CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 27 dicembre 2001 n. 6424 - Pres. Trotta, Est. Saltelli - ANAS - Ente nazionale per le strade e Ministero lavori pubblici (Avv. Stato Vessichelli) c. Ferrari ing. Ferruccio s.r.l. (Avv.ti Marconi e Biagini) - (annulla T.A.R. Lazio, Sez. III, 9 aprile 2001 n. 3080).
1. Giustizia amministrativa - Appello - Rinuncia - Effettuata dal difensore oralmente all'udienza - Ammissibilità.
2. Giustizia amministrativa - Controinteressato - In materia di contratti della P.A. - Gara - Impugnativa provvedimento di esclusione di partecipanti - Effettuata prima dell'aggiudicazione definitiva - Inconfigurabilità di controinteressati - Ragioni.
3. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Ex art 10, comma 1 bis, della L. n. 109/1994 - Nel caso di partecipazione di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice - Applicabilità anche in difetto di previsione del bando.
4. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Ex art 10, comma 1 bis, della L. n. 109/1994 - Nel caso di partecipazione di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice - Possibilità per la P.A. appaltante di introdurre altre forme di controllo sui collegamenti fra le imprese partecipanti - Sussiste.
5. Contratti della P.A. - Bando e lettera d'invito - Possibilità di introdurre cause di esclusione non previste dalla legge - Sussiste - Limiti.
6. Contratti della P.A. - Bando e lettera d'invito - Clausola di esclusione per rapporto di collegamento non disciplinato dall'art. 2359 Cod. civ. - Legittimità - Fattispecie.
7. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di annullamento aggiudicazione provvisoria - Non occorre.
1. La fattispecie estintiva del giudizio prevista dall'art. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 si realizza anche se la rinuncia all'appello sia stata fatta oralmente dal difensore della parte direttamente all'udienza.
2. Nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso un provvedimento di esclusione dalla gara per l'aggiudicazione di un contratto di appalto, non sono individuabili controinteressati quando la gara stessa non sia stata ancora definitivamente aggiudicata; infatti, solo rispetto all'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario assume la qualità di controinteressato (1).
3. L'art 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (secondo cui "non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo previste dall'articolo 2359 del codice civile"), costituisce una norma di ordine pubblico che trova applicazione indipendentemente da una specifica previsione in tal senso contenuta nel bando di gara o nella lettera d'invito (2).
4. L'art 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non impedisce all'amministrazione appaltante di prevedere nella lex specialis della gara fatti e situazioni che, pur non integrando gli estremi del collegamento o di controllo societario civilistico, siano capaci ed idonei ad alterare la serietà, indipendenza, compiutezza e completezza delle offerte presentate da imprese diverse, oltre che la loro segretezza, la cui sussistenza determina l'esclusione dalla gara (3).
5. La possibilità dell'amministrazione appaltante di inserire nei bandi di gara clausole che prevedano requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti direttamente dalla legge, trova concreto limite nella ragionevolezza e nella loro logicità delle clausole stesse rispetto alla tutela che esse intendono perseguire e cioè la corretta individuazione del "giusto" contraente.
6. E' legittima la clausola del bando con la quale l'amministrazione appaltante chiede una dichiarazione circa la mancanza di un collegamento sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, prevedendo in caso contrario l'esclusione dalla partecipazione dalla gara stessa (4), atteso che tale clausola è finalizzata alla effettiva ed efficace tutela della regolarità della gara ed in particolare ad assicurare la par condicio fra tutti i concorrenti, nonché la serietà, compiutezza, completezza ed indipendenza delle offerte, in modo da evitare che, attraverso meccanismi di influenza societari, pur non integranti collusioni vietate ovvero collegamenti o controlli societari di cui all'art. 2359 cod. civ., possa essere alterata la gara, mettendo in pericolo l'interesse pubblico alla scelta del "giusto" contraente (5).
7. Nelle procedure per l'appalto di opere pubbliche, l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento all'impresa provvisoriamente aggiudicataria, la quale non vanta una posizione giuridicamente qualificata, ma solo una mera aspettativa alla conclusione del procedimento.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI,15 luglio 1998 n. 1093, in Il Cons. Stato 1998, I, 1191.
(2) Ha osservato in proposito la Sez. VI che l'oggetto giuridico tutelato dalla norma in parola è quello del corretto e trasparente svolgimento delle gare per l'appalto dei lavori pubblici nelle quali il libero gioco della concorrenza e del libero confronto, finalizzati alla scelta del "giusto" contraente, risulterebbero irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese giuridicamente diverse, sono sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, tale essendo quello che - secondo la previsione del legislatore - si realizza concretamente nelle ipotesi controllo o collegamento societario indicato dall'articolo 2359 del codice civile.
