CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza
8 gennaio 2003 n. 5 - Pres. Giovannini, Est. de Nictolis - Ministero dei trasporti e della navigazione (Avv. Stato G. Ajello) c. Del Giudice (n.c.) e con l'intervento adesivo di Circumvesuviana s.r.l. (Avv. D. Sica) - (conferma T.A.R. Campania-Napoli, sez. I, 6 dicembre 1996, n. 597).1. Giustizia amministrativa - Appello - Notifica - Va eseguita presso il domicilio eletto - Modifica dello studio del procuratore presso il quale era stato eletto domicilio - Non comunicata all'altra parte - Non può comportare l'irricevibilità dell'appello ove la notifica sia stata reiterata nel nuovo domicilio, anche se dopo la scadenza del termine di appello.
2. Pubblico impiego - Trattamento di fine rapporto - Base di calcolo - E' di regola costituita dalla retribuzione normale - Indennità di presenza - Va computata - Ragioni.
1. L'art. 330 c.p.c., cui fa rinvio l'art. 28 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, indica rigorosamente i luoghi in cui l'appello deve essere notificato, ma li individua sulla base delle indicazioni rese dalla parte interessata in sede di notificazione della sentenza o nel giudizio di primo grado, per cui ogni variazione di tali luoghi deve essere portata a conoscenza dell'altra parte; qualora la notificazione effettuata in uno dei luoghi predetti sia rimasta infruttuosa per mancanza della comunicazione del mutamento ma sia reiterata nel nuovo domicilio del procuratore costituito, ancorché dopo la scadenza del termine breve, l'appello non può essere dichiarato tardivo (1).
2. Nel caso in cui il CCNL preveda che, ai fini della liquidazione del trattamento di fine lavoro, debba essere computata la «retribuzione normale», nella quale include, oltre alle voci espressamente indicate, anche «le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo», tra tali competenze deve farsi rientrare anche l'indennità di presenza, caratterizzata dalla regolarità e dalla indefettibilità della corresponsione, in costanza dello svolgimento dell'attività lavorativa, e da considerarsi, quindi, fissa e continuativa, a nulla rilevando marginali oscillazioni, con riferimento alle normali vicende cui va incontro l'effettiva presenza in servizio in ciascun periodo di paga.
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(1) Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5236 e sez. VI, 24 settembre 1996, n. 1259, in Il Cons. Stato 1996, I, 1386, secondo cui l'art. 330 c.p.c., al quale fa rinvio l'art. 28 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, prescrive rigorosamente i luoghi in cui l'appello deve essere notificato, ma li individua sulla base delle indicazioni rese dalla stessa parte interessata in sede di notificazione della sentenza o nel giudizio di primo grado, per cui ogni variazione di tali luoghi deve conseguentemente essere portata a conoscenza dell'altra parte a modifica della precedente dichiarazione; peraltro, qualora la notificazione fatta nei luoghi predetti sia rimasta infruttuosa per mancanza della comunicazione del mutamento ma sia reiterata nel nuovo domicilio del procuratore costituito, ancorché dopo la scadenza del termine breve, l'appello non può essere dichiarato tardivo.
Alla stregua del principio nella specie la Sez. VI, dato atto che l'amministrazione aveva provveduto a notificare l'appello tempestivamente presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado e che tale notificazione non era andata a buon fine (per avere, nel frattempo, detto procuratore trasferito il proprio studio, senza che di tale evento avesse dato notizia a controparte all'atto di notificazione della sentenza), ha ritenuto ricevibile l'appello anche se la notifica presso il nuovo domicilio del procuratore costituito era avvenuta dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'appello.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 1992 l'odierno appellato, dipendente della società strade ferrate meridionali - SFM (cui è subentrata la Gestione governativa Circumvesuviana), cessato dal servizio il 31 ottobre 1987, chiedeva al T.A.R. per la Campania l'accertamento del suo diritto a vedersi computare, ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto, per il periodo fino al 31 maggio 1982, alcuni emolumenti aventi, asseritamente, carattere di continuità.
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva la maggior parte delle pretese del ricorrente, accogliendo il gravame solo con riguardo al computo dell'indennità di presenza.
2. Avverso questo capo di decisione hanno proposto appello il Ministero dei trasporti e la Gestione governativa Circumvesuviana, lamentando che il T.A.R. avrebbe fatto ricorso al concetto di retribuzione disciplinato dagli artt. 2120 e 2121 c.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, laddove, nella specie, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, tali norme dovrebbero considerarsi recessive rispetto alla disciplina del CCNL del 23 luglio 1976, che non comprende, nel concetto di retribuzione normale, l'indennità di presenza.
3. Va in via pregiudiziale verificata la ricevibilità dell'appello, che risulta notificato oltre il termine breve di decadenza decorrente dalla data di notificazione della sentenza.
