CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 22 gennaio 2002 n. 397 - Pres. Giovannini, Est. Garofoli - Soc. Air One s.p.a. c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Enac - Ente Nazionale Per L'aviazione Civile; Regione Autonoma della Sardegna Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. (conferma, con diversa motivazione, TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 1103/2001).
Giustizia amministrativa - Attività istruttoria - Ordinanze istruttorie - Ex art. 1, comma 1, della L. 205/00 - Presupposti per la concessione - Presupposti previsti dalla disciplina del diritto di accesso ex L. n. 241/90 - Insufficienza - Accertata utilità dei documenti ai fini della decisione - Necessità.
Giustizia amministrativa - Attività istruttoria - Ordinanze istruttorie - Ex art. 1, comma 1, della L. 205/00 - Non sono immediatamente ed autonomamente impugnabili - Ragioni.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 205/200 (secondo il quale "in pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio") le ordinanze istruttorie ivi previste vanno adottate sul presupposto della acclarata utilità dei documenti ai fini della decisione, e non sulla sola base della riscontrata sussistenza delle condizioni di cui alla legge 241/1990.
E' da ritenere che l'ordinanza ex art. 1, legge n. 205/2000 non sia autonomamente impugnabile, ferma la possibilità di contestarne la legittimità in sede di merito, tenuto conto che l'ordinanza prevista dalla richiamata norma è strettamente inerente all'istruttoria della fase incidentale, e che, nel sistema previsto da detta norma, esiste una stretta correlazione tra il diritto alla conoscenza e il diritto alla difesa - dal legislatore prospettata con l'espressa previsione della possibilità di conoscere con il rimedio de quo gli atti amministrativi sì da poter approntare una più efficace attività difensiva ed indirizzare, quindi, la successiva attività istruttoria.
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III n. 1103/2001, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA ESERCIZIO SERVIZIO AEREO DI LINEA ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.
Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l'avv. Pallottino e l'avv. dello Stato Aiello;
Rilevato
che l'ordinanza impugnata ha respinto l'iniziativa processuale intrapresa dalla Air One S.p.A. ai sensi dell'art.1, comma 1, legge n.205/2000, a mente del quale "in pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'art.25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio";
che l'ordinanza istruttoria in questione va adottata sul presupposto della acclarata utilità dei documenti ai fini della decisione, non già quindi sulla sola base della riscontrata sussistenza delle condizioni di cui alla legge 241/1990;
che la rimarcata correlazione tra il diritto alla conoscenza e il diritto alla difesa - dal legislatore prospettata con l'espressa previsione della possibilità di conoscere con il rimedio de quo gli atti amministrativi sì da poter approntare una più efficace attività difensiva ed indirizzare, quindi, la successiva attività istruttoria - non può non incidere sulla valutazione della natura dell'ordinanza e sulla ricostruzione, quindi, del relativo regime giuridico;
che, in particolare, la stretta inerenza all'istruttoria della fase incidentale conclusasi con l'adozione dell'ordinanza ex art.1, legge n.205/2000, induce ad escludere la sua autonoma impugnabilità, ferma la possibilità di contestarne la legittimità in uno alla decisione di merito;
che, quindi, pur dubitandosi della correttezza dell'iter argomentativo seguito nel provvedimento gravato laddove ricollega alla decisione cautelare, anziché a quella di merito, la valutazione sulla rilevanza istruttoria dei documenti di cui la società appellante aveva invano chiesto l'ostensione, l'appello va dichiarato inammissibile;
che sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase processuale;
P.Q.M.
Respinge l'appello (Ricorso numero: 12133/2001 ).
Spese compensate
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 2002.