CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 19 agosto 2002 n. 4212
- Pres. Ruoppolo, Est. Montedoro - Università degli Studi di Genova (Avv.ra Stato) c. Poggio e c.ti (n.c.) e Barberis (n.c.) - (accoglie il ricorso per regolamento di competenza ed afferma la competenza del T.A.R. Lazio).1. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Determinazione - Nel caso di impugnazione congiunta di un atto presupposto di carattere generale e di atti applicativi - Competenza del T.A.R. Lazio - Riferimento alla decisione dell'Ad.Plen. n. 5/1977.
2. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Determinazione - Nel caso di impugnazione congiunta di un atto presupposto di carattere generale e di un atto applicativo - Competenza del T.A.R. Lazio - Sussiste anche nell'ipotesi in cui le censure riguardino il solo atto applicativo - Limiti del principio - Individuazione.
3. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Determinazione - Nel caso di impugnazione congiunta del D.M. che ha istituito per alcune Facoltà universitarie il numero chiuso e dei provvedimenti di non ammissione adottati dalle singole Università - Competenza del T.A.R. Lazio - Sussiste.
1. Così come statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (dec. n. 5/1977, che, secondo la dottrina, avrebbe carattere "normativo", per la sua attitudine a colmare una presunta lacuna dell'ordinamento giuridico), nel caso di impugnativa di un atto presupposto di carattere generale e di atti applicativi, ad efficacia più limitata e puntuale, sussiste un unico oggetto del giudizio, sia pure preordinato all'adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento; in tali ipotesi, l'atto presupposto esercita una vis actractiva, nel senso che la competenza in materia è da riconoscersi in capo al giudice dell'atto presupposto e cioè al T.A.R. del Lazio (1).
2. La competenza del T.A.R. del Lazio sussiste sia nell'ipotesi che vengano proposte censure che riguardano direttamente la legittimità dell'atto presupposto di carattere generale e solo in derivata sull'atto applicativo, sia che si propongano anche censure autonome avverso l'atto applicativo, salvo che la sostanza delle censure non sia diretta contro gli atti applicativi e l'impugnativa dell'atto presupposto sia di quelle "meramente cautelative", ma non rispondenti ad effettiva esigenza processuale della domanda.
3. Rientra in particolare nella competenza del T.A.R. Lazio un ricorso con il quale si contesta congiuntamente un atto generale ad efficacia nazionale (nella specie il D.M. del 2/7/2001, che reca limitazioni d'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2001-2002) e di atti applicativi ad effetti limitati nel territorio regionale (nella specie, i provvedimenti di non ammissione all'iscrizione adottati da una determinata Università), dato che un'eventuale pronuncia di annullamento non potrebbe che avere efficacia ultraregionale e nazionale.
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(1) Ha osservato in proposito la Sez. VI che, semplificando al massimo, le tipologie di connessione fra atti possono ridursi a due: 1) atti preparatori rispetto all'atto principale, produttivo degli effetti giuridici; 2) atti presupposti rispetto ad atti conseguenziali, esecutivi, applicativi. Entrambi i tipi di connessione hanno rilevanza ai fini della determinazione della competenza territoriale dei TT.AA.RR., determinando uno spostamento della competenza in ordine alla controversie al T.A.R. centrale.
Invero, pur non essendovi nel processo amministrativo una regola espressa sulla competenza per connessione - a differenza di quanto si riscontra nel processo civile (artt.31-36 c.p.c.) a proposito di cause accessorie (art.31), di garanzia (art.32), connesse per l'oggetto od il titolo (art.33), accertamento incidentale (art.34) eccezione di compensazione (art.35) cause riconvenzionali (art.36) - è unanimemente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza la necessità del simultaneus processus, l'esigenza di trattazione congiunta della controversia, con la concentrazione presso un unico giudice.
