CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 19 agosto 2002 n. 4193 - Pres. Schinaia, Est. Millemaggi Cogliani - Banca Bovio Calderari S.p.a. (Avv.ti D. e R. de Pretis ed E. Romanelli) c. Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.a. ed altro (Avv.ti M. Maccaferri ed A. Montarsolo) e Comune di Tuenno (Avv.ti M. Dalla Fior e P. Stella Richter) - (annulla T.R.G.A. Trento, sent. 6 ottobre 2000, n. 392).
1. Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Punteggio aggiuntivo previsto per gli istituti di credito aventi uno sportello nel territorio comunale - Attribuzione per sportello di un istituto di credito che partecipa quale semplice referente del tesoriere - Impossibilità.
2. Credito e risparmio - Istituti di credito - Accordi di collaborazione tra istituti di credito - Riguardanti la possibilità di un istituto di credito di avvalersi degli sportelli di un altro istituto - Non mutano la natura dello sportello, che continua a partenere al rispettivo istituto di credito.
3. Credito e risparmio - Istituti di credito - Funzione assolta dal tesoriere e dal cassiere - Differenze.
4. Credito e risparmio - Istituti di credito - Accordi di collaborazione tra istituti di credito - Utilizzazione da parte del tesoriere di un ente dello sportello di altro istituto di credito - Non fa perdere allo sportello medesimo la sua originaria natura di dipendenza della banca di titolarità.
1. Nel caso in cui il capitolato speciale di una gara indetta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale preveda l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ove sia presente nel territorio comunale uno sportello (od una filiale) del tesoriere, detto punteggio non può essere attribuito nell'ipotesi in cui lo sportello presente nel territorio comunale sia quello di un istituto di credito che ha partecipato alla gara non in qualità di tesoriere associato all'azienda capofila, ma semplicemente in qualità di referente del tesoriere.
2. Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - nell'escludere dal vaglio dell'organo di vigilanza la valutazione della convenienza ed opportunità dell'apertura di dipendenze bancarie (la cui valutazione è ormai lasciata alle scelte strategiche della banca interessata) - ha anche conferito carattere di "normalità" agli accordi di collaborazione che consentono di avvalersi, per la prestazione di servizi alla clientela, anche di organizzative di altre banche, per potere operare sul territorio, senza modificare la propria articolazione. Resta fermo tuttavia che, sia per i profili privatistici, sia per quanto riguarda specificamente la normativa di settore, gli sportelli di queste ultime (di cui l'ente creditizio si avvale, generalmente, in qualità di "cassieri") continuano a costituire dipendenze dell'Istituto di credito di appartenenza, cui deve essere direttamente imputata l'attività (1).
3. Il "tesoriere" è il soggetto cui è attribuito il servizio di maneggio generale e di custodia del denaro e dei valori dell'ente o organismo pubblico affidante, con il compito del sindacato formale degli atti dei titoli di riscossione e dei mandati di pagamento, del controllo diretto ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia e delle previsioni di bilancio, la compilazione e la resa del conto della sua gestione; il "cassiere" è, invece, il soggetto cui è attribuito esclusivamente il maneggio e la custodia generale o parziale del denaro ed eventualmente dei titoli dell'Ente, sulla base delle giacenza di cassa, obbligato a rendicontazioni periodiche, secondo quanto previsto in apposita convenzione ed alla resa generale del conto giudiziale (2).
4. Allorché un accordo bancario preveda che lo sportello di una banca diversa assuma la configurazione di sportello del tesoriere, definendone in funzioni di "cassa" quelle che lo stesso è abilitato a svolgere per il tesoriere, lo sportello in questione può essere definito, figurativamente, come articolazione territoriale del tesoriere soltanto a questi limitati fini, restando lo sportello medesimo una dipendenza della banca di titolarità, sotto il profilo del centro decisionale e della persona giuridica di cui costituisce organo, senza l'assunzione delle caratteristiche proprie del servizio di tesoreria, le quali consistono: a) nell'assunzione della specifica funzione pubblica prevista dalla convenzione di affidamento del servizio; b) nell'attribuzione della posizione giuridica di "agente contabile", derivante dalla gestione complessiva delle risorse finanziarie dell'Ente, affidata con la convenzione; c) nella globalità dei compiti assegnati, i quali eccedono, per definizione, l'ordinario servizio bancario.
