CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 7 agosto 2002 n. 4125 - Pres. Ruoppolo, Est. Pajno - Provveditorato agli Studi di Napoli (Avv. Stato Vessichelli) c. Ferrante (n.c.) e Scala (n.c.) - (dichiara irricevibile l'appello avverso la sent. del T.A.R. Campania, Sez. II, 19 febbraio 1996, n. 30).
Giustizia amministrativa - Appello - Notifica - A mezzo del servizio postale - Cartolina di ricevimento - Costituisce il necessario mezzo mediante il quale provare l'avvenuta notifica - Omesso deposito della cartolina in giudizio - Determina l'inesistenza della notifica - Rinnovazione - Non può essere disposta - Fattispecie.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; in tale quadro, l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento in giudizio, pertanto, comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale, peraltro, non può essere disposta la rinnovazione (1) (alla stregua del principio nella specie la Sez. VI, constato che non risultava prodotta in giudizio la cartolina di ricevimento della notifica dell'atto di appello, ha dichiarato l'appello stesso irricevibile, dato che la notificazione in tal modo effettuata doveva essere considerata inesistente, con conseguente impossibilità di provvedere alla sua rinnovazione).
---------------------------
(1) Cfr. Cass., Sez. I, 4 febbraio 1999, n. 965; id., 11 giugno 1999, n. 5738.
V. nello stesso senso T.A.R. Lazio, sez. Latina, 3 febbraio 1987 n. 71, in Foro amm. 1987, 1975, secondo cui è inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato all'autorità emanante a mezzo servizio postale, se non sia allegata all'atto del deposito la cartolina attestante il ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, in quanto in tal caso manca la prova dell'effettiva ricezione dell'atto e della data dell'avvenuta notificazione; v. anche T.A.R. Toscana, 12 novembre 1981 n. 686, in T.A.R. 1982, I, 196, secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, in caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, fa parte integrante del referto originale di notifica e costituisce l'unica prova dell'avvenuta notificazione; pertanto, ove manchi il deposito della predetta cartolina, il ricorso deve ritenersi inammissibile, a nulla rilevando la costituzione in giudizio dell'intimato.
L'orientamento sembra tuttavia particolarmente rigido, finendo per porre sullo stesso piano due distinte ipotesi (e precisamente l'"esistenza" della cartolina di ricevimento e l'"esibizione" della cartolina stessa); mentre l'esistenza della cartolina attiene alla validità della notifica, la esibizione della cartolina attiene alla prova della notifica stessa; in quest'ultimo caso la notifica non può considerarsi tamquam non essent, ma priva di prova. Pertanto, mentre nel caso di inesistenza della cartolina, la notifica è da ritenere - conformemente al richiamato orientamento della S.C. - radicalmente nulla, nel caso di mancata esibizione in giudizio della stessa, la notifica deve ritenersi priva di prova ma non inesistente. Onde non potrebbe escludersi un intervento istruttorio del G.A., al fine di accertare se la cartolina esista o meno.
In questo senso sembra orientarsi la precedente sentenza del Consiglio Stato, sez. V, 8 giugno 1979 n. 290, in Foro amm. 1979, 1196, secondo cui, quando il procedimento di notifica si sia svolto mediante l'impiego del servizio postale, parte integrante della prova dell'avvenuta notificazione, unitamente alla relazione dell'ufficiale giudiziario, è l'avviso di ricevimento del plico o "ricevuta di ritorno" (cartolina verde) che contiene l'indicazione degli elementi essenziali della data di consegna dell'atto e della persona che l'ha ottenuta o il rifiuto di quest'ultima.
Da segnalare inoltre la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 2 marzo 1982, in Giust. pen. 1983, III, 299, secondo cui la cartolina di ritorno (avviso di ricevimento) della raccomandata non costituisce requisito necessario in ordine alla prova della notifica della citazione: essa, non prescritta da alcuna norma, è atto, che concorre ai fini della prova della data di ricezione della raccomandata, ma non è il solo poichè la prova certa può essere fornita con l'esibizione di certificato dell'amministrazione delle poste.