Ciò nell'ottica di evitare contrasti di giudicati, nell'ottica di realizzazione di un'effettiva economia processuale, ed allo scopo di realizzare meglio le situazioni giuridiche soggettive, atteso che l'integrale cognizione del rapporto giuridico sottostante alla pluralità di provvedimenti impugnati agevola il perseguimento di una giusta soluzione della lite.
FATTO
Il ricorso di primo grado impugna tra gli altri atti il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 2/7/2001 che reca limitazioni d'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2001-2002.
Avverso la scelta di individuare il giudice territorialmente competente in primo grado nel Tar Liguria - Genova è insorta l'amministrazione proponendo regolamento di competenza ed indicando quale giudice competente il Tar del Lazio ai sensi dell'art. 7 (rectius: 3) della legge Tar.
Con ordinanza n. 5 del 16/1/2002 il Tar Liguria -Genova II Sezione ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato quale giudice del regolamento di competenza, ritenendo la questione non manifestamente infondata, "in quanto gli atti impugnati esulano dalla competenza dell'adito Tribunale".
All'udienza camerale del 14 maggio 2002 la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Va dichiarata la competenza del Tar Lazio a decidere sul ricorso.
Il ricorso pone il classico problema dell'individuazione del giudice competente nel caso di impugnazione di più atti fra loro connessi.
Infatti i ricorrenti in primo grado hanno impugnato l'elenco ed il provvedimento approvativi della graduatoria degli ammessi, per l'anno accademico 2001-2002 al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché gli atti e le delibere con i quali l'Università di Genova ha determinato in 230 i posti disponibili per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2001-2002, ed, in particolare, il decreto del rettore dell'Università di Genova n. 2176 del 3/7/2001, la delibera del Senato accademico dell'Università di Genova del 25/6/2001 e la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova del 30/5/2001. Atti questi tutti dell'Università di Genova.
Poi risulta espressamente impugnato anche il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica del 2/7/2001 recante limitazione all'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2001-2002, nonché altri atti dell'amministrazione centrale ed, in particolare, il D.M. 11/5/2001 (che stabilisce modalità e contenuti delle prove) nonché il D.M. 21/7/1997 n. 245 (recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria).
Giova anche ricordare che il quarto mezzo di ricorso è incentrato proprio sulla deduzione dell'illegittimità della previsione fra le materie della prova d'ammissione della materia "logica" di cui si sottolinea l'estraneità ai corsi di studio superiori.
Fin qui i fatti rilevanti ai fini della decisione sul regolamento di competenza.
Il sussistere di più Tar dà luogo a complessi problemi di competenza le quante volte si impugnino atti fra loro connessi a conoscere di ciascuno dei quali sarebbe competente un Tar diverso in base ai diversi criteri di collegamento relativi ai singoli atti.
Naturalmente è possibile distinguere varie forme di connessione fra atti amministrativi: vi sono atti collegati in modo inscindibile, atti che sono in rapporto di presupposizione logica, atti che sono in rapporto di presupposizione giuridica (perché vi è una norma che definisce e pone la relazione fra gli stessi come di atto presupposto e consequenziale), vi sono i rapporti fra atti generali ed atti applicativi, atti che vengono in rapporto di connessione occasionale ove il collegamento è dato dall'unitarietà della vicenda fattuale o giuridica sottostante, serie di atti identici adottati in relazione a diversi soggetti o in diversi periodi di tempo ecc..
Tuttavia al di là delle tentazioni classificatorie della dottrina, semplificando le tipologie di connessione fra atti possono ridursi a due: 1) atti preparatori rispetto all'atto principale, produttivo degli effetti giuridici; 2) atti presupposti rispetto ad atti conseguenziali, esecutivi, applicativi.
Un'attrazione di competenza per connessione era generalmente esclusa nel periodo transitorio seguito alla istituzione dei Tar, negandosi che potesse darsi un'attrazione in relazione al carattere funzionale della ripartizione di competenza fra Consiglio di Stato e Tar stabilita dagli articoli 38 e 42 della legge n. 1034/1971.
Tale competenza è stata ritenuta funzionale ed inderogabile e per questo motivo non suscettibile di spostamento in base alla rilevanza della connessione fra atti.