(3) Secondo la Sez. VI depone in tal senso la previsione della norma civilistica richiamata dall'articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, la quale si basa su di una presunzione e quindi non può escludere che possano esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario atti ad alterare le gare di appalto; è da ritenere conseguentemente pienamente legittimo che l'amministrazione appaltante possa introdurre clausole di esclusione dalla gara in presenza di tali ulteriori ipotesi di fatto.
(4) Ha affermato la Sez. VI, di contro, che sarebbe irragionevole e contraddittorio richiedere, quale ulteriore condizione di legittimità del bando, la tipizzazione del fatto del collegamento o del controllo societario diverso da quello di cui all'articolo 2359 del codice civile, dal momento che una tale previsione farebbe refluire il perseguimento dell'interesse pubblico alla scelta del "giusto" contraente nel mero controllo della regolarità formale del procedimento, esponendo quindi l'interesse stesso al pericolo di situazioni concrete di fenomeni di effettivi controllo o di altre situazioni societari capaci effettivamente di alterare la gara, non facilmente prevedibili o ipotizzabili.
(5) Alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima l'esclusione di imprese che risultavano partecipate in modo quasi totalitario dallo stesso socio di maggioranza; risultava infatti in concreto che la Serenissima Holding S.p.A., era presente totalitariamente (100%) nella composizione societaria della S.r.l. Ferrari ed in modo quasi totalitario (95%) nella S.p.A. Mantovani.
Tale circostanza, unita al fatto che le offerte delle predette ditte risultavano spedite nello stesso giorno dallo stesso ufficio postale (tant'è che presentavano un numero progressivo di raccomandata), accompagnate da due polizze fidejussorie rilasciate dalla stessa società di assicurazione e contrassegnate da un numero progressivo, hanno indotto la Sez. VI a ritenere che, così come rilevato dalla stessa amministrazione appaltante, le due offerte provenivano da un unico centro di interessi.
F A T T O
All'esito dell'asta pubblica esperita il 27 gennaio 2000 la S.r.l. Ferrari ing. Ferruccio rimaneva provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto dei lavori di straordinaria manutenzione per la riparazione ed il rafforzamento delle opere di difesa poste a protezione della costa nel comune di Pedaso (AP) indetto dal Ministero dei lavori pubblici: la predetta società veniva pertanto invitata con nota prot. 568 del 16 maggio 2000 a produrre la documentazione necessaria per addivenire alla stipulazione del contratto.
Con nota prot. 813 del 4 luglio 2000 tuttavia l'Amministrazione comunicava a tutte imprese che avevano partecipato all'asta pubblica la riapertura della predetta gara per il successivo 10 luglio 2000.
In detta sede, giusta verbale rep. n. 2730 in pari data, la S.r.l. Ferrari e la S.p.A. Mantovani venivano escluse dalla gara, essendo emersa, a seguito di riscontri e controlli effettuati dall'Amministrazione per addivenire alla stipula del contratto di appalto ed in particolare dall'esame delle rispettive composizioni azionarie delle predette società e dalle concrete modalità di presentazione delle relative domande di partecipazione alla gara, una situazione di sostanziale collegamento tra di esse che, pur non realizzando la fattispecie della situazione di controllo prevista sensi dell'articolo 2359 C.C., automaticamente sanzionata dall'articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, aveva alterato la trasparenza e la par condicio dei concorrenti ed era stata prevista quale causa di esclusione dalla gara nel relativo disciplinare: i lavori oggetto dell'appalto venivano pertanto provvisoriamente aggiudicati all'Impresa SCARL Angel.
Con ricorso notificato il 21 settembre 2000 la S.r.l. Ferrari chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'annullamento: a) della nota n. 813 del 4 luglio 2000, con la quale era stata comunicata la riapertura della gara per l'appalto dei lavori di costruzione di opere di difesa del litorale nel comune di Pedaso (AP), già esperita il 27 gennaio 2000; b) del verbale di gara rep. n. 2730 del 10 luglio 2000, con la quale è stata esclusa dalla predetta gara, insieme alla S.p.A. Mantovani, ed era stata altresì disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa Angel S.c.a.r.l.; c) del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto di gara in favore di quest'ultima, se intervenuto; nonché d) del disciplinare di gara prot. "Ascoli Piceno 72/1999", con specifico riguardo all'allegato c) e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.
L'impugnativa era affidata a quattro motivi di censura.