Quest'ultima sentenza, nell'affermare peraltro che la cartolina di ricevimento non costituisce l'unico mezzo per provare l'esistenza della notifica (potendo quest'ultima essere comprovata mediante l'esibizione di apposito certificato rilasciato dall'amministrazione postale), finisce, sotto altro profilo, per ribadire che l'esibizione della cartolina attiene alla prova della notifica, onde dalla mancata esibizione della cartolina stessa in giudizio non si può dedurre automaticamente che la notifica non è stata eseguita. Al contrario, la relata contenuta nell'originale dell'atto, con la quale l'ufficiale giudiziario dichiara di essersi avvalso per la notifica del servizio postale, costituisce un principio di prova che potrebbe indurre il giudice ad accertare in via istruttoria se la notifica è poi andata a buon fine, ordinando alla parte interessata di depositare la cartolina di ricevimento o, nel caso di smarrimento, l'attestazione dell'amministrazione postale.
In materia di notifiche a mezzo del servizio postale v. in questa Rivista da ult. Cass., Sez. I civ., ordinanza 2 febbraio 2002 n. 1390, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 comma 3 legge 890/82, richiamato implicitamente dall'articolo 149 c.p.c. - per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui fa decorrere la notifica dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione, in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella prevista per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario e in quanto addossa alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le formalità previste, ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna dell'atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al notificante.
V. pure in materia Corte Cost., ordinanza 9 maggio 2001 n. 119 (sulla notifica a mezzo del servizio postale nel caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle altre persone abilitate a ricevere l'atto da notificare).
FATTO
In data 11.1.1991 si rendeva disponibile, presso la Scuola Media Statale G. Costantino di S. Paolo Belsito, una supplenza temporanea di sei mesi (fino alla fine dell'anno) per l'assenza del docente titolare della cattedra di lingua inglese.
Il Presidente della Scuola convocava telefonicamente i docenti FERRANTE Giulia e SCALA Lucia Graziella Carmela, entrambe inserite nella graduatoria di istituto per il conferimento di supplenze temporanee, rispettivamente con punti 111,50 e 92. Il Presidente dell'Istituto conferiva la supplenza alla Prof. Scala, dotata di un punteggio inferiore rispetto alla Prof. Ferrante, ma titolare della procedura di cui all'art. 8 l. n. 417 del 1989. Il provvedimento di conferimento della supplenza veniva impugnato con ricorso al TAR della Campania dalla Prof. Ferrante, che deduceva che la controinteressata non aveva presentato nei termini prescritti apposita richiesta di avvalersi della precedenza.
Con sentenza n. 37 del 19 febbraio 1996 il TAR della Campania accoglieva il ricorso in relazione alla censura di violazione dell'art. 3 dell'O.M. n. 324 del 27 settembre 1989 del Ministero della Pubblica istruzione, che prevede, per l'attribuzione del diritto di precedenza assoluto da parte dei docenti aventi titolo, che tale diritto non abbiano già indicato nelle domande di supplenze presentate ai Capi di istituto, la possibilità di integrare le domande già prodotte, con comunicazione diretta alle scuole interessate da presentarsi "entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo del Provveditorato agli Studi, ovvero nel caso di precedenza di tipo a, e qualora le graduatorie per soli titoli non siano state ancora pubblicate, entro 10 giorni dalla pubblicazione".
Osservava il Tribunale che la domanda integrativa della Prof. Scala, pur presentando la data del 22 novembre 1989, non recava gli estremi della relativa protocollazione, con conseguente obiettiva impossibilità di considerare di data certa la relativa domanda, non avendo né l'Amministrazione né la controinteressata fornito elementi o argomenti idonei a provare aliunde la tempestiva presentazione della domanda.
La sentenza di primo grado è stata, adesso, impugnata dal Provveditore agli Studi di Napoli e dal Preside della S.M.S. " G. Costantini" di S. Paolo Belsito, i quali, a sostegno del gravame, hanno dedotto le doglianze che seguono:
1) La Prof. Ferrante avrebbe impugnato il provvedimento di conferimento della supplenza temporanea con ricorso gerarchico, respinto con decisione n. 93022 del 28 febbraio 1991, non impugnata dalla Ferrante.
