista si è contrapposta ad un Ente Parco ponendosi a fianco di una Televisione".

 

 

Per l'annullamento

Dell'ordinanza del TAR VENETO-VENEZIA, Sezione I, n. 1409/2000, resa tra le parti concernente: rilocalizzazione impianti radiotelevisivi da altri siti sul monte Venda;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione (Ricorso numero 12036/2000) della esecuzione dei provvedimenti impugnati in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

SOCIETA' ONLUS, VAS - VERDI AMBIENTE

Udito il relatore Cons. Paolo Numerico e uditi altresì per le parti gli avv.ti Bernabei, Pafundi e Sanino;

rilevato che l'intervento di rilocalizzazione proposto risponde allo spirito dell'accentramento su monte Venda delle strutture di trasmissione televisiva che si ricava dalla lettura dell'art. 19 del piano regolatore dell'Ente Parco Colli Euganei;

considerata l'inerzia dell'ente nella redazione del progetto - antenne;

considerati i danni recati alla ricorrente, e il miglioramento per l'inquinamento ambientale che sembra procedere dall'intervento proposto;

considerato che la nuova struttura intende agganciarsi ad antenna già esistente in zona lontana da insediamenti;

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato art. 21 e ss. mm.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero 12036/2000) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza di sospensiva proposta nei confronti dei provvedimenti impugnati in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 23 gennaio 2001.

Copertina