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(1) Ha osservato in proposito la Sez. VI - nella parte motiva della sentenza in rassegna - che, dal punto di vista organizzativo, "filiali" e "sportelli bancari" costituiscono espressione della articolazione dell'Istituito di credito, prive di personalità giuridica, dipendenti da un unico centro decisionale, e facenti capo alla persona giuridica di cui sono organi ed alla quale vanno riferiti gli atti che le une e gli altri pongono in essere.
Gli accordi di collaborazione fra gli istituti di credito sono idonei ad imputare direttamente gli effetti delle attività poste in essere ad una banca differente da quella da cui dipendono gli sportelli e le filiali nei soli limiti delle funzioni agli stessi conferite e riconosciute da espressa volontà dei contraenti.
Contrariamente, dunque, a quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo la Sez. VI, assume rilievo - per definire il limite funzionale dello strumento operativo conferito con l'accordo - la natura delle funzioni in concreto assegnate allo sportello bancario, quale articolazione strutturale di una banca differente da quella di titolarità.
(2) Ha aggiunto la Sez. VI che "cassiere" è una espressione che nel linguaggio tecnico assume un contenuto propriamente inteso a definire i compiti, le attribuzione e i contenuti delle funzioni conferite allo "sportello" bancario. Allorché, dunque, sia specificato che lo sportello di una banca viene riconosciuta la funzione di "cassiere" di altra banca, così da divenirne lo strumento operativo, nei rapporti con la clientela, questo sta ad indicare che le operazioni che lo sportello è abilitato a porre in essere per conto della banca in questione sono, propriamente, quelle tipicamente bancarie, ovvero operazioni di cassa, come tali direttamente imputabili a quest'ultima e di cui quest'ultima direttamente assume la responsabilità, restando, nella diretta titolarità della banca da cui lo sportello dipende, la responsabilità e gli effetti di attività ulteriori, non rientranti in quelle di "cassa", senza garanzie formali e sostanziali, per il cliente, nei rapporti diretti con l'altra banca.
F A T T O
1. La Giunta municipale di Trento ebbe ad indire - con deliberazione del 9 novembre 1999 n. 450, una procedura per l'affidamento a trattativa privata del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, approvando contestualmente lo schema di capitolato speciale recante le condizioni di svolgimento del servizio e lo schema di lettera di invito (con i contenuti necessari dell'offerta, gli elementi di valutazione ed i relativi coefficienti massimi espressi in centesimi) da inviare agli istituti di credito inseriti in apposito separato elenco, non soggetto a pubblicazione.
Definiti poi, con deliberazione del 15 dicembre 1999, i criteri di attribuzione dei punteggi e precisati per ciascun fattore di valutazione i punteggi effettivi da attribuire, la Giunta si riuniva in pari data, per l'apertura delle offerte pervenute nei termini, fra cui segnatamente quelle dall'attuale appellante e dell'appellata Cassa Centrale delle Casse rurali Trentine, in qualità di istituto tesoriere capofila, congiuntamente alla Cassa Turale di Tuenno Valle di Nona, in qualità di associata "referente".
La valutazione comparativa delle offerte avveniva nella successiva seduta del 20 dicembre 1999, a conclusione della quale erano attribuiti punti 67/100 all'offerta della Banca Bovio Calderari (attuale appellante) e punti 51,52/100 a quella della Cassa centrale delle Casse Rurali Trentine (si classificava terza l'offerta della Caritro S.p.a. con punti 26, 99/100). L'affidamento veniva quindi disposto in favore della prima classificata, con deliberazione del 20 dicembre 1999 n. 508. In risposta a rilievo specifico della Ragioneria, il Comune precisava, in motivazione, le ragioni della mancata attribuzione, all'offerta della Cassa Centrale anzidetta, del punteggio per l'ipotesi presenza di filiale o sportello del tesoriere sul territorio comunale (25/100), fatte risiedere nella inidoneità del requisito in capo alla Cassa rurale di Tuenno - che aveva partecipato alla gara soltanto in qualità di "associata referente" - ad integrare gli elementi richiesti per l'attribuzione del punteggio medesimo.
