CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 30 dicembre 2002 n. 8240 - Pres. Giovannini, Est. Balucani - Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avv. Stato Zerman) c. Impresa Del Duca Giuseppe & C. s.n.c. (Avv. Petrosini) - (annulla T.A.R. Campania - Salerno, sent. 15 gennaio 1997, n. 37).
Autorizzazione e concessione - Autorizzazione al trasporto merci - Volturazione della autorizzazione - Necessità - Sussiste tutte le volte che si verifichi un mutamento del soggetto giuridico che esercita l'attività di autotrasporto - Circostanza che la responsabilità e la gestione dell'impresa faccia capo sempre al medesimo soggetto - Irrilevanza - Fattispecie.
La volturazione dell'autorizzazione al trasporto merci in conto terzi per gli autocarri e autoarticolati, disciplinata degli artt.1 e 2 del D.M. 16 settembre 1986, n. 3172, si rende necessaria ogni qualvolta si avveri un mutamento del soggetto giuridico che esercita l'attività di autotrasporto ed a prescindere dalla persona fisica che concretamente assume la veste di responsabile della gestione, atteso che tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore per garantire il regolare esercizio dell'autotrasporto non possono che far capo al soggetto titolare dell'impresa (alla stregua del principio nella specie la Sez. VI ha ritenuto necessario la volturazione dell'autorizzazione nonostante il fatto che sia nella neo-costituita società in nome collettivo, sia nella cessata impresa individuale, la responsabilità e la gestione dell'impresa facesse capo sempre al medesimo soggetto) (1).
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(1) Dispongono gli artt. 1 e 2 del D.M. 16 settembre 1986, n. 3172 che, nell'ipotesi di "alienazione di azienda", "regolarizzazione di società di fatto", "trasformazione o fusione di società", è richiesta la volturazione dell'autorizzazione al trasporto merci in conto terzi per gli autocarri e autoarticolati dell'azienda o società originaria e che la relativa domanda deve essere presentata entro il termine di un anno.
I giudici di primo grado avevano ritenuto non necessaria la volturazione nonostante che la impresa individuale originaria titolare dell'autorizzazione si fosse trasformata in s.n.c., sul rilievo che, sia nella neo-costituita società in nome collettivo, sia nella cessata impresa individuale, la responsabilità e la gestione dell'impresa rimaneva sempre in capo al medesimo soggetto; conseguentemente, secondo i giudici di primo grado, non essendovi mutamento del soggetto responsabile, l'originaria autorizzazione non perdeva efficacia, né sorgeva l'onere di munirsi di una nuova autorizzazione.
Di avviso opposto si è mostrata la Sez. VI, la quale ha annullato la sentenza di primo grado, affermando la volturazione che si rende necessaria ogni qualvolta si avveri un mutamento del soggetto giuridico che esercita l'attività di autotrasporto (a prescindere dalla persona fisica che concretamente assume la veste di responsabile della gestione), atteso che tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore per garantire il regolare esercizio dell'autotrasporto non possono che far capo al soggetto titolare dell'impresa.
Ne deriva dunque che essendo la società in nome collettivo un soggetto giuridico diverso dall'originaria impresa individuale, essa era tenuta a munirsi della necessaria autorizzazione nei termini previsti dal D.M. 16 settembre 1986, n. 3172.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza in data 20.3.1989 il sig. Del Duca Giuseppe, in qualità di amministratore unico della società in nome collettivo "Giuseppe Del Duca & C." avente come oggetto sociale l'esercizio delle attività di autotrasporti merci (società risultante dalla trasformazione dell'originaria impresa individuale di cui era titolare lo stesso Del Duca Giuseppe), ha chiesto la volturazione in capo alla società dell'autorizzazione al trasporto merci per conto terzi della quale era fornito il camion FIAT 643 targato SA373744, già appartenente all'impresa individuale e conferito alla società in nome collettivo con l'atto costitutivo recante la data del 22.7.1984.
La richiesta volturazione veniva negata per essere stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 2 del D.M. 16 settembre 1986, n. 3172.
2. Il ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, Sezione di Salerno, avverso il provvedimento di diniego (con cui si lamentava l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2 del cit. D.M., riguardando questo solo i casi di trasformazione o fusione di società) è stato accolto per la considerazione che, "non" essendosi verificato "un totale mutamento dei soggetti forniti di responsabilità e potere di gestione dell'impresa" (tant'è che all'originario titolare dell'impresa individuale si è unicamente aggiunto il fratello Domenico con compiti di sola partecipazione all'attività lavorativa), "tale mutamento...non è idoneo...a determinare la perdita di efficacia dell'originaria autorizzazione con conseguente onere in capo ai nuovi titolari di munirsi di una nuova autorizzazione".
3. Avverso l'anzidetta pronuncia il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha interposto appello censurando le motivazioni addotte dal giudice di prime cure.
4. L'appello è fondato.
La materia del contendere sottoposta all'esame del collegio verte sull'applicabilità, al caso in questione, della disciplina contenuta negli artt.1 e 2 del D.M. 16 settembre 1986, n. 3172 che, nell'ipotesi di "alienazione di azienda", "regolarizzazione di società di fatto", "trasformazione o fusione di società", consentono la volturazione dell'autorizzazione al trasporto merci in conto terzi per gli autocarri e autoarticolati dell'azienda o società originaria prescrivendo che la relativa domanda debba essere presentata entro il termine di un anno.
Il giudice di prime cure, pur assumendo che nella fattispecie si fosse verificata una cessione di azienda, ha però ritenuto che non sussistessero i presupposti per la volturazione, sul rilievo che, vuoi nella neo-costituita società in nome collettivo vuoi nella cessata impresa individuale, la responsabilità e la gestione dell'impresa rimaneva sempre in capo al sig. Del Duca Giuseppe; conseguentemente, non essendovi mutamento del soggetto responsabile, l'originaria autorizzazione non perdeva efficacia, né sorgeva l'onere di munirsi di una nuova autorizzazione.
Ma siffatta prospettazione non può essere condivisa per il decisivo rilievo che la volturazione dell'autorizzazione in parola si rende necessaria ogni qualvolta si avveri un mutamento del soggetto giuridico che esercita l'attività di autotrasporto (a prescindere dalla persona fisica che concretamente assume la veste di responsabile della gestione), atteso che tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore per garantire il regolare esercizio dell'autotrasporto non possono che far capo al soggetto titolare dell'impresa.
Ne deriva dunque che essendo la società in nome collettivo un soggetto giuridico diverso dall'originaria impresa individuale, essa era tenuta a munirsi della necessaria autorizzazione nei termini previsti dal citato D.M..
5. Per quanto precede l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado dall'Impresa Del Duca Giuseppe & C. s.n.c. avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Depositata in segreteria in data 30 dicembre 2002.