Il ricorso di primo grado avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2) Erroneamente il TAR avrebbe attribuito rilevanza decisiva alla circostanza che la dichiarazione integrativa della Prof. Scala non sarebbe stata protocollata, con conseguente incertezza sulla data di presentazione della medesima.
Il protocollo non costituirebbe, infatti, l'unico mezzo per provare la data in questione. Nella specie, sarebbe stata la stessa Amministrazione a dare atto della tempestiva presentazione del documento, come si evincerebbe oltre che dal fatto stesso del conferimento della nomina, dalla documentazione acquisita agli atti, dalla quale emergerebbe che la domanda di integrazione sarebbe stata inoltrata dalla Prof. Scala in tempo utile, e cioè il 22 novembre 1989.
In pari data, infatti, il Capo d'Istituto avrebbe provveduto a modificare la graduatoria interna.
Nel secondo grado del giudizio non si sono costituiti né l'appellata, Prof. Ferrante Giulia, né la Prof. Scala Lucia Graziella Carmela, controinteressata.
DIRITTO
1. Deve, innanzitutto, essere osservato che, come risulta dal fascicolo dell'Amministrazione appellante, la sentenza di primo grado è stata notificata, ad istanza della parte vittoriosa, in data 4 marzo 1996 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Consegue da ciò che a far data dal 4 marzo 1996, decorreva per l'Amministrazione il termine breve per l'impugnazione, sicché quest'ultima avrebbe dovuto essere notificata entro il 3 maggio 1996.
2. L'atto di appello è stato notificato alla controinteressata Prof. Scala a mezzo del servizio postale, con plico spedito per il tramite dell'Ufficio Postale Roma Prati il 30 aprile 1996.
Non risulta, peraltro, prodotto in giudizio l'arrivo di ricevimento, sicché la notificazione in tal modo effettuata deve essere considerata inesistente, con conseguente impossibilità di provvedere alla sua rinnovazione. Ed, infatti, come è stato autorevolmente precisato, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale, peraltro, non può essere disposta la rinnovazione (Cass. Sez. I, 4 febbraio 1999 n. 965; 11 giugno 1999 n. 5738).
L'atto di appello non risulta, pertanto, tempestivamente notificato alla Prof. Scala.
3. Per quanto riguarda l'appellata Prof. Ferrante Giulia, l'impugnazione risulta notificata presso lo studio del procuratore costituito, Avv. Domenico Vitale, in Napoli, Via C. Poerio 98, in data 9 maggio 1996, e cioè sei giorni dopo la scadenza del termine per la proposizione del gravame.
Nel caso di specie, la notifica è stata effettuata, nella data sopraindicata, presso il recapito del difensore domiciliatario risultante dal timbro apposto sulla copia della sentenza di primo grado (Via C. Poerio 98, Napoli), dal momento che il precedente tentativo di notificare l'impugnazione - effettuato, appunto, in data 3 maggio 1996 - presso il domicilio indicato nella sentenza (Viale Gramsci, 19, Napoli) non è andato a buon fine, come si ricava dalla relata, essendo risultato il procuratore dell'appellata "sconosciuto al portiere dello stabile" e "sconosciuto allo studio degli Avvocati A. Minieri e R. Leone".
L'atto di appello è stato notificato all'appellata sei giorni dopo la scadenza del termine per la relativa proposizione. Tale circostanza è dipesa anche dal mutamento di domicilio del procuratore costituito (che, peraltro, aveva indicato con il timbro apposto sulla sentenza notificata il nuovo domicilio); tuttavia, la rilevata nullità della notificazione dell'appello alla controinteressata esclude la pratica utilità, e quindi la possibilità, oltre che l'opportunità del riconoscimento dell'errore scusabile nei riguardi dell'Amministrazione.
4. In conclusione l'appello appare tardivo, sicché lo stesso va dichiarato irricevibile.
Non essendosi le altre parti costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sez. VI), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile l'appello in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in, Roma, in Camera di Consiglio il 19 marzo 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sez. VI), con l'intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Alessandro PAJNO Consigliere Est.
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere
Depositata in cancelleria il 7 agosto 2002.