Perfezionato l'affidamento alla Banca Bovio Calderari, con la stipula della convenzione definitiva ed avviata la gestione a partire dal 1° gennaio 2000 (con apertura, nell'immediatezza, dello sportello di Tesoreria della Banca in questione nel territorio comunale) e risolta altresì da parte del Comune la convenzione relativa all'affidamento del suddetto servizio per il triennio 1997-1999 con la Cassa Rurale di Tuenno-Valle di Non, quest'ultima, unitamente alla capofila Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine proponeva impugnazione davanti al Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, per l'annullamento della procedura di cui si tratta, lamentando l'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto per l'ipotesi della presenza di filiale o sportello di tesoreria sul territorio comunale (I motivo) e la violazione ed erronea valutazione delle norme di concorso (segnatamente dei criteri di attribuzione dei punteggi agli elementi di confronto delle offerte) per non essere stato rispettato il rapporto di proporzionalità con riferimento all'elemento relativo al tasso di interesse attivo sui depositi (II motivo).
Costituitisi in giudizio l'attuale appellante ed il Comune di Tuenno, per resistere all'impugnazione, con sentenza n. 392 del 6 ottobre 2000 il Tribunale adito ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo di impugnazione, riconoscendo nello sportello della Cassa rurale di Tuenno-Valle di Non il requisito stabilito dalla lettera di invito, sulla base dell'offerto e degli accordi intercorsi fra la Cassa anzidetta e la Cassa centrale delle Casse rurali trentine. E' stato invece ritenuto privo di interesse concreto il II motivo di impugnazione in quanto inidoneo, autonomamente, a portare alcun vantaggio alle ricorrenti.
2. Avverso l'anzidetta sentenza è proposto, dalla Banca Bovio Calderari, l'appello in esame, con il quale sono denunciati, innanzitutto, la carenza motivazionale e comunque l'erroneità della sentenza appellata, per essere state immotivatamente disattese le argomentazioni difensive dei resistenti in primo grado, e perché, in ogni caso, erronea ed inaccettabile sarebbe la tesi sulla quale poggia decisione di primo grado, ossia quella della equiparazione sostanziale fra "servizio di tesoreria" e "servizio di cassa", da cui sarebbe poi derivato l'equivoco di ritenere che l'esistenza sul territorio comunale di uno sportello facente funzione di Cassiere del Tesoriere (quale quello garantito, in virtù della convenzione intercorsa fra le due casse, dalla Cassa rurale di Tuenno. Valle di Non alla Cassa centrale delle Casse rurali Tentine) potesse considerarsi l'equivalente dello sportello del Tesoriere, richiesto dalla lettera di invito.
L'appello investe anche - per mero scrupolo difensivo - il II motivo del ricorso originario, di cui si ribadisce con puntuali considerazioni l'inammissibilità (sostanzialmente condivisa dal giudice di primo grado) e, in ogni caso, la mancanza di fondamento.
3. Costituitesi le Casse appellate, per resistere all'appello e, al contrario, l'Amministrazione comunale, per aderirvi, la Sezione ha dapprima accolto l'istanza incidentale di sospensione.
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 10 maggio 2002, è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Nella controversia in esame, avente ad oggetto l'affidamento, a trattativa privata, del servizio di tesoreria di un Comune alla attuale appellante, a seguito dell'espletamento di una gara informale, intesa al confronto comparativo delle offerte tempestivamente pervenute degli Istituti previamente invitati in base ad apposito elenco, l'aspetto centrale della controversia è rappresentato dalla possibilità (o meno) di ritenere equivalente, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per la presenza - nel territorio comunale - di uno sportello (o di una filiale) del tesoriere, la presenza uno sportello di altro Istituto che ha partecipato alla gara, non in qualità di Tesoriere associato all'Azienda capofila, ma, semplicemente, in qualità di referente del Tesoriere.
