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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 30 dicembre 2002 n. 8232 - Pres. Ruoppolo, Est. Roxas - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Avv. Stato Aiello) e Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ravenna (Avv.ti Pacchioli, Sabadini e Natoli) c. Associazione Commercianti della Provincia di Ravenna (Avv.ti Morello e Pittalis) ed Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Comitato provinciale di Ravenna ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I sent. 20 febbraio 1996, n. 258).

1. Enti pubblici - INPS - Costituzione dei comitati provinciali - Criteri previsti dagli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 639/1979 - Modalità di accertamento del grado di rappresentatività di una organizzazione sindacale - Individuazione.

2. Enti pubblici - INPS - Costituzione dei comitati provinciali - Criteri previsti dagli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 639/1979 - Nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro - Estromissione di un rappresentante delle categorie interessate - Illegittimità - Ragioni.

1. In sede di costituzione dei comitati provinciali dell'INPS (ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1979 n. 639, come modificati dagli artt. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88), il Direttore dell'ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione deve nominare i tre rappresentanti dei datori di lavoro sulla base dei criteri enunciati nell'art. 35 D.P.R. cit., con riferimento ai settori economici interessati o, nell'ambito di questi, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia; il concetto di rappresentatività di una organizzazione sindacale va verificato alla stregua di due fondamentali criteri: uno, di carattere oggettivo (incentrato sulla ripartizione dei componenti dell'organo collegiale fra i vari settori economici e le diverse attività produttive interessate all'attività dell'INPS, ossia l'industria, l'agricoltura, il commercio e i servizi) e l'altro di carattere soggettivo (incentrato sulla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti all'interno dei settori economici individuati in applicazione del criterio oggettivo).

2. E' illegittimo il decreto di nomina dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS, ove, tra i rappresentanti dei datori di lavoro, accanto a un esponente del settore industriale e ad uno del settore agricolo, sia stato nominato un esponente del movimento cooperativo, in considerazione "della sua notevole importanza nella provincia sotto il profilo sociale, economico, finanziario e occupazionale" e sia stato invece estromesso il rappresentante del settore del commercio (1); il procedimento di nomina richiede infatti la previa individuazione dei settori economici meritevoli di rappresentanza all'interno del Comitato, la rispettiva misura di tale rappresentanza e, successivamente, all'interno di ciascuno dei settori economici individuati, la considerazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative ai fini delle designazioni (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 1995, n. 459, in Foro amm. 1995,1000 ed in Il Cons. Stato 1995, I, 819, secondo cui "ai fini dell'art. 35 comma 2, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, i componenti dei comitati provinciali dell'istituto nazionale previdenza sociale in rappresentanza di categorie professionali sono nominati fra i designati delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nella provincia, escludendosi che possono essere nominati soltanto coloro che siano stati designati da un'unica associazione maggioritaria, trascurandosi ogni altra pur consistente organizzazione settoriale".

(2) Ha osservato in proposito la Sez. VI con la sentenza in rassegna che la vigente normativa (artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1979 n. 639) non consente di privilegiare determinati soggetti economico-imprenditoriali prescindendo dall'individuazione dei settori economici più rilevanti per i fini in questione e, al loro interno, delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Ed invero, è irrilevante l'asserita prevalenza delle organizzazioni sindacali del movimento cooperativo quali rappresentanti dei datori di lavoro nel settore dell'agricoltura, che dispone nel comitato di un proprio rappresentante e non riguarda affatto il settore del commercio.

Né può ritenersi che la valutazione della rappresentatività richiesta dalla legge debba essere riferita al complesso dei settori economici, e quindi valutata in rapporto alla realtà economico-sociale della provincia.

Le disposizioni dell'art. 35 del D.P.R. 30 aprile 1979 n. 639, che indicano ai fini della ripartizione "i settori economici" (e non, in tesi, "ogni singolo settore") e prevedono la designazione delle rispettive "organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia" non possono essere considerate avulse dalla ratio della disposizione, che mira ad identificare i componenti del collegio non quali mandatari delle organizzazioni che li esprimono, poiché essi, una volta confluiti nell'organo collegiale acquistano una rilevanza autonoma (rispetto all'associazione o autorità che li ha designati) in quanto perdono la veste di parte al fine di assicurare la più proficua e conveniente gestione dell'Ente cui appartiene il collegio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 1993, n. 383, in Giust. civ. 1994, I, 291 ed in Foro it. 1994, III, 380) in ragione appunto della qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, come previsto dal comma 3, dell'articolo 35 del D.P.R. 639/70.

 

 

FATTO

Con atto notificato il 5 aprile 1994 e depositato il 20 dello stesso mese l'Associazione Commercianti della provincia di Ravenna ha impugnato il decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ravenna n. 5/94, in data 28 gennaio 1994, pubblicato sul foglio Annunzi Legali della Provincia di Ravenna n. 6, dell'11 febbraio 1994, nella parte in cui non è stato nominato, quale componente del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna, in rappresentanza dei datori di lavoro per il quadriennio 1994-1998, un rappresentante dell'Associazione Commercianti della Provincia di Ravenna.