Con il primo, rubricato "eccesso di potere per carenza dei presupposti e contraddittorietà, violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90", la società ricorrente evidenziava che l'Amministrazione appaltante non aveva mai revocato o annullato il precedente provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara in suo favore e che, in ogni caso, non le aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione, circostanza che inficiava gli atti impugnati per non averle consentito di svolgere le opportune osservazioni e controdeduzioni, onde giungere all'adozione del relativo giusto provvedimento.
Prospettando come secondo motivo la "violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90, eccesso di potere per carenza dei presupposti", la S.rl. Ferrari rilevava altresì che l'Amministrazione non aveva fornito alcuna motivazione idonea a giustificare la propria determinazione di revocare o annullare la precedente aggiudicazione in suo favore, non essendo a tal fine sufficiente neppure l'esigenza del mero ripristino della legalità, anche in considerazione dell'affidamento ingenerato proprio dall'aggiudicazione.
Con il terzo motivo veniva poi denunciato la "violazione della lex concorsualis, eccesso di potere per carenza dei presupposti e fraintendimento dei fatti", in quanto, come del resto ritenuto dalla stessa amministrazione, non sussistevano i presupposti previsti dall'articolo 2359 del codice civile per disporre l'esclusione dalla gara e non ricorrevano neppure ipotesi di intrecci fra organi amministrativi, tecnici o rappresentanti idonei a far ritenere violata la normativa di gara, essendo peraltro del tutto irrilevanti, generici e non significativi gli elementi sui quali l'Amministrazione aveva basato il grave provvedimento di esclusione.
Infine, lamentando "Illegittimità del bando di gara, violazione dei principi dell'evidenza pubblica, violazione dell'art. 41 della Cost., eccesso di potere per illogicità manifesta", la società ricorrente evidenziava che nel bando di gara non vi era alcuna disposizione che impediva la partecipazione alla gara di imprese appartenenti al medesimo gruppo industriale e che la determinazione assunta dall'Amministrazione si fondava su di una interpretazione del bando, inammissibile e contraria al principio fondamentale di buona fede.
Con la sentenza n. 3080 del 9 aprile 2001 l'adito Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendolo fondato alla stregua del terzo motivo di censura, in quanto gli elementi di fatto individuati dall'Amministrazione come sintomatici della esistenza di una situazione di sostanziale collegamento tra la S.r.l. Ferrari e la S.p.A. Mantovani non erano idonei a costituire neppure un indizio della reciproca conoscenza del contenuto delle offerte presentate dalle due imprese nella gara in argomento, rappresentando soltanto un'ipotesi tipica di ottimizzazione di costi, come tale non vietata e non influente sulla regolarità della gara pubblica.
Avverso tale statuizione hanno proposto appello l'ANAS, Ente nazionale per le strade, con atto notificato l'11 maggio 2001, ed il Ministero dei Lavori Pubblici, con atto notificato il 22 giugno 2001.
Dette amministrazioni hanno sostenuto l'erroneità dell'indicata pronuncia, essendo stata sottovalutata - a loro dire - la accertata (e non contestata) situazione di intreccio azionario tra la S.r.l. Ferrari, la S.p.A. ing. Mantovani e la Serenissima Holding che, per quanto non integrava gli estremi di cui alla previsione dell'articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, evidenziava, insieme alle concrete modalità di presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara, l'esistenza di uno specifico collegamento sostanziale tra le predette imprese idoneo e sufficiente a far ritenere che le diverse offerte provenissero da un solo centro d'interessi, ipotesi dalla quale, per altro, l'Amministrazione aveva inteso cautelarsi attraverso la predisposizione di un'apposita previsione del disciplinare di gara.
La S.r.l. Ferrari si è costituita nel solo giudizio di appello proposto dal Ministero dei Lavori Pubblici (RG.7269/2001), rilevandone preliminarmente l'inammissibilità per l'omessa notifica del gravame alla Impresa Angel S.c.a.r.l., risultata aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei lavori, giusta il verbale di gara del 10 luglio 2000, e chiedendone nel merito il rigetto per l'assoluta infondatezza, riproponendo a tal fine espressamente anche i motivi di censura proposti in primo grado e non esaminati perché dichiarati assorbiti.
Con ordinanza n. 4718 del 30 luglio 2001 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata avanzata dal Ministero dei lavori pubblici.
All'udienza del 23 ottobre 2001 l'avvocato dello Stato ha dichiarato che l'Anas - Ente Nazionale per le Strade rinunciava all'appello proposto (RG. 5459/2001).