2. Si legge nella sentenza appellata che, al riguardo, non assumerebbe rilievo la distinzione fra "servizio di tesoreria" e "servizio di cassa" in forza della stretta correlazione che esisterebbe fra i due concetti.
Vi si legge ancora che l'avere condizionato l'attribuzione del punteggio (25/100) "semplicemente" alla sussistenza, in capo al Tesoriere di "filiale" o "sportello" sul territorio comunale, consentirebbe di riconoscere il requisito richiesto dalle regole di gara anche nella presenza, nel suddetto territorio, di uno sportello della Cassa rurale associata, sulla considerazione che il Capitolato speciale ha consentito l'affidamento del servizio di tesoreria a più istituti di credito fra loro associati, con assunzione, da parte della Capofila, anche per conto delle altre, dell'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, regolamenti e dalla convenzione, e sull'ulteriore rilievo che l'offerta della Cassa centrale delle Casse Rurali Trentine, in associazione con la Cassa rurale di Tuenno-Valle non doveva fare presumere l'offerta di partecipare, in associazione, alla gestione del Servizio di tesoreria (come previsto dal capitolato), le cui prestazioni erano poi articolate - in armonia a quanto previsto dall'accordo globale di collaborazione fra le Casse rurali trentine e la suddetta Cassa centrale - in modo tale che la Cassa centrale potesse avvalersi, "sotto il profilo organizzativo", dello sportello dell'associata, quale sportello del Tesoriere, in modo da assumere, in loco la configurazione di "strumento operativo" del Tesoriere medesimo, "come richiesto dalla suddetta normativa di gara". Fermo restando tuttavia che "il Tesoriere del Comune andava individuato nella Cassa centrale delle Casse Rurali Trentine, rispetto alla quale la Cassa Rurale di Tuenno, quale associata realizzava appunto, attraverso il proprio sportello in loco, il requisito posto dalla citata normativa contrattuale".
3.1. Delle riferite affermazioni può essere condivisa soltanto quella che riconosce, nell'offerta delle associate, posizioni differenziate alle due banche, e, precisamente, quella di Tesoriere (in esclusiva) alla Cassa Centrale e quella di "tramite operativo" sul territorio, alla associata Cassa rurale di Tuenno-Valle di Non.
3.2. La difesa delle resistenti, invero, pur sostenendo l'insindacabilità, sotto ogni profilo, della sentenza appella, avanza la tesi che, nel quadro dell'offerta congiunta, sarebbe stata prevista la gestione associata dell'intero Servizio di tesoreria, senza alcuna differenziazione e distribuzione, tra le associate, di mansioni (diverse tra loro) di Tesoreria e di Cassa, con la conseguenza che allo sportello costituito dalla Cassa rurale di Tuenno "è attribuita l'attitudine a tutte le funzioni di Tesoreria, con specifica abilitazione a riscuotere, a pagare e quietanzare, garantendo nel contempo anche l'espletamento di tutti i controlli previsti in capo alla figura del Tesoriere, secondo la citata normativa" (pagg. 11 e 12 della memoria 10 aprile 2002).
La tesi (in contrasto con quanto ritenuto, sul punto, dallo stesso giudice di primo grado) non trova riscontro, nell'offerta formulata dalle due Casse, il cui contenuto deve essere interpretato e precisato sulla base dell'accordo sottostante (che, come fatto rilevare dal costituito Comune, si configura come accordo di "collaborazione" e non anche di "associazione") e del richiamato accordo globale tra le Casse Rurali Trentine e la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine.
Per quanto riguarda l'offerta, il contenuto dell'affermazione secondo cui "gli sportelli della Cassa Rurale di Tuenno-Valle di Non presenti nel territorio di questo spettabile comune sono - a tutti gli effetti derivanti dall'affidamento del servizio oggetto della presente offerta - sportelli del Tesoriere capofila Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine", è chiaramente definito nel senso, che "a detti sportelli risulta riconosciuta ed attribuita la funzione di cassiere del tesoriere capo fila stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'accordo di collaborazione sottoscritto da tutte le Casse Rurali Trentine nonché dall'accordo di gestione associata tra la Cassa rurale di Tuenno-Valle di Non" e la capofila.
