Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 9-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 24 settembre 2002 n. 3716 - Pres. Ruoppolo, Est. Volpe - Enel Produzione s.p.a. (Avv.ti Quici, Molè e Scarpitti) c. Comune di Civitavecchia (Avv.ti Veneruso e Mellini), Codacons (Avv.ti Rienzi, Tabano e Sorrentino) e Comune di Ladispoli (n.c.) - (annulla T.A.R. Lazio, Sez. II, ordinanza n. 4941/2002).

Comune e Provincia - Referendum consultivo - Ex art. 8 del T.U. Enti locali - Indetto da un Comune in relazione alla progettata riconversione di centrali elettriche mediante l'utilizzazione di un sistema di alimentazione a carbone - Non rientra, ex art. 1 D.L. n. 7/2002, nelle materie "di esclusiva competenza locale" - Istanza di sospensione - Va accolta.

Va accolta la domanda di sospensione di un referendum consultivo indetto da un Comune ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. enti locali) sulla opportunità di installare e/o riconvertire centrali elettriche presenti nel territorio comunale che utilizzino quale combustibile il carbone, tenuto conto del fatto che la materia per la quale è stato indetto il referendum in questione non è "di esclusiva competenza locale". Infatti l'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55/2002,  prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive e la competenza del Comune soltanto all'espressione di un parere motivato; conseguentemente, considerato l'esercizio del potere previsto dalla legge, la materia rientra nell'esclusiva competenza statale (1).

--------------------------------

(1) L'ordinanza in rassegna si occupa delle modalità applicative dell'art. 8, commi 4 e 5, del Testo Unico sugli Enti Locali, ai sensi del quale i Comuni possono indire referendum consultivi limitatamente alle materie di loro esclusiva competenza.

Dispone infatti l'art. 8, 3° comma, citato (sulla partecipazione popolare) che: "Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini"

Aggiunge il 4° comma dello stesso articolo che: "Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".

Nella specie il referendum era stato promosso dal Comune di Civitavecchia per registrare l'opinione della popolazione locale sulla opportunità di introdurre l'uso del carbone nel ciclo di produzione dell'impianto di proprietà dell'ENEL S.P.A. presente in loco.

I quesiti erano i seguenti:

"1) Volete voi che il Consiglio e/o la Giunta Comunale di Civitavecchia adottino atti deliberativi che autorizzino o favoriscano la installazione e/o la riconversione sul territorio comunale di centrali elettriche che utilizzino quale combustibile il carbone?

2. Volete Voi che sul territorio del Comune di Civitavecchia sia installata una centrale elettrica che utilizza il carbone come combustibile?".

La Sez. VI ha accolto la domanda di sospensione del referendum, avanzata dall'ENEL col ricorso di primo grado, rilevando che la materia per la quale è stato indetto il referendum stesso non è "di esclusiva competenza locale", così come prescritto dal 4° comma dell'art. 8 T.U. citato; ciò alla luce dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55/2002, che prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive e la competenza del Comune soltanto all'espressione di un parere motivato, E stato conseguentemente ritenuto, considerato l'esercizio del potere previsto dalla legge, che la materia rientra nell'esclusiva competenza statale.

Nella specie è stato altresì ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile, "consistente nell'illegittimo aggravamento del relativo procedimento".

In materia di referendum consultivi v. in questa Rivista:

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 7 aprile 2000 n. 94

CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 5 aprile 2001 n. 102

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - 10735/98 - 28 ottobre 1998

D. MACCARRONE, Referendum locali: giudizio di ammissibilità (nota a COLLEGIO DEI GARANTI DEL COMUNE DI VERONA, decisione 8 marzo 2001).

M.A. MAZZOLA, Referendum consultivo ed incomprimibilità del diritto (nota a T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 22 aprile 2000).

D. FODERINI, La riforma della Pubblica Amministrazione e le nuove forme di tutela del cittadino.

 

Registro Ordinanze: 3716/2002

Registro Generale: 7255/2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Sesta

composto dai Signori:

Pres. Giovanni Ruoppolo

Cons. Sergio Santoro

Cons. Luigi Maruotti

Cons. Carmine Volpe Est.

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2002.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A.

rappresentata e difesa da:

Avv. EMANUELA QUICI, Avv. MARCELLO MOLE', Avv. PASQUALE SCARPITTI

con domicilio eletto in Roma

PIAZZA MONTECITORIO N. 115 presso MARCELLO MOLE'

contro

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

rappresentato e difeso da:

Avv. ENRICO VENERUSO, Avv. MAURO MELLINI

con domicilio eletto in Roma

P.ZZA BAINSIZZA 1 presso MAURO MELLINI;

e nei confronti di

CODACONS

rappresentato e difeso da:

Avv. CARLO RIENZI, Avv. CRISTINA TABANO, Avv. EMANUELA SORRENTINO

con domicilio eletto in Roma

VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 73 presso UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS;

COMUNE DI LADISPOLI

non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione II n. 4941/2002, resa tra le parti, concernente: REFERENDUM CONSULTIVO RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO CENTRALE ELETTRICA;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CODACONS, COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l'avv. Molè, l'avv. Mellini, l'avv. Veneruso e l'avv. Rienzi;

Ritenuto che il ricorso in appello appare, allo stato, sorretto da sufficienti elementi di fondatezza relativamente alla circostanza che la materia, per la quale è stato indetto in referendum di cui trattasi, non è "di esclusiva competenza locale"; ciò alla luce dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55/2002, che prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive e la competenza del Comune soltanto all'espressione di un parere motivato; che, conseguentemente, considerato l'esercizio del potere previsto dalla legge, la materia rientra nell'esclusiva competenza statale;

Ritenuto esistente il pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'illegittimo aggravamento del relativo procedimento;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7255/2002) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 24 Settembre 2002.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

Copertina Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico