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Giurisprudenza
n. 9-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 20 settembre 2002 n. 4756 - Pres. Schinaia, Est. Caringella - Laudati (Avv. E. Bonelli) c. Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Avv. Stato Aiello) - (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, 23 ottobre 1995, n. 461).

1. Atto amministrativo - Annullamento d'ufficio - Motivazione sull'interesse pubblico - Necessità.

2. Atto amministrativo - Annullamento d'ufficio - Motivazione sull'interesse pubblico - Necessità - Sussiste anche se sia intercorso un breve lasso di tempo tra l'atto amministrativo e il provvedimento di autotutela - Fattispecie in materia di annullamento di un provvedimento di nomina.

1. E' illegittimo un provvedimento di annullamento d'ufficio nel quale non siano state indicate le ragioni attuali e specifiche di interesse pubblico che, unitamente all'esigenza di ripristino della legalità violata, devono sorreggere l'esercizio del potere di autotutela (1).

2. E' in particolare illegittimo il provvedimento di annullamento in via di autotutela del provvedimento di nomina di un soggetto che ha partecipato ad un concorso, nel caso in cui non siano state indicate le ragioni attuali e specifiche di interesse pubblico, a nulla rilevando che tra l'adozione dell'atto di nomina ed il suo annullamento sia intercorso un breve lasso di tempo, dovendosi a tal fine considerare il lungo periodo di tempo che ha interessato l'espletamento della procedura concorsuale e, soprattutto, il torno di tempo tra approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di autotutela, nel caso in cui esso sia da ritenere idoneo a fondare legittime aspettative  (nella specie, l'annullamento della nomina era stato adottato dopo un mese dalla data di adozione del provvedimento di nomina, ma dopo un anno dall'approvazione della graduatoria) (2).

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(1) C.G.A., sent. 2 febbraio 1999, n. 19 e 29 gennaio 2001, n. 10.

(2) Ha aggiunto la Sez. VI che, nel caso di specie, la necessità di idonea motivazione sul punto dell'interesse pubblico era ulteriormente accentuata, oltre che dal carattere fortemente afflittivo della determinazione, anche dalla specificità del motivo di esclusione, dato dal superamento per pochi giorni di un limite di età poi innalzato dalla normativa sopravvenuta nelle more della procedura, motivo all'evidenza inidoneo a far dubitare dell'idoneità del soggetto all'adeguato espletamento della funzione e, quindi, a consentire l'emersione in termini immediatamente percepibili dell'interesse pubblico all'eliminazione del provvedimento di nomina.

La sentenza in rassegna, anche se apparentemente scontata, in realtà è interessante perché finisce per non ripetere stancamente il principio tralaticio secondo cui non occorre una valutazione del pubblico interesse nel caso in cui intercorra un breve lasso di tempo tra il provvedimento e l'atto di ritiro e, soprattutto, perchè sottolinea giustamente che vi sono altri elementi da valutare per decidere se occorra o meno una motivazione sul pubblico interesse (nella specie tali elementi sono stati rinvenuti sia nelle lungaggini della procedura concorsuale, che nel fatto che la graduatoria era stata adottata da un anno; rilevanza è stata altresì attribuita al motivo per il quale era stato adottato l'atto di annullamento d'ufficio).

 

 

FATTO E DIRITTO

1. E' oggetto di impugnazione la sentenza con la quale i primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso il decreto rettorale con il quale l'Università degli Studi di Napoli aveva disposto, unitamente all'esclusione dal concorso, l'annullamento della nomina in ruolo della ricorrente ad operatore socio-sanitario di ruolo in prova conseguita con decreto rettorale 31 ottobre 1990, n.8469, all'esito di procedura concorsuale indetta con bando del 1° luglio 1988 per la copertura di 55 posti di infermiere nei policlinici della I e II Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il provvedimento di annullamento era motivato in relazione al difetto del requisito dell'età massima prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva.

L'appellante ripropone e sviluppa le censure poste a fondamento del ricorso di prime cure. I motivi di gravame sono stati ulteriormente illustrati con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza.

L'amministrazione appellata resiste.

All'udienza del 5 aprile 2002 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il Collegio considera fondato ed assorbente il motivo di appello con il quale il ricorrente, censurando le argomentazioni sviluppate dai primi Giudici, deduce il difetto di motivazione che inficia l'impugnato provvedimento di esclusione dalla procedura e di annullamento parziale dell'esito del concorso e della nomina che ne era conseguita.

La lettura del provvedimento consente infatti di percepire con nettezza come faccia difetto una pur sintetica esternazione delle ragioni attuali e specifiche di interesse pubblico che, unitamente all'esigenza di ripristino della legalità violata, devono sorreggere l'esercizio del potere di autotutela con lo strumento dell'annullamento (CGA, decisioni 2 febbraio 1999, n.19 e 29 gennaio 2001, n.10). All'osservazione svolta dai primi Giudici alla stregua della quale l'esiguità del lasso temporale intercorso tra l'atto di nomina ed il successivo annullamento (circa un mese) avrebbe impedito l'insorgere di un affidamento significativo meritevole di tutela e, con esso, la necessità di esplicitazione dell'interesse pubblico antagonista, è agevole replicare in prima battuta che il consolidamento della posizione dell'appellante va considerato non solo alla luce del lasso di tempo trascorso tra assunzione ed annullamento ma anche in funzione del lungo periodo di tempo che ha interessato l'espletamento della procedura selettiva alla quale la ricorrente era stata ammessa senza riserva e, soprattutto, il torno di tempo tra approvazione della graduatoria - atto intervenuto con DR 1353 del 14.12.1989 idoneo a fondare legittime aspettative- e l'adozione del provvedimento di autotutela di oltre un anno posteriore.

Si deve aggiungere che, nel caso di specie, la necessità di idonea motivazione sul punto dell'interesse pubblico era ulteriormente accentuata, oltre che dal carattere fortemente afflittivo della determinazione, anche dalla specificità del motivo di esclusione, dato dal superamento per pochi giorni di un limite di età poi innalzato dalla normativa sopravvenuta nelle more della procedura, motivo all'evidenza inidoneo a far dubitare dell'idoneità del soggetto all'adeguato espletamento della funzione e, quindi, a consentire l'emersione in termini immediatamente percepibili dell'interesse pubblico all'eliminazione del provvedimento di nomina.

Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento del ricorso di prime cure e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di prime cure ed annulla il provvedimento impugnato in primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Luigi MARUOTTI Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Francesco CARINGELLA Consigliere Est.

Depositata in segreteria in data 20 settembre 2002.

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