L'omologa affermazione secondo cui "sotto il profilo organizzativo a tutti gli sportelli degli associati viene riconosciuta la funzione di Cassiere del tesoriere" (contenuta nel richiamato accordo di specificazione tra le Casse Rurali Trentine e la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine) è definita, quanto al suo contenuto, dalla dichiarata "volontà di considerare ciascuno sportello delle stesse abilitato alla effettuazione della generalità delle riscossioni e dei pagamenti per tutti gli enti ed organismi pubblici" con la precisazione ulteriore che "la banca aderente gestisce il proprio servizio di Tesoreria ed è l'unica responsabile. Essa ha la custodia e la gestione dei fondi, dei titoli e valori degli enti", e che "le anticipazioni delle Casse in genere richiesta dagli enti e organismi pubblici vengono erogate dalla banca aderente affidataria".
A sua volta l'accordo stipulato fra le due Casse è nel senso che "la Cassa Rurale indicata in premessa quale associata referente, costituisce il tramite operativo tra gli Enti e il Tesoriere capofila".
Le finalità enunciate nei due accordi (quello generali e quello specificamente stipulato per la partecipazione alla gara) individuano, dunque, nella Cassa Centrale, "affidataria" del servizio, la posizione di Tesoriere (con i connessi compiti e responsabilità), spettando esclusivamente alle banche associate funzioni di supporto operativo riconducibili a quelle che, nel linguaggio bancario, vengono denominate "di cassa", con riferimento alla messa a disposizione, nel territorio, di una sportello a ciò abilitato.
Ne consegue che la posizione di "referente" assunta, nell'offerta congiunta, dalla Cassa Rurale in questione non appare idonea a configurare i due partecipanti, entrambi, come "tesorieri" associati del Comune, con la conseguenza, ulteriormente, che, in caso di affidamento, soltanto la Cassa centrale delle Casse Rurali Trentine (capofila) avrebbe potuto assumere la posizione e qualificazione di Tesoriere, restando, le funzioni della Cassa rurale di Tuenno-Valle di Non, quelle specificamente definite di "strumento operativo del tesoriere", con i contenuti indicati negli accordi più volte ricordati..
4. Tali accordi, dal canto loro, non appaiono idonei ad attribuire allo sportello dell'associata, nel territorio comunale, le funzioni di tesoreria che si presume possano essere espletate dallo "sportello" del Tesoriere.
Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - nell'escludere dal vaglio dell'organo di vigilanza la valutazione della convenienza ed opportunità dell'apertura di dipendenze bancarie (la cui valutazione è ormai lasciata alle scelte strategiche della banca interessata) - ha anche conferito carattere di "normalità" agli accordi di collaborazione che consentono di avvalersi, per la prestazione di servizi alla clientela, anche di organizzative di altre banche, per potere operare sul territorio, senza modificare la propria articolazione.
Resta fermo tuttavia che, sia per i profili privatistici, sia per quanto riguarda specificamente la normativa di settore, gli sportelli di queste ultime (di cui l'ente creditizio si avvale, generalmente, in qualità di "cassieri") continuano a costituite dipendenze dell'Istituto di credito di appartenenza, cui deve essere direttamente imputata l'attività.
Dal punto di vista organizzativo, infatti, "filiali" e "sportelli bancari" costituiscono espressione della articolazione dell'Istituito di credito, prive di personalità giuridica, dipendenti da un unico centro decisionale, e facenti capo alla persona giuridica di cui sono organi ed alla quale vanno riferiti gli atti che le une e gli altri pongono in essere.
Gli accordi di collaborazione fra gli istituti di credito sono idonei ad imputare direttamente gli effetti delle attività poste in essere ad una banca differente da quella da cui dipendono gli sportelli e le filiali nei soli limiti delle funzioni agli stessi conferite e riconosciute da espressa volontà dei contraenti.
