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n. 1-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 22 gennaio 2002 n. 397 - Pres. Giovannini, Est. Garofoli - S.R. contro I.N.A.I.L. (conferma T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, n. 6058/2001).

1. Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Possibilità per il giudice amministrativo di adottare un provvedimento cautelare di tipo ingiuntivo - Prevista dall'art. 3 L. n. 205/2000 - Presupposti per la concessione - Sono gli stessi di quelli previsti per tutte le altre misure cautelari (fumus boni juris e periculum in mora).

2. Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Possibilità per il giudice amministrativo di adottare un provvedimento cautelare di tipo ingiuntivo - Prevista dall'art. 3 L. n. 205/2000 - Disciplina prevista dalla stessa L. n. 205 in materia di procedimenti ingiuntivi - Rapporto - Individuazione.

3. Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Possibilità per il giudice amministrativo di adottare un provvedimento cautelare di tipo ingiuntivo - Prevista dall'art. 3 L. n. 205/2000 - Presupposti per la concessione - Necessità di disporre il pagamento delle somme derivante dalla salvaguardare il diritto nelle more della decisione di merito - Occorre - Fattispecie.

1. Ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034 del 1971, nel testo novellato dall'art. 3 della L. n. 205/2000, la possibilità per il giudice amministrativo di adottare un provvedimento cautelare di tipo ingiuntivo è subordinata, al pari di quanto richiesto per l'utilizzazione di qualsivoglia forma di tutela cautelare, alla sussistenza dei consueti presupposti del fumus e del periculum.

2. La contestuale introduzione nel sistema processuale amministrativo di un procedimento speciale per decreto ingiuntivo proprio del processo civile e delle ordinanze anticipatorie di condanna di cui agli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. incide in senso riduttivo sui reali spazi di utile ed effettiva utilizzabilità del rimedio cautelare a tutela di posizioni creditorie di tipo patrimoniale. In particolare, per quanto concerne la giurisdizione esclusiva, la scelta tra l'una e l'altra forma di tutela non può che essere influenzata dalla diversità dei presupposti rispettivamente richiesti per ottenere l'ordinanza ingiuntiva a natura cautelare, da un lato, e il decreto ingiuntivo o l'ordinanza anticipatoria di condanna, dall'altro.

3. Alla tutela cautelare ingiuntiva può ricorrersi, pur in mancanza dei presupposti richiesti per l'accesso alla forma di tutela sommaria, a condizione che sussista, in uno al presupposto del fumus boni iuris, anche quello del periculum in mora, destinato a condizionare non solo l'an, ossia la possibilità di accordare la tutela, ma anche il quantum, cioè il contenuto della misura ingiuntiva rilasciata nella sede propriamente cautelare, che, infatti, deve modulare l'intervento cautelare e limitarsi a disporre il pagamento delle somme necessarie a salvaguardare il diritto nelle more della decisione di merito (1).

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(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. VI, constatato che dalla lettura degli atti di causa non emergeva la consistenza di un pregiudizio potenzialmente derivante dalla ritardata corresponsione delle somme pretese, ha negato la misura cautelare richiesta dall'appellante, confermando sul punto l'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 6058/2001, riguardante corresponsione stipendi arretrati.

 

 

Omissis

per l'annullamento

dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA, Sezione III n. 6058/2001 , resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE STIPENDI ARRETRATI;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' I.N.A.I.L.

Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi , altresì, per le parti l'avv. Lombardi Comite e l'Avv. Moraggi;

Rilevato

che l'art. 21, L. T.A.R. come riscritto dall'art. 3 della L. n. 205/2000, dispone che il ricorrente, "allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione su ricorso", può ottenere "l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso";

che il legislatore prevede espressamente, dunque, la possibilità che il giudice amministrativo adotti un provvedimento cautelare di tipo ingiuntivo, al contempo subordinandolo, al pari di quanto richiesto per l'utilizzazione di qualsivoglia forma di intervento cautelare, alla sussistenza dei consueti presupposti del fumus e del periculum;

che, d'altra parte, la contestuale introduzione nel sistema processuale amministrativo dello stesso procedimento speciale per decreto ingiuntivo proprio del processo civile e delle ordinanze anticipatorie di condanna di cui agli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. non può non incidere in senso riduttivo sui reali spazi di utile e, quindi, effettiva percorribilità del rimedio cautelare a tutela di posizioni creditorie di tipo patrimoniale;

che, in particolare, quanto alla materia di giurisdizione esclusiva, la scelta tra l'una e l'altra forma di tutela non può che essere influenzata dalla diversità dei presupposti rispettivamente richiesti per ottenere l'ordinanza ingiuntiva a natura cautelare, da un lato, e il decreto ingiuntivo o l'ordinanza anticipatoria di condanna dall'altro;

che non può riconoscersi, al riguardo, la residualità dello strumento cautelare rispetto alle tecniche di tutela sommaria, da intendere in termini di stemperata alternatività;

che, peraltro, alla tutela cautelare può ricorrersi, pur in mancanza dei presupposti richiesti per l'accesso alla forma di tutela sommaria, a condizione che sussista, in uno al presupposto del fumus, anche quello del periculum, destinato a condizionare non solo l'an, ossia la possibilità di accordare la tutela, ma anche il quantum, cioè il contenuto della misura ingiuntiva rilasciata nella sede propriamente cautelare;

che la stessa, infatti, lungi dal dover avere una connotazione funzionalmente satisfattiva, deve limitarsi a disporre il pagamento delle somme necessarie a salvaguardare il diritto nelle more della decisione di merito;

che conseguentemente occorre modulare l'intervento cautelare in considerazione delle condizioni del ricorrente e della consistenza del pregiudizio e dei prevedibili effetti realmente innescati sulla liquidità del ricorrente dalla ritardata o mancata soddisfazione delle pretese creditorie ad opera del presunto debitore;

che, nel caso di specie, nulla di tutto ciò è consentito desumere dalla lettura degli atti di causa dai quali non emerge la consistenza del pregiudizio potenzialmente derivante dalla ritardata corresponsione delle somme pretese;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 12094/2001).

Depositata il 22 gennaio 2002.

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