D I R I T T O
I. E' controversa la legittimità: a) della nota n. 813 del 4 luglio 2000 con la quale è stata comunicata la riapertura della gara per l'appalto dei lavori di costruzione di opere di difesa del litorale nel comune di Pedaso (AP), già esperita il 27 gennaio 2000; b) del verbale di gara rep. n. 2730 del 10 luglio 2000, con il quale la s.r.l. Ferrari è stata esclusa dalla gara, insieme alla S.p.A. Mantovani ed è stata altresì disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa Angel S.c.r.l.; c) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore di quest'ultima; nonché d) del disciplinare di gara prot. "Ascoli Piceno 72/1999", con specifico riguardo all'allegato c), oltre ad ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.
L'ANAS, Ente nazionale per le strade, ed il Ministero dei lavori pubblici hanno dedotto l'erroneità della pronuncia dei primi giudici che ha annullato i predetti provvedimenti impugnati sul presupposto che gli elementi di fatto individuati dall'Amministrazione come sintomatici della esistenza di una situazione di sostanziale collegamento tra la S.r.l. Ferrari e la S.p.A. Mantovani non erano neppure idonei a integrare gli estremi dell'indizio circa l'alterazione della regolarità della gara di appalto in argomento, non rientrando nella specifica previsione di cui all'articolo 2359 del codice civile, richiamata dall'art. 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109.
All'appello proposto dal Ministero dei lavori pubblici resiste la S.r.l. Ferrari, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza.
II. Deve essere innanzitutto disposta, ai sensi dell'art. 335 C.P.C., la riunione dei due appelli in esame, proposti rispettivamente dall'ANAS - Ente nazionale per le strade e del Ministero dei Lavori Pubblici, nei confronti della stessa sentenza, essendo necessario realizzare l'unità del rapporto processuale (C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2000 n. 442).
Sempre in linea preliminare la Sezione rileva che, come risulta dall'esposizione in fatto, all'odierna udienza pubblica il difensore dell'ANAS ha dichiarato a verbale di rinunciare al gravame iscritto al NRG. 5459/2001.
Risulta pertanto verificatasi la previsione dell'articolo 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, secondo cui in qualunque stato della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte da notificarsi alla controparte ovvero fatta oralmente all'udienza.
La Sezione deve pertanto dare atto della intervenuta rinuncia.
Poiché in tale giudizio la parte appellata non si è costituita non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di giudizio.
III. Passando all'esame dell'appello proposto dal Ministeri dei Lavori Pubblici la Sezione osserva quanto segue.
III.1. Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame svolta dalla S.r.l. Ferrari, per non essere stato notificato l'atto di appello all'impresa Angel S.c.a.r.l., dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei lavori in argomento, giusta verbale rep. n. 2730 del 10 luglio 2000, anche in considerazione della circostanza che ad essa era stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Detta eccezione non è fondata.
A parte la considerazione che l'omessa notifica dell'atto di appello ad una delle parti evocate nel giudizio di primo grado non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, imponendo soltanto l'integrazione del contraddittorio (ex pluribus C.d.S., sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1429; 8 ottobre 1996 n. 1093; sez. V, 8 giugno 1992; sez. VI, 27 maggio 1998 n. 822), giova rilevare che, come emerge dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dalla documentazione depositata in atti, che, per un verso, la S.r.l. Ferrari ha impugnato sostanzialmente il provvedimento di esclusione dalla gara, come risultante dal più volte ricordato verbale rep. n. 2730 del 10 luglio 2000, e, per altro verso, che non risulta neppure intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di cui si discute.
E' noto che rispetto al provvedimento di esclusione da una gara non possono individuarsi controinteressati in senso proprio, e quindi soggetti ai quali notificare necessariamente l'impugnativa; d'altra parte solo rispetto all'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitivo l'aggiudicatario assume la qualità di controinteressato (C.d.S., sez. VI, 15 luglio 1998 n. 1093).
Pertanto, nel caso di specie, l'impresa S.c.a.r.l. Angel, quale semplice aggiudicataria provvisoria, non poteva e non può considerarsi controinteressato nel giudizio qua e dunque la notifica del ricorso di primo grado deve essere considerata come fatta a titolo di mera notizia e come tale inidonea a far scattare l'obbligo della notifica dell'atto di appello.
III.2. Passando all'esame del merito dell'appello, la questione fondamentale di cui la Sezione deve occuparsi consiste nello stabilire se nelle procedure di scelta del contraente ai fini di un appalto di lavori pubblici le fattispecie di collegamento fra imprese, che comportano l'esclusione dalla gara, siano esclusivamente quelle previste dall'articolo 2359 C.C., espressamente richiamato dall'art. 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ovvero se l'amministrazione appaltante possa prevederne (ed eventualmente entro quali limiti) altre nella lex specialis della gara.