A fondamento del gravame l'Associazione ricorrente ha addotto i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1979 n. 639 e dell'art. 44 della L. 9 marzo 1989 n. 88; eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto; per contraddittorietà, illogicità, violazione della prassi e per sviamento; violazione art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Il provvedimento è impugnato nella parte in cui fra i rappresentanti dei datori di lavoro ha nominato, accanto un esponente del settore industriale e ad un esponente del settore agricolo, un esponente del movimento cooperativo ed ha estromesso il rappresentante del settore commercio ed in particolare qualsiasi esponente dell'associazione sindacale più rappresentativa di tale settore, da individuare nella ricorrente ASCOM, avrebbe violato le disposizioni suindicate in base ai quali la ripartizione dei componenti l'organo collegiale di che trattasi andrebbe effettuata fra i vari settori economici e le diverse attività produttive interessate all'attività dell'INPS (Industria, agricoltura, commercio ed i servizi) tenendo conto della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti all'interno di tali settori economici.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R. 639/70; eccesso di potere per falso supposto di diritto.-

Il provvedimento impugnato non potrebbe trovare la propria giustificazione nell'esigenza di vedere comunque rappresentato all'interno del comitato, tutte le organizzazioni dotate di sufficiente rappresentatività, potendosi applicare il principio pluralistico unicamente laddove ad un determinato settore sia attribuito più di un seggio.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto.-

Dovendosi, ai sensi dei suindicati articoli effettuare le nomine su designazione "delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia" inesattamente sarebbe stato nominato quale rappresentante della categoria dei datori di lavoro qualificato nello stesso decreto gravato come espressione non di una determinata organizzazione sindacale (cooperativa) ma del "movimento cooperativo", inteso quest'ultimo come riassuntivo unitariamente delle tre organizzazioni sindacali cooperative (Lega, Unione, AGCI), le quali, si afferma nel provvedimento, "hanno effettuato designazioni unitarie".

- Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione e per falso supposto di fatto e di diritto; violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nonché degli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639. -

Del decreto impugnato non risulterebbe la prova della effettuata valutazione del grado di rappresentatività, con riferimento agli indici specifici (consistenza numerica delle aziende aderenti, numero dei dipendenti delle aziende associate, numero dei contratti collettivi di lavoro alla cui formazione e stipulazione l'organizzazione ha partecipato, numero dei processi verbali di conciliazione, ubicazione delle strutture periferiche) i cui dati erano stati richiesti alle varie associazioni sindacali. Peraltro dallo stesso decreto si rileverebbe che la nomina del rappresentante del movimento cooperativo sarebbe stata disposta, disattendendo criteri prestabiliti dalla stessa amministrazione, sulla base del ritenuto aspetto economico-sociale di tale movimento.

Costituitesi in giudizio le organizzazioni cooperative, il Ministero del Lavoro e l'ufficio Provinciale del Lavoro di Ravenna, il TAR adito, con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla violazione dei criteri oggettivo e soggettivo di composizione del Comitato fissati dagli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 639/70, assorbendo gli ulteriori motivi.

Avverso tale sentenza sono proposti gli appelli in esame che concludono per l'annullamento della pronuncia impugnata, riproponendo e sviluppando altresì le censure svolte in prime cure.

DIRITTO

1) Preliminarmente osserva il Collegio che i due appelli epigrafati hanno ad oggetto la medesima pronuncia ed appaiono evidentemente connessi sia oggettivamente che soggettivamente e pertanto, se ne impone la trattazione congiunta e la definizione con unica sentenza.

2) In ordine al primo ricorso (n. 6425/96) proposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dall'ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione di Ravenna, l'Associazione Commercianti della Provincia di Ravenna eccepisce preliminarmente la tardività dell'interposto appello.

L'eccezione è fondata.

La sentenza in oggetto (n. 258/96) risulta infatti notificata alle Amministrazioni appellanti in data 16 maggio 1996, mentre la notifica dell'atto di appello si è conclusa con la ricezione da parte del destinatario in data 16 luglio 1996, come risulta dall'avviso postale di ricevimento della raccomandata A.R. n. 22673, allegata agli atti, e quindi oltre il sessantesimo giorno prescritto a pena di decadenza dall'art. 28 della legge n. 1034/71.

Pertanto il ricorso va dichiarato irricevibile.

3) Con il ricorso n. 7156/96 le organizzazioni cooperative censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 nonché per violazione dei citati artt. 34 e 35 sotto diversi profili - erronea interpretazione della legge - violazione dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al C.C.

Le censure non appaiono fondate.

Nel caso in esame, l'Amministrazione era chiamata ad applicare la normativa (D.P.R. 30 aprile 1979 n. 639, artt. 33 e seguenti come modificati dagli artt. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88) in tema di costituzione dei comitati provinciali dell'INPS, con inserimento, nei comitati stessi, dei rappresentanti delle varie categorie produttive.

