CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 20 febbraio 2002 n. 1067 - Pres. Schinaia, Est. Chieppa - Consorzio cooperative costruzioni ed Intini Angelo s.r.l. (Avv.ti Penta e Medugno) c. Autorità portuale di Taranto (Avv. Stato Rago), Impresa Ing. Sparaco Spartaco s.p.a. (Avv.ti Romano e Cugurra) - (conferma T.A.R. Puglia- Lecce, Sez. I, 2-10-2000, n. 339).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Contatti della P.A. - Gara - Offerta anomala - Verifica - Rinnovazione in esecuzione di sentenza TAR - Nuovo ricorso giurisdizionale - Atti diversi da quelli rinnovati - Impugnabiltà - Esclusione.
Nell'ambito dei contratti della P.A., qualora il TAR con sentenza abbia disposto la rinnovazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, poiché quest'ultimo era avvenuto senza l'instaurazione di un formale contraddittorio tra le imprese intervenute nella gara, e la commissione giudicatrice abbia riconfermato il precedente giudizio di anomalia dell'offerta, sono inammissibili le censure formulate in un nuovo ricorso al giudice amministrativo di prime cure che investano atti diversi da quelli rinnovati a seguito del primo annullamento giurisdizionale.
FATTO
Con il ricorso in appello in epigrafe il Consorzio cooperative costruzioni e la Intini Angelo s.r.l., hanno chiesto l'annullamento della sentenza n. 3391/2000 con la quale il Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti della procedura di licitazione privata per la realizzazione di opere infrastrutturali, finalizzate alla riqualificazione e all'ammodernamento del piazzale di stoccaggio containers del Molo Polisettoriale di Taranto
L'appello viete proposto per i seguenti motivi:
1) erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità delle censure proposte avverso atti diversi da quelli con cui la procedura di gara è stata rinnovata a seguito della sentenza dello stesso Tar n. 1529/2000, con conseguente necessità di esaminare la questione della illegittimità del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, in quanto effettuato sulla base del solo modello prezzi, pur trattandosi di appalto a corpo, come già ritenuto dal Tar nel citato precedente sulla stessa questione.
2) illegittimità della procedura per la mancata messa a disposizione da parte della stazione appaltante del computo metrico estimativo (censura che non deve ritenersi riferita agli atti di indizione della gara, ma alla erronea applicazione degli stessi).
3) illegittimità dell'impugnato giudizio di anomalia, fondato sul solo raffronto dalle quantità ricavabili dal modello prezzi (viene evidenziata anche la contraddittorietà sul punto della sentenza di primo grado).
4) illegittima mancata conformazione della P.a. alla sentenza n, 1529/2000 dello stesso Tar.
L'amministrazione intimata e l'impresa aggiudicataria si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la procedura di gara, come rinnovata dalla P.a. in seguito alla sentenza n, 1529/2000 dello stesso TAR Puglia. Per la realizzazione di opere infrastrutturali, finalizzate alla riqualificazione e all'ammodernamento del piazzale di stoccaggio containers del Molo Polisettoriale di Taranto.
Con la precedente sentenza, confermata in data odierna dalla Sezione, il Tar aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna appellante contro i menzionati atti della procedura di gara, rilevando che il sub-procedimenti di verifica dell'anomalia dell'offerta doveva avvenire in contraddittorio con l'impresa interessata e che inoltre la natura a corpo dell'appalto comportava la necessità che il suddetto contraddittorio investisse sia l'entità percentuale del ribasso, sia successivamente l'indicazione delle quantità ricavabili dal modello prezzi.
Rinnovata la procedura la Commissione ha confermato il giudizio di anomalia dell'offerta proposta dall'odierna appellante, aggiudicando la gara alla controinteressata; il ricorso proposto dall'impresa esclusa a causa dell'anomalia dell'offerta è stato respinto dal Tar con l'impugnata sentenza.
Il Tar ha ritenuto inammissibili le censure proposte avverso atti diversi da quelli rinnovati a seguito dell'annullamento giurisdizionale citato.
Tale statuizione deve essere condivisa in linea generale, potendo il ricorrente in primo grado contestare solo quegli aspetti della procedura di gara, la cui illegittimità e la cui lesività sono emerse solo a seguito della rinnovazione della procedura.
Con riguardo ai motivi proposti nel giudizio definito con la precedente sentenza, si rileva che ciò che vincola l'amministrazione e l'ambito del presente giudizio è l'annullamento del primo sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nei limiti dei motivi accolti, restando preclusa la riproposizione in questa sede di censure non esaminate in quanto assorbite nel presente giudizio (l'eventuale non piena satisfattività del precedente annullamento doveva in ipotesi essere fatta valere con i previsti strumenti processuali in quel processo).