III.2.1. Occorre preliminarmente osservare che la scelta da parte di pubblica amministrazione del contraente con cui concludere un contratto di appalto per la realizzazione di lavori pubblici si realizza attraverso una serie procedimentale interamente regolata da norme pubblicistiche, preordinate all'individuazione del miglior contraente possibile, sia dal punto di vista soggettivo (con riferimento ai requisiti soggettivi, alle capacità tecniche, organizzative e finanziarie), sia dal punto di vista oggettivo, con riferimento all'economicità dell'offerta formulata e quindi al buon uso del danaro pubblico.
Nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, enunciati dall'art. 97 della Costituzione, la predetta serie procedimentale si impernia fondamentalmente sui postulati di trasparenza ed imparzialità che, a loro volta, si concretizzano nel principio della par condicio di tutti i concorrenti realizzata attraverso la previa predisposizione del bando di gara e quindi nel principio della concorsualità, della segretezza, completezza, serietà, autenticità e compiutezza delle offerte formulate rispetto alle prescrizioni ed alle previsioni della lex concorsualis e nella previa predisposizione da parte dell'amministrazione appaltante dei criteri di valutazione delle offerte.
In considerazione della finalità pubblicistica cui sono preordinati tali principi, che - come sopra accennato - può sintentizzarsi nella esigenza di individuazione del "giusto" contraente, al loro rispetto non è vincolata soltanto la pubblica amministrazione, bensì anche coloro che intendono partecipare alla gara: su questi ultimi incombe infatti l'obbligo di presentare offerte che, al di là del loro profilo tecnico - economico (specifico oggetto della valutazione di merito da parte della stazione appaltante), devono avere le caratteristiche della compiutezza, della completezza, della serietà, della indipendenza e della segretezza, le quali soltanto assicurano quel gioco della libera concorrenza e del libero confronto attraverso cui può giungersi ad individuare il miglior contraente possibile.
A fronte di tale obbligo comportamentale che incombe sui concorrenti (e per l'interesse pubblico che esso intende conseguire) si giustifica il potere conferito dalla legge, nel rispetto delle specifiche norme di legge e di quelle altrettanto specifiche contenute nella lex concorsualis di escludere i concorrenti dalla partecipazione alla gara.
III.2.2. In tale ottica la norma contenuta nell'articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, secondo cui "non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo previste dall'articolo 2359 del codice civile" si inquadra nell'ambito dei divieti normativi sull'ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti dal legislatore capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità.
Si tratta di una chiara norma di ordine pubblico che trova applicazione indipendentemente da una specifica previsione in tal senso da parte dell'amministrazione appaltante: l'oggetto giuridico tutelato è quello del corretto e trasparente svolgimento delle gare per l'appalto dei lavori pubblici nelle quali il libero gioco della concorrenza e del libero confronto, finalizzati alla scelta del "giusto" contraente, risulterebbero irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese giuridicamente diverse, sono sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, tale essendo quello che - secondo la previsione del legislatore - si realizza concretamente nelle ipotesi controllo o collegamento societario indicato dall'articolo 2359 del codice civile.
In tal senso modo il legislatore ha voluto assicurare all'amministrazione appaltante una specifica (e preventiva) tutela volta a garantire effettivamente l'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente possibile, evitando che, pur in presenza di procedimenti di gara formalmente corretti, la legittimità e la correttezza della serie procedimentale fossero sostanzialmente alterati dai suindicati fenomeni: è significativo al riguardo la circostanza che la norma in esame, attraverso un rinvio recettizio, introduce nella serie procedimentale la normativa sul collegamento e controllo societario elaborata ai fini civilistici e basata esclusivamente su di una presunzione assoluta (".sono considerate.", recita testualmente la norma ), iuris et de iure, non suscettibile di prova contraria.
III.2.3. La ratio e la natura della norma sopra esaminata consente di ritenere che con essa il legislatore non ha inteso per contro sterilizzare il potere dell'amministrazione di governare effettivamente la serie procedimentale delle gare per l'appalto di lavori pubblici, inibendole di introdurre nella lex specialis della gara l'introduzione di previsioni di fatti e situazioni che, pur non integrando gli estremi del collegamento o di controllo societario civilistico, siano capaci ed idonei ad alterare la serietà, indipendenza, compiutezza e completezza delle offerte presentate da imprese diverse, oltre che la loro segretezza, e che ne determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara.
