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n. 7/8-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 12 agosto 2002 n. 4154 - Pres. de Roberto, Est. Roxas - Carta (Avv. Mancesi) c. Ministero della Pubblica Istruzione ed altri (Avv. Stato Aiello) - (conferma T.A.R. Liguria, sent. 28 gennaio 1995, n. 82).

1. Istruzione pubblica - Esami di maturità - Giudizio finale - Elementi da valutare - Nel sistema previsto dall'art. 8 della L. n. 119/1969 - Esito delle prove scritte ed orali - Assume un rilevo prevalente rispetto al curriculum scolastico ed al giudizio di ammissione.

2. Istruzione pubblica - Esami di maturità - Prove scritte ed orali - Sindacato del G.A. - Estensione e limiti - Individuazione.

1. In sede di formulazione del giudizio finale dell'esame di maturità, nel sistema previsto dall'art. 8 del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni con legge 5 aprile 1969, n. 119, l'esito delle prove di esame assume valore preminente rispetto ad altri elementi estrinseci previsti (quali il curriculum e il giudizio di ammissione), dovendosi questi ultimi elementi considerare in via sussidiaria ed integrativa, assumendo rilievo solo in caso di grave contrasto con le risultanze delle prove d'esame.

2. Il sindacato del giudice amministrativo sulle prove degli esami di maturità deve tendere ad accertare se siano state rispettate le regole formali del procedimento e se i commissari abbiano ponderatamente valutato tutti i dati obbiettivi offerti al loro giudizio secondo le indicazioni fornite dalla legge; oltre tale limite, si apre un'area esclusivamente interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo disciplinata da norme di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità.

 

 

F A T T O

Con ricorso notificato il 4 novembre 1993, la Sig.na Serena CARTA impugnava, chiedendone l'annullamento, il giudizio di maturità classica attribuitole dalla Commissione giudicatrice indicata presso il Liceo Ginnasio " G. L. Bernini", nella parte in cui il voto era espresso in 48/ sessantesimi.

Premessa l'esposizione in fatto circa l'impegno profuso negli studi e l'effettività delle proprie doti, come riconosciuto nel giudizio di ammissione, nonché l'evidenziazione delle difficoltà incontrate per motivi di salute, venivano dedotti i seguenti motivi:

Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dei principi generali in materia di formulazione dei giudizi di maturità di cui all'art. 8 del D.L. 15 febbraio 1969, n.9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119 e delle conseguenti ordinanze ministeriali. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità manifesta, difetto di motivazione, nonché travisamento delle risultanze del procedimento d'esame.

Ciò in quanto il voto espresso si potrebbe in palese contraddizione in primo luogo con il giudizio letterale espresso dalla Commissione giudicatrice medesima, di cui veniva evidenziata la positività che non risultava inficiato da talune prove ( in particolare di greco) non brillanti e dalle assenze compiute per motivi di salute.

Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'articolo citato sotto svariati profili, avendo la Commissione ignorato i giudizi cumulativi espressi dalla scuola, limitandosi a prendere in considerazione il solo giudizio sintetico.

L'Amministrazione della Pubblica Istruzione si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 82 del 1995, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria respingeva il ricorso; avverso tale decisione viene proposto il presente gravame, con il quale l'interessata ripropone le censure svolte in primo grado, assumendo la erroneità e la illogicità dell'intervenuta pronuncia.

Con memoria depositata il 4 maggio 2001, l'Avvocatura Generale dello Stato contrasta la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2001, l'appello è stato trattenuto in decisione

D I R I T T O

L'appello è infondato.

Sostiene la ricorrente che la Commissione giudicatrice per l'esame di stato per il conseguimento della maturità classica, nell'esprimere il voto di 48/ sessantesimi nei suoi confronti, avrebbe disatteso i giudizi analitici di ammissione negli esami, dando una interpretazione errata del giudizio sintetico. Inoltre, la stessa Commissione esprimendo un giudizio finale certamente lusinghiero evidenzia la intrinseca contraddittorietà del voto espresso in sessantesimi, non congruente nel giudizio formulato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, nell'impugnata sentenza, ha rilevato come il giudizio formulato dalla Commissione, ai fini del voto numerico, non possa essere assunto in un contesto insoluto, ma vada inserito in una lettura completa dell'intera prova di maturità e di quanto riferito nel giudizio di ammissione alla prova.

Ed invero, l'art. 8 del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni con legge 5 aprile 1969, n. 119, precisava che, in sede di esami di maturità la commissione esaminatrice formula il giudizio sulla maturità del candidato tenendo conto " delle risultanze tratte dall'esito dell' esame, dal "curriculum" degli studi e di ogni altro elemento posto a disposizione dalla Commissione".

Come già è stato osservato da questo Consiglio ( cfr CdS ) nella formulazione del giudizio di maturità l'esito delle prove di esame assume valore preminente rispetto a altri elementi estrinseci ( come il curriculum e il giudizio di ammissione) dovendosi tali elementi considerare in via sussidiaria ed integrativa ed assumendo rilievo solo in caso di grave contrasto con le risultanze d'esame, che, nel caso in esame, non è ravvisabile.

Non appare pertanto sussistente la dedotta violazione di legge, avendo la Commissione tenuto conto dei predetti elementi, quali risultano dalla scheda della candidata, senza che ciò richieda una particolare motivazione, non richiesta dalla legge, data anche la complessiva positività delle risultanze dell'esame.

Per quanto concerne l'attribuzione numerica del voto, va premesso che il sindacato del giudice di legittimità deve tendere ad accertare una volta rispettate le regole formali del procedimento - i commissari di esame abbiano o meno ponderatamente valutato tutti i dati obbiettivi offerti al loro giudizio secondo le indicazioni fornite dalla legge; oltre tale limite, si apre un' aria esclusivamente interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo disciplinata da norme di diritto, non è sindacabile.

Sotto tale profilo, la " traduzione" numerica del giudizio letterale di maturità non può prescindere dalla valutazione complessiva della prova sostenuta dalla candidata.

Correttamente quindi la sentenza impugnata rileva una serie di elementi, deducibili dagli atti di esame, che valgono ad escludere profili di contraddittorietà tra il giudizio formulato e la sua espressione numerica; ciò non implica, come lamenta parte ricorrente la formulazione di una valutazione di merito, esorbitante dai limiti del suindicato del giudice amministrativo, ma vale a ricondurre il suindicato stesso alla verifica di un corretto esercizio del potere di giudizio ad opera della Commissione esaminatrice.

In proposito, sintomatica appare la censura di travisamento dei fatti avanzata da parte appellante circa la prova di italiano, che ritiene di " piena e assoluta sufficienza" laddove il verbale d'esame, pur attestando nel giudizio finale il conseguimento di risultati "globalmente congruenti con la prosecuzione della scuola" e perciò positivi, rileva sullo specifico una piena sufficienza, pur rilevando una scarsa predisposizione alla sintesi e una minore attenzione alle problematiche.

Conclusivamente, si può condividersi il rilievo del primo Giudice circa la innegabile severità della Commissione d'esame, non sono tuttavia ascrivibili elementi tali da inficiarne l'operato, sotto il profilo della legittimità.

Per le esposte considerazioni, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 15 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Alberto De Roberto Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Calogero PISCITELLO Consigliere

Luigi MARUOTTi Consigliere

Giuseppe Roxas Consigliere Est.

Depositata in cancelleria in data 12 agosto 2002.

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