Ciò chiarito, deve ritenersi ammissibile nei limiti che seguono, ma infondato, il motivo relativo all'illegittimità del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, in quanto effettuato sulla base del solo modello prezzi, pur trattandosi di appalto a corpo.
Fermo restando che l'allegazione del modello prezzi non muta la natura dell'appalto a corpo e che il giudizio di anomalia deve fondarsi in prima battuta sull'offerta complessiva presentata, si osserva che in sede di rinnovazione della gara la valutazione dell'anomalia è avvenuta sia sulla base del ribasso complessivo offerto (40,593%), sia con riguardo alle singole quantità come risultanti dal modello prezzi.
Dalla relazione del 5-4-2000 si evince infatti che la Commissione ha rinnovato la procedura ottemperando alle statuizioni della precedente sentenza: verificando l'anomalia sia nel complesso che nelle singole voci (c. pag. 11).
Tale circostanza conduce a ritenere infondato anche l'ultimo motivo di appello, relativo alla mancata conformazione della P.a. alla sentenza n. 1529/2001, in quanto l'amministrazione, come evidenziato, ha dato corretta esecuzione alla sentenza, dalla quale non derivava certo il divieto di valutare le voci del modello prezzi, ma solo l'obbligo di procedere in prima battuta ad un giudizio sull'anomalia dell'offerta considerata nel complesso, trattandosi di appalto a corpo (oltre che a rispettare il contraddittorio, come avvenuto).
Tale natura dell'appalto non esclude infatti che l'amministrazione possa richiedere di specificare i singoli elementi dell'offerta, al fine di non snaturare l'appalto a corpo, ma di consentire una attenta verifica delle giustificazioni, proprio nelle ipotesi, quali quella di specie, in cui dall'offerta complessiva emergono concreti elementi di anomalia (sarebbe altrimenti precluso all'amministrazione comprendere in che modo l'impresa sia pervenuta ad un forte ribasso).
2. E' invece inammissibile il motivo relativo all'illegittimità della procedura per la mancata messa a disposizione da parte della stazione appaltante del computo metrico estimativo.
L'art. 5 del Capitolato Speciale, non espressamente impugnato nel presente giudizio, prevedeva che non facesse parte degli allegati al contratto il predetto computo metrico.
La censura sollevata non è proposta avverso i provvedimenti applicativi degli atti con cui la gara è stata indetta, ma proprio avverso questi ultimi senza che questi siano stati tempestivamente impugnati e senza che si tratti di questione attinente alla rinnovazione degli atti gara, oggetto del presente giudizio, come già detto.
Peraltro, si rileva che l'assenza del computo metrico non ha in alcun modo inciso sulla posizione della ricorrente non solo per la parità di condizioni sul punto tra tutti i concorrenti, ma soprattutto per il fatto che gli elementi di cui si lamenta l'assenza erano chiaramente ricavabili dagli elaborati progettuali messi a disposizione.
3. Le considerazioni svolte conducono a ritenere infondato anche l'ulteriore motivo relativo all'illegittimità dell'impugnato giudizio di anomalia, fondato sul solo raffronto delle quantità ricavabili dal modello prezzi (viene evidenziata anche la contraddittorietà sul punto della sentenza di primo grado).
Come si può desumere dalla citata relazione della Commissione, quest'ultima ha svolto un articolato lavoro per verificare le giustificazioni dell'impresa sia con riferimento all'offerta complessiva, sia con riguardo alle voci del modello prezzi.
Il giudizio negativo espresso risulta non solo fondato su un'attenta istruttoria, ma anche motivato in modo del tutto esauriente e privo di vizi di logicità e ragionevolezza.
E' evidente peraltro l'inammissibilità di modifiche progettuali da parte dell'impresa appellante non consentite dalla lex specialis della gara e ritenute quindi dalla Commissine non idonee a giustificare il ribasso.
4. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Alla soccombenza delle parti ricorrenti seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura identificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna le parti appellanti alla rifusione, in favore dell'impresa appellata e dell'Autorità portuale, delle spese di giudizi, liquidate nella complessiva somma di Lire 4.000.000 (EURO 2065,83), oltre Iva e C.P. per ciascuna parte.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20-11-2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI - riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia - Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere Est.
Depositata il 20 febbraio 2002.