In tal senso è determinante - ad avviso della Sezione - la considerazione che la previsione della norma civilistica richiamata dall'articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 si basa, come già rilevato, su di una presunzione e quindi non può escludere che possano esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario atti ad alterare le gare di appalto ed è dunque pienamente legittimo che l'amministrazione appaltante possa introdurre clausole di esclusione dalla gara in presenza di tali ulteriori ipotesi di fatto.
Ovviamente, posta in generale la piena legittimità di clausole di bandi di gara che prevedano requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti direttamente dalla legge, in concreto il limite della legittimità di tali ulteriori previsioni è da rinvenirsi nella loro ragionevolezza e nella loro logicità rispetto alla tutela che intendono perseguire e cioè la corretta individuazione del "giusto" contraente.
Deve peraltro sottolinearsi che nella specifica materia in esame sarebbe irragionevole e contraddittorio richiedere, quale ulteriore condizione di legittimità del bando, la tipizzazione del fatto del collegamento o del controllo societario diverso da quello di cui all'articolo 2359 del codice civile, dal momento che una tale previsione farebbe refluire il perseguimento dell'interesse pubblico alla scelta del "giusto" contraente nel mero controllo della regolarità formale del procedimento, esponendo quindi l'interesse stesso al pericolo di situazioni concrete di fenomeni di effettivi controllo o di altre situazioni societari capaci effettivamente di alterare la gara, non facilmente prevedibili o ipotizzabili.
III.3. Sulla base di tali osservazioni può esaminarsi la concreta fattispecie all'esame della Sezione.
III.3.1. In punto di fatto si rileva che, dalla documentazione in atti, ed in particolare proprio dall'impugnato verbale n. 2730 di repertorio del 10 luglio 2000, è emerso che la s.r.l. Ferrari (dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto dei lavori in argomenti all'esito dell'asta pubblica tenutasi il 27 gennaio 2000) è stata esclusa dalla gara, essendo stata accertata dall'Amministrazione, a seguito delle verifiche e dei controlli avviati proprio per addivenire alla stipula del contratto di appalto, l'esistenza di una situazione atta ad alterare la gara stessa, ricavata: a) dalla composizione azionaria della stessa s.r.l. Ferrari e della S.p.A. Mantovani, che aveva anch'essa partecipato alla gara e che è stata parimenti esclusa; b) dalla progressività del numero delle raccomandate contenenti le rispettive offerte e spedite nello stesso giorno dallo stesso ufficio postale; c) dalla comunanza di sede legale e di sede amministrativa delle due predette società ed infine d) dalle polizze fidejussorie prodotte, rilasciate alle predette imprese dalla stessa società di assicurazione ed aventi un numero progressivo.
Per quanto attiene alla composizione azionaria, in particolare, è risultato che la s.r.l. Ferrari era partecipata interamente dalla Serenissima Holding S.p.A., mentre la S.p.A. Mantovani era partecipata al 95% dalla Serenissima Holding S.p.A. e al 5% dalla stessa s.r.l. Ferrari.
L'amministrazione appaltante ha dato atto che la predetta composizione societaria non integrava le ipotesi di controllo o collegamento societario previste dall'articolo 2359 del codice civile e sanzionate con l'automatica esclusione dalla gara ai sensi dell'articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, in quanto la partecipazione della s.r.l. Ferrari alla composizione societaria della S.p.A. Mantovani escludeva la sussistenza del controllo tra le due imprese, mentre non poteva aver rilievo la ricorrenza di una situazione di controllo da parte della Serenissima Holding S.p.A. che non aveva neppure partecipato alla gara; tuttavia ha ravvisato, sulla base delle concrete modalità di presentazione delle offerte sopra riportate, la riconducibilità delle offerte della s.r.l Ferrari e della S.p.A. Mantovani allo stesso centro di interesse con conseguente alterazione della trasparenza della gara e della par condicio dei concorrenti: a conferma di ciò nel verbale viene indicato che le predette società hanno tenuto il medesimo comportamento, identificato attraverso gli stessi quattro elementi sopra indicati, anche nelle altre gare esperite e relative all'appalto dei lavori per Ortona, Spalmadoreddu e Massignano.
L'esclusione dalla gara è stata perciò disposta per la violazione del punto 3 del disciplinare di gara che prevedeva la espressa dichiarazione da parte dei partecipanti della inesistenza di forme di collegamento o controllo sotto il profilo sostanziale con altre imprese concorrenti.