Contrariamente, dunque, a quanto affermato dal giudice di primo grado, assume rilievo - per definire il limite funzionale dello strumento operativo conferito con l'accordo - la natura delle funzioni in concreto assegnate allo sportello bancario, quale articolazione strutturale di una banca differente da quella di titolarità.
L'espressione "cassiere" esprime nel linguaggio tecnico (in cui necessariamente è adoperato in un accordo intercorrente fra operatori del settore) un contenuto propriamente inteso a definire i compiti, le attribuzione e i contenuti delle funzioni conferite allo "sportello" bancario.
Allorché, dunque, sia specificato che lo sportello di una banca viene riconosciuta la funzione di "cassiere" di altra banca, così da divenirne lo strumento operativo, nei rapporti con la clientela, questo sta ad indicare che le operazioni che lo sportello è abilitato a porre in essere per conto della banca in questione sono, propriamente, quelle tipicamente bancarie, ovvero operazioni di cassa, come tali direttamente imputabili a quest'ultima e di cui quest'ultima direttamente assume la responsabilità, restando, nella diretta titolarità della banca da cui lo sportello dipende, la responsabilità e gli effetti di attività ulteriori, non rientranti in quelle di "cassa", senza garanzie formali e sostanziali, per il cliente, nei rapporti diretti con l'altra banca.
5. Orbene, le stesse resistenti individuano, correttamente, nel Tesoriere, il soggetto cui è attribuito il servizio di maneggio generale e di custodia del denaro e dei valori dell'ente o organismo pubblico affidante, con il compito del sindacato formale degli atti dei titoli di riscossione e dei mandati di pagamento, del controllo diretto ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia e delle previsioni di bilancio, la compilazione e la resa del conto della sua gestione; e, nel Cassiere, il soggetto cui è attribuito esclusivamente il maneggio e la custodia generale o parziale del denaro ed eventualmente dei titoli dell'Ente, sulla base delle giacenza di cassa, obbligato a rendicontazioni periodiche, secondo quanto previsto in apposita convenzione ed alla resa generale del conto giudiziale.
Correlando le anzidette posizioni al servizio di tesoreria, quale definito, nella disciplina regionale, dell'art. 24, comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, in stretta correlazione alla omologa definizione contenuta nell'art. 51 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 ("Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzati in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodi di titoli e valori ed agli adempimenti connessi e previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizza") emerge che le operazioni di tesoreria propriamente comprendono quelle relative al servizio di cassa ma nulla esclude che, sulla base dell'assetto organizzativo del soggetto affidatario, questi possa avvalersi per le operazioni di cassa, di strumenti operativi diversi a seconda delle scelte strategiche dell'istituto e della sua articolazione territoriale.
Allorché dunque un accordo bancario preveda che lo sportello di una banca diversa assuma la configurazione di sportello del tesoriere, definendone in funzioni di "cassa" quelle che lo stesso è abilitato a svolgere per il tesoriere, lo sportello in questione può essere definito, figurativamente, come articolazione territoriale del Tesoriere soltanto a questi limitati fini, restando lo sportello medesimo una dipendenza della banca di titolarità, sotto il profilo del centro decisionale e della persona giuridica di cui costituisce organo, senza l'assunzione delle caratteristiche proprie del servizio di Tesoreria, le quali consistono: a) nell'assunzione della specifica funzione pubblica prevista dalla convenzione di affidamento del servizio; b) nell'attribuzione della posizione giuridica di "agente contabile", derivante dalla gestione complessiva delle risorse finanziarie dell'Ente, affidata con la convenzione; c) nella globalità dei compiti assegnati, i quali eccedono, per definizione, l'ordinario servizio bancario.
6. Muovendo da tali premesse, occorre precisare che la sentenza appellata incorre in evidente equivoco allorché afferma che all'impresa capofila competeva "anche l'obbligo di garantire quella filiale o sportello sul territorio comunale voluti dalla normativa di gara".
Come precisato in questa sede dal costituito Comune (e risultante dalla documentazione) in nessuno degli atti, messi a punto dalla Giunta municipale ai fini della gara de quo, figura che ai fini della valutabilità delle offerte si richiedesse la presenza sul territorio comunale di uno sportello o di una filiale dell'offerente.