Nella disciplina processuale applicata "a regime", ossia una volta esaurito il periodo transitorio, e nei rapporti fra i diversi Tar si deve rilevare che il carattere territoriale della loro competenza e la derogabilità della stessa hanno condotto alla formazione di una serie di principi pretori che danno rilevanza all'esistenza di una connessione fra atti, problema che concretamente si pone in particolare con riguardo alla competenza del Tar del Lazio, per la connessione che può esserci fra atti delle autorità periferiche o locali, impugnabili innanzi al Tar della circoscrizione ed atti di autorità centrali che andrebbero impugnati innanzi al Tar del Lazio (analogo discorso dovrebbe farsi per gli atti dia autorità ultraregionali non aventi sede in Roma rispetto al Tar del luogo ove trovasi la sede).
Nel quadro odierno della disciplina si ammette la rilevanza della connessione ai fini dello spostamento della competenza.
Il caso in esame è un caso di impugnativa congiunta di un atto generale ad efficacia nazionale (a tacer d'altro il D.M. che stabilisce le materie su cui verte la prova d'ammissione) e di atti applicativi ad effetti limitati nel territorio regionale.
In questi casi, pur non essendovi nel processo amministrativo una regola espressa sulla competenza per connessione, a differenza di quanto si riscontra nel processo civile (artt.31-36 c.p.c.) a proposito di cause accessorie (art.31), di garanzia (art.32), connesse per l'oggetto od il titolo (art.33), accertamento incidentale (art.34) eccezione di compensazione (art.35) cause riconvenzionali (art.36) è unanimemente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza la necessità del simultaneus processus, l'esigenza di trattazione congiunta della controversia, con la concentrazione presso un unico giudice.
Ciò nell'ottica di evitare contrasti di giudicati, nell'ottica di realizzazione di un'effettiva economia processuale, ed allo scopo di realizzare meglio le situazioni giuridiche soggettive, atteso che l'integrale cognizione del rapporto giuridico sottostante alla pluralità di provvedimenti impugnati agevola il perseguimento di una giusta soluzione della lite.
Vi è sul punto una pronuncia dell'Ad. Plen. (CdS Ad. Plen. n.5/1977) che secondo la dottrina avrebbe carattere "normativo" per la sua attitudine a colmare una presunta lacuna dell'ordinamento giuridico.
Con questa pronuncia l'Adunanza Plenaria ha ritenuto l'esistenza, nel caso di impugnativa di un atto presupposto di carattere generale e di atti applicativi, ad efficacia più limitata e puntuale, di un unico oggetto del giudizio, sia pure preordinato all'adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento.
Ferma l'esigenza dell'unico giudizio si è quindi ritenuto che debba esercitare vis actractiva la competenza del giudice dell'atto presupposto ossia il Tar del Lazio.
La competenza del Tar del Lazio sussiste sia nell'ipotesi che vengano proposte censure direttamente sulla legittimità dell'atto presupposto e solo in derivata sull'atto applicativo sia che si propongano anche censure autonome avverso l'atto applicativo, salvo che la sostanza delle censure non sia diretta contro gli atti applicativi, e l'impugnativa dell'atto presupposto sia di quelle "meramente cautelative" ma non rispondenti ad effettiva esigenza processuale della domanda.
Nella specie si contesta la legittimità delle prove stabilite dal Ministero per l'ammissione ai corsi di laurea medicina e chirurgia per l'anno accademico 2001-2002 ed un'eventuale pronuncia di annullamento non potrebbe che avere efficacia ultraregionale e nazionale.
Ne consegue la competenza del Tar del Lazio.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il regolamento di competenza proposto dall'Università degli Studi di Genova e dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Genova e la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma a conoscere del ricorso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1034/1971.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese di giudizio che si liquidano per spese , diritti ed onorari in complessivi 2000
euro, oltre imposta sul valore aggiunto e contributi come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
Depositata in segretaria il 19 agosto 2002.