III.3.2. Sulla base delle osservazioni precedentemente svolte, ad avviso della Sezione, la clausola della lex specialis di gara, con la quale l'amministrazione appaltante ha chiesto una dichiarazione circa la mancanza di un collegamento sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, prevedendo in caso contrario l'esclusione dalla partecipazione dalla gara stessa, è pienamente legittima.
Essa, infatti, è finalizzata alla effettiva ed efficace tutela della regolarità della gara ed in particolare ad assicurare la par condicio fra tutti i concorrenti, nonché la serietà, compiutezza, completezza ed indipendenza delle offerte, in modo da evitare che, attraverso meccanismi di influenza societari, pur non integranti collusioni vietati ovvero collegamento o controlli societari di cui all'art. 2359 C.C., possa essere alterata la gara, mettendo in pericolo l'interesse pubblico alla scelta del "giusto" contraente: rispetto al bene tutelato, essa appare quindi del tutto congrua e adeguata e non presenta i connotati della irragionevolezza, dell'illogicità e dell'arbitrarietà (che notoriamente costituiscono i limiti stessi della discrezionalità).
II.3.3. Resta, a questo punto, il solo problema della "prova" del collegamento sostanziale ovvero la concreta individuazione delle situazione di fatto che dimostrino l'esistenza di alterazioni della gara.
Diversamente da quanto opinato dai primi giudici, ad avviso della Sezione, gli elementi di fatto accertati dall'amministrazione integravano effettivamente una situazione di controllo sostanziale.
Giova al riguardo segnalare che è ben vero che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non implica la nascita di un autonomo soggetto di diritto o di un autonomo centro di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la propria autonomia e personalità giuridica (Cass. 2 febbraio 1988 n. 957; 3 agosto 1991 n. 8532; 29 novembre 1993 n. 11801) e che la situazione di raggruppamento è situazione societaria diffusa che consente, senza dover giungere allo strumento della fusione, di utilizzare il potenziale economico di varie imprese; tale situazione di collegamento economico - funzionale, astrattamente lecita, non può tuttavia escludere che in concreto essa possa realizzare situazioni distorsive della par condicio di una gara di appalto.
Si tratta pertanto di un accertamento che va condotto di volta in volta con riguardo alle concrete modalità di svolgimento della gara, proprio perché - come più volte sottolineato - il bene giuridico protetto dalla norma è la sostanziale correttezza della serie procedimentale finalizzata alla scelta del contraente.
Infatti la particolare valenza di tale bene giuridico (il cui perseguimento interessa l'intera collettività e non è limitato ad un determinato settore) comporta che la sua tutela deve estendersi non solo e non tanto alle ipotesi in cui esso sia stato già leso o vulnerato, quanto piuttosto alla sua stessa messa in pericolo.
Mutuando un concetto proprio della dottrina penalistica deve dirsi che la tutela apprestata all'interesse pubblico alla corretta e regolare scelta del "giusto" contraente è finalizzata ad evitare che il relativo bene giuridico sia addirittura messo in pericolo: infatti, quand'esso fosse già stato leso o vulnerato sarebbe molto difficile, se non addirittura impossibile una restitutio in integrum, salva l'ipotesi dell'annullamento della gara e la sua rinnovazione che però in ogni caso comporterebbe, per il tempo occorrente e per le risorse umane e finanziarie da impiegare e riallocare, un'offesa non riparabile ai principi di economicità, speditezza, celerità ed adeguatezza dell'azione amministrativa.
III.3.4. Ciò posto, nel caso di specie, come si ricava dalla lettura del più volte citato verbale del 10 luglio 2000, gli elementi di fatto accertati, considerati nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta, rappresentano in realtà indizi gravi, precisi e concordanti, in presenza dei quali, secondo l'id quod pleriumque accidit, è ragionevole ritenere che si sia potuta verificare l'alterazione della par condicio dei concorrenti.
Ed invero la situazione egemonica della Serenissima Holding S.p.A., presente totalitariamente (100%) nella composizione societaria della S.r.l. Ferrari ed in modo quali totalitario (95%) nella S.p.A. Mantovani e l'ulteriore circostanza che quest'ultima per il rimanente 5% era partecipata dalla stessa S.r.l. Ferrari, accompagnate dalle concrete (e non contestate) modalità di presentazione delle offerte da parte delle predette imprese, spedite nello stesso giorno dallo stesso ufficio postale (tant'è che presentano un numero progressivo di raccomandata), accompagnate da due polizze fidejussorie, anche queste rilasciate dalla stessa società di assicurazione e contrassegnate da un numero progressivo) fanno ritenere, come giustamente rilevato dall'amministrazione appaltante, che le due offerte provenissero da un unico centro di interessi.