Il suddetto elemento rientrava invece fra i requisiti ammessi a valutazione con l'attribuzione di uno specifico punteggio, nel senso che la presenza, sul territorio, di una filiale o di uno sportello del Tesoriere avrebbe dato titolo alla attribuzione di punti 25/100, ossia ad un punteggio, sia pure particolarmente significativo e premiante, ma in nessun modo condizionante la partecipazione alla gara.
E l'incisività di tale riconoscimento è idonea a chiarire (unitamente al dato letterale) che l'espressione "filiale o sportello Tesoriere" altro non vuole dire che "filiale o sportello" abilitati a compiere la globalità dei compiti e delle operazioni tipicamente propri del servizio di tesoreria, con i connessi obblighi e responsabilità.
Sotto questo profilo, la circostanza che lo sportello di cui si tratta assumesse la funzione di "cassiere" del tesoriere, escludeva in radice che il punteggio potesse essere attribuito alla Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, per le limitate funzioni allo stesso conferite dagli offerenti ( e dalle convenzioni esaminate), ed escludeva anche che il punteggio fosse conferito alla Cassa Rurale di Tuenno-Valle di Non, per avere questa partecipato alla gara esclusivamente quale "associato referente", senza assumere in sé, quale proponente in associazione, la qualificazione di tesoriere associato, con la connessa qualificazione pubblica della funzione prevista e assunzione della posizione e delle responsabilità proprie dell'agente contabile.
Per tale aspetto, nessuna differente conclusione può essere tratta dalla circostanza che il capitolato speciale avesse espressamente stabilito che l'Azienda di credito fungente da capofila avrebbe dovuto assumersi, anche per conto delle altre, "l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, regolamenti e dalla convenzione".
La clausola in questione è significativa soltanto sotto il profilo dei futuri rapporti fra capofila aggiudicatarie Comune, e non anche ai fini della qualificazione delle funzioni e dei compiti di ciascuno dei partecipanti, i quali restano definiti dall'offerta formulata e dai sottostanti accordi, i quali prevedono, appunto, in concreto, una sostanziale distribuzione, nel senso di conferire alla Cassa rurale, titolare di uno sportello in sede, i compiti del cassiere (ed anche questi, non in proprio, ma quale strumento della capofila) che, per le considerazioni sopra svolte, non possono essere confusi con i compiti di Tesoreria.
7. In conclusione, deve essere condiviso quanto dedotto dall'appellante in ordine al vizio logico della sentenza appellata e la correttezza, al contrario, del comportamento del Comune, nel non avere attribuito alle concorrenti associate il punteggio specifico di p. 25/00, previsti per la presenza dello sportello del tesoriere.
L'appello, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, della sentenza appellata e reiezione, sul punto esaminato, del ricorso originario, dovendosi confermare l'ininfluenza, sulla posizione delle resistenti, della questione relativa al punteggio attribuito per il tasso di interesse attivo sui depositi, in quanto, una volta chiarito la non spettanza del punteggio di 25/100 per il requisito esaminato, nessun concreto interesse residua all'esame dell'ulteriore censura di cui al ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio che, si liquidano in dispositivo, vanno poste a carico delle resistenti ed in favore della parte appellante; interamente compensate nei confronti del Comune costituito in adesione all'appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 392/2000 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, respinge il ricorso proposto in primo grado (r.r.n. 38/2000) proposto dalla Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine e dalla Cassa Rurale di Tuenno-Valle di Non, contro il Comune di Tuenno e l'attuale appellante quanto di ragione, confermando, per il resto, sentenza appellata;
Condanna le Casse appellate, in solido, e ciascuna in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi del giudizio che si liquidano in EURO =10330,00 (diecimilatrecentotrenta/00); spese interamente compensate nei confronti del Comune di Tuenno;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 10 maggio 2002, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Mario SCHINAIA PRESIDENTE
Alessandro PAJNO CONSIGLIERE
Luigi MARUOTTI CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE, EST.
Pietro FALCONE CONSIGLIERE
Depositata in cancelleria il 19 agosto 2002.