CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 8 gennaio 2003 n. 2 - Pres. Giovannini, Est. Romeo - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Avv. Stato Giacobbe) c. Delfino (Avv. Palermiti) - (annulla T.A.R. Calabria, sez. di Reggio Calabria, sent. 13 gennaio 1997, n. 23).
Pubblico impiego - Comando o distacco - Conferimento o cessazione della posizione di comando - Hanno natura ampiamente discrezionale - Cessazione del comando in relazione a comportamenti di possibile rilevanza penale del dipendente comandato - Legittimità.
Sia il provvedimento di comando di un pubblico dipendente, che il provvedimento che ne dispone la cessazione, hanno natura ampiamente discrezionale; in particolare, il carattere ampiamente discrezionale dell'atto che dispone la cessazione del comando comporta che la cessazione possa essere legittimamente disposta in occasione (o a seguito) dell'accertamento di comportamenti di possibile rilevanza penale oltre che amministrativa del dipendente pubblico comandato (1).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1983 n. 525, in Foro amm. 1983, fasc. 11 ed in Cons. Stato 1983, I, 1184, secondo cui "il provvedimento di comando viene disposto nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione: altrettanto discrezionale deve ritenersi la revoca del comando, che è sufficientemente motivata dell'amministrazione di appartenenza con riferimento alle incrementate esigenze di lavoro, agli intervenuti collocamenti a riposo di altri dipendenti e ad indifferibili ed urgenti esigenze di servizio".
V. anche T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 9 ottobre 2001, n. 4522, in Foro amm. 2001 fasc. 10, secondo cui "l'assenza di un'aspettativa giuridicamente qualificata alla conservazione del comando non consente di applicare criteri di tipo paraconcorsuale, in base ai quali sindacare le scelte effettuate relativamente alla revoca del comando di solo alcune delle unità impegnate".
FATTO e DIRITTO
1.- Il TAR Reggio Calabria, con la sentenza appellata, ha annullato il provvedimento con il quale il Ministero del Lavoro ha disposto la cessazione del comando della ricorrente con decorrenza 1° gennaio 1996, accogliendo la censura di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, formulata con i motivi aggiunti.
Appella l'Amministrazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Resiste l'interessata, contestando la fondatezza dell'appello.
All'udienza dell'8 ottobre 2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.- Il primo giudice, muovendo dalla premessa che l'istituto del comando è disposto per esigenze di servizio ovvero in presenza di specifica competenza, ha riconosciuta fondata la censura di eccesso di potere, perché la mancata proroga del comando è dovuta a presunti comportamenti di rilevanza penale ed amministrativa della ricorrente, e perché, nonostante il carico di lavoro nella sezione staccata di Bova Marina fosse rimasto invariato, è stata disposta la cessazione del comando, che era stato concesso per esigenze di servizio.
L'appello è fondato.
Deve condividersi la tesi della Avvocatura dello Stato che rileva il carattere ampiamente discrezionale sia del provvedimento di comando sia del provvedimento che ne dispone la cessazione.
Questo carattere ampiamente discrezionale dell'atto che ha disposto la cessazione del comando, comporta che non possa essere considerato sintomo di eccesso di potere il fatto che quest'ultimo sia stato emanato in occasione (o a seguito) di accertamenti che avrebbero rilevato comportamenti di possibile rilevanza penale oltre che amministrativa a carico della ricorrente.
Tale contingenza ha indotto il Direttore dell'U.P.L.M.O. di Reggio Calabria a riconsiderare le esigenze di servizio della Sezione di Bova Marina (nota del 22.11.1995) e a ravvisare la superfluità dell'impiego di due unità lavorative in posizione di comando rispetto al carico funzionale di detta Sezione, per il quale sono stati ritenuti sufficienti i quattro dipendenti di ruolo del Ministero del Lavoro.
L'appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe. Compensa le spese
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere Est.
Depositata in segreteria in data 8 gennaio 2003.