Ad ulteriore conforto di tale tesi l'amministrazione ha poi accertato, come pure risulta dal ricordato verbale di gara, che le predette circostanze indizianti non erano frutto di un caso isolato, essendosi comportate le due imprese allo stesso modo anche per le gare di appalto relative ai lavori per Ortone, Splmadoreddu e Massignano.
III.4. In conclusione l'appello proposto dall'amministrazione deve essere accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza deve essere respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla s.r.l. Ferrari.
IV. L'accoglimento dell'appello impone alla Sezione di procedere all'esame degli altri motivi di ricorso di primo grado proposti dalla S.r.l. Ferrari, dichiarati assorbiti dai primi giudici, ed espressamente riproposti in sede di costituzione nel presente grado di giudizio.
IV.1. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi del ricorso di primo grado, con i quali la società ricorrente aveva lamentato che non le era stato comunicato l'avvio del procedimento teso alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione avvenuta in suo favore dei lavori del cui appalto si discute, a seguito dell'asta pubblica esperita il 27 gennaio 2000, nonché il difetto di motivazione su tale provvedimento.
Entrambi tali motivi devono essere respinti.
E' vero che l'Amministrazione è obbligata a dare comunicazione all'aggiudicatario di un appalto pubblico dell'avvio del procedimento teso ad adottare un provvedimento, di secondo grado, di revoca o di annullamento della già disposta aggiudicazione, atteso che rispetto a quest'ultima l'aggiudicatario vanta una posizione giuridica qualificata.
Tale situazione di fatto non sussisteva però nel caso di specie, nel quale la s.r.l. Ferrari, all'esito dell'asta pubblica esperita il 27 gennaio 2000, era stata dichiarata solo provvisoriamente aggiudicataria e non poteva vantare che una mera aspettativa alla conclusione del procedimento.
Deve d'altra parte rilevarsi che la fase procedimentale di scelta del contraente si conclude solo con il provvedimento di aggiudicazione definitivo: non essendo questo intervenuto, la riapertura della gara, disposta con la comunicazione via fax del 4 luglio 2000 (che in ogni caso ha adempiuto alla funzione di mettere in condizione tutte le parti di conoscere l'avviso dell'amministrazione e quindi di poter anche interloquire con essa), si inserisce nell'unica serie procedimentale in corso e mai conclusasi.
Non era pertanto necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Le precedenti osservazioni escludono la rilevanza del secondo motivo di censura svolto in primo grado, in ordine al presunto vizio di carenza di motivazione: in ogni caso è sufficiente rilevare che la necessità di una puntuale giustificazione è prescritta soltanto laddove il provvedimento ritirato o autoannullato o revocato dall'amministrazione abbia già prodotto degli effetti o quanto meno un legittimo affidamento, situazioni del tutto assenti nel caso di specie proprio perché si era in presenza di una mera aggiudicazione provvisoria.
IV.2. Egualmente infondato è il quarto motivo del ricorso di primo grado con il quale la S.r.l. Ferrari aveva lamentato l'illegittimità del bando di gara, sotto il profilo della violazione dell'evidenza pubblica, dell'articolo 41 della Costituzione e dell'eccesso di potere per illogicità manifesta.
E' stato al riguardo evidenziato l'assoluta legittimità della clausola della lex specialis della gara che prevedeva l'ipotesi di collegamento sostanziale quale causa di esclusione dalla partecipazione alla gara stessa.
Come evidenziato tale clausola non era né irragionevole, né illogica, né arbitraria, essendo adeguata rispetto alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta scelta del "giusto" contraente e si poneva dunque quale concreta manifestazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 della Costituzione: il che esclude la paventata violazione dell'articolo 41 della Costituzione.
V. In conclusione, disposta la riunione degli appelli in quanto proposti avversi la stessa sentenza, deve darsi atto della rinuncia dell'ANAS - Ente Nazionale per le strade all'appello RG 5459/2001 e deve essere accolto l'appello proposto dal Ministro dei lavori pubblici (RG. 7269/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla S.r.l. Ferrari.
In considerazione della particolarità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) così provvede:
riunisce gli appelli;
dà atto della rinuncia dell'ANAS all'appello iscritto al NRG 5459/2001, nulla spese;
accoglie l'appello del Ministero dei Lavori Pubblici e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado, spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2001, con la partecipazione dei signori:
GAETANO TROTTA - Presidente
COSTANTINO SALVATORE - - Consigliere
MARIA GRAZIA CAPPUGI - Consigliere
ALDO SCOLA - Consigliere
CARLO SALTELLI - Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 27 dicembre 2001.