Per quanto concerne la scelta e la nomina dei previsti tre rappresentanti dei datori di lavoro, ad esse provvede il Direttore dell'ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione sulla base dei criteri enunciati nel citato art. 35, con riferimento ai settori economici interessati o, nell'ambito di questi, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.

Il primo giudice, dopo aver rilevato come il concetto di rappresentatività di una organizzazione sindacale - tenuto conto anche dell'interesse per le attività dell'Istituto e per le specifiche funzioni del Comitato (fra cui il potere di decisione dei ricorsi) - non possa che essere considerato all'interno delle categorie prescelte, ha identificato i criteri basilari da osservare nella composizione dei comitati in questione: - uno, di carattere oggettivo (incentrato sulla ripartizione dei componenti dell'organo collegiale fra i vari settori economici e le diverse attività produttive interessate all'attività dell'INPS, ossia l'industria, l'agricoltura, il commercio e i servizi) e l'altro di carattere soggettivo (incentrato sulla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti all'interno dei settori economici individuati in applicazione del criterio oggettivo).

Con specifico e separato riferimento alle distinte categorie dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, il procedimento di nomina richiede quindi la previa individuazione dei settori economici meritevoli di rappresentanza all'interno del Comitato, la rispettiva misura di tale rappresentanza e, successivamente, all'interno di ciascuno dei settori economici individuati, la considerazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative ai fini delle designazioni.

Ne consegue che il decreto impugnato, nella parte in cui tra i rappresentanti dei datori di lavoro, accanto a un esponente del settore industriale e ad uno del settore agricolo, ha nominato un esponente del movimento cooperativo, in considerazione "della sua notevole importanza nella provincia sotto il profilo sociale, economico, finanziario e occupazionale" estromettendo il rappresentante del settore del commercio appare viziato, avendo disatteso i principi sopra enunciati (cfr. in aderenza a detti principi CdS, Sez. VI 16 maggio 1995 n. 459).

Parte appellante contrasta tale conclusione rilevando che il termine "movimento cooperativo", contrariamente a quanto affermato in sentenza, non è un movimento che "in sé considerato, non costituisce e non rappresenta né un settore economico, né un'attività produttiva, bensì una particolare configurazione di impresa operante all'interno di vari settori economici (industria, agricoltura, commercio, servizi) ma è "espressione e definizione generale utilizzato per designare il complesso delle organizzazioni cooperative che operano nei diversi settori economici. e cioè le "associazioni rappresentative di numerose imprese operanti nei diversi settori economici di attività produttive mantenendo comunque autonomia ai singoli soggetti e cioè alle varie associazioni rappresentative", che si pongono come organizzazioni sindacali in relazione ai singoli settori per il quale venga richiesta assistenza dalle singole cooperative.

L'argomento non appare consistente: la normativa citata non consente di privilegiare determinati soggetti economico-imprenditoriali prescindendo dall'individuazione dei settori economici più rilevanti per i fini in questione e, al loro interno, delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Ed invero, è irrilevante l'asserita prevalenza delle organizzazioni sindacali del movimento cooperativo quali rappresentanti dei datori di lavoro nel settore dell'agricoltura, che dispone nel comitato di un proprio rappresentante e non riguarda affatto il settore del commercio di cui è questione.

Né per le considerazioni svolte, può accedersi alla tesi, prospettata da parte appellante col secondo ordine di censure, che la valutazione della rappresentatività richiesta dalla legge debba essere riferita al complesso dei settori economici, e quindi valutata in rapporto alla realtà economico-sociale della provincia.

Le disposizioni dell'art. 35 più volte citato, che indicano ai fini della ripartizione "i settori economici" (e non, in tesi, "ogni singolo settore") e prevedono la designazione delle rispettive "organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia" non possono essere considerate avulse dalla ratio della disposizione, che mira ad identificare i componenti del collegio non quali mandatari delle organizzazioni che li esprimono, poiché essi, una volta confluiti nell'organo collegiale acquistano una rilevanza autonoma (rispetto all'associazione o autorità che li ha designati) in quanto perdono la veste di parte al fine di assicurare la più proficua e conveniente gestione dell'Ente cui appartiene il collegio, (cfr CdS, Sez. VI, 25 maggio 1993, n. 383) in ragione appunto della qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, come previsto dal comma 3, dell'articolo 35 del D.P.R. 639/70.

Per le ragioni esposte, e con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti; in ordine agli appelli riuniti:

- il ricorso n. 6425/96 è dichiarato irricevibile

- il ricorso n. 7156/96 è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese per entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:

- dichiara irricevibile il ricorso n. 6425/96;

- respinge il ricorso n. 7156/96 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i giudizi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunito nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Giuseppe ROXAS Consigliere Est.

Depositata in segreteria in data 30 dicembre 2002.

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