Risulta dagli atti che l'amministrazione aveva provveduto a notificare l'appello tempestivamente presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado. Ma tale notificazione non era andata a buon fine, per avere, nel frattempo, detto procuratore trasferito il proprio studio, senza che di tale evento avesse dato notizia a controparte all'atto di notificazione della sentenza.
Come questo Consesso ha più volte affermato (C. Stato, sez. VI, 24 settembre 1996, n. 1259; C. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5236), l'art. 330 c.p.c., cui fa rinvio l'art. 28, L. TAR, individua prescrive rigorosamente i luoghi in cui l'appello deve essere notificato, ma li individua sulla base delle indicazioni rese dalla parte interessata in sede di notificazione della sentenza o nel giudizio di primo grado, per cui ogni variazione di tali luoghi deve essere portata a conoscenza dell'altra parte; qualora la notificazione effettuata in uno dei luoghi predetti sia rimasta infruttuosa per mancanza della comunicazione del mutamento ma sia reiterata nel nuovo domicilio del procuratore costituito, ancorché dopo la scadenza del termine breve, l'appello non può essere dichiarato tardivo.
4. Passando all'esame del merito, giova premettere che la decisione appellata, ha sancito l'obbligo della Gestione governativa Circumvesuviana di comprendere, nella base di calcolo della quota di trattamento di fine rapporto, maturata dall'interessato fino al 31 maggio 1982 (secondo la disciplina prevista prima della riforma di cui alla L: 29 maggio 1982, n. 297), l'indennità di presenza introdotta con l'accordo nazionale del 21 maggio 1981, sul rilievo che tale voce costituirebbe una competenza accessoria a carattere obbligatorio, continuativa ed anche fissa nell'an, con la sola variabilità dell'ammontare, connessa con l'atteggiarsi concreto della presenza in servizio nei singoli periodi retributivi.
Tale natura renderebbe ininfluente la mancata espressa previsione di tale voce tra quelle costituenti la retribuzione normale ad opera del CCNL del 23 luglio 1976, anche in considerazione della prevalenza da attribuirsi alla previsione civilistica dell'art. 2121 c.c., nel testo previgente (che faceva menzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine lavoro, solo della continuità dei compensi), rispetto alla eventualmente divergente disciplina pattizia.
4.1. Parte appellante, nel contestare le argomentazioni del primo giudice, sottolinea che, per costante giurisprudenza, la natura pubblicistica del rapporto di impiego dei dipendenti delle Gestioni ferroviarie governative, renderebbe recessiva la disciplina civilistica in materia di trattamento di fine rapporto, in presenza della diversa regolamentazione apprestata da norme speciali, sicché, nella specie, dovrebbe aversi riguardo esclusivamente al concetto di <<retribuzione normale>> individuato nel CCNL del 1976, comprendete la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali nonché le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio, e le quote conglobate di caro pane, fra cui dovrebbe farsi rientrare anche l'indennità di presenza, non predeterminabile, in quanto strettamente legata alla prestazione effettuata.
4.2. L'appello è infondato.
Invero, il principio secondo il quale nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 2120 c.c. viene in evidenza solo se la materia non sia diversamente regolata da norme speciali, appare inconferentemente invocato dall'Avvocatura dello Stato, con riferimento al caso di specie, dal momento che il CCNL del 1976 - che disciplina il rapporto di lavoro de quo - prevede che, ai fini della liquidazione del trattamento di fine lavoro, debba essere computata la <<retribuzione normale>>, nella quale include, oltre alle voci espressamente indicate, anche <<le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo>>.
Ora, tra tali competenze, come giustamente affermato dal primo giudice, deve farsi rientrare anche l'indennità di presenza, caratterizzata dalla regolarità e dalla indefettibilità della corresponsione, in presenza dello svolgimento dell'attività lavorativa, e da considerarsi, quindi, fissa e continuativa, a nulla rilevando marginali oscillazioni, con riferimento alle normali vicende cui va incontro l'effettiva presenza in servizio in ciascun periodo di paga.
Non vi è dunque, ragione, per escludere tale emolumento (del resto, pacificamente ritenuto computabile, dall'amministrazione, successivamente al 31 maggio 1982) dal computo del trattamento di fine lavoro anche per il periodo anteriore a tale data.
Quanto all'osservazione di parte appellante circa la difficoltà di un calcolo esatto della quota computabile in relazione alla possibile non significatività dell'ultimo periodo di retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine lavoro, va osservato che tale questione, già affrontata dalla giurisprudenza in relazione ad altre voci aventi analoghe caratteristiche, va risolta imputando al maggio 1982 un dodicesimo dell'indennità di presenza relativa all'anno precedente, che costituisce la quota di riferimento stabile al di là delle variazioni contingenti.
5. Per le considerazioni esposte, l'appello deve essere respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2002, con la partecipazione di:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere Est.
Depositata in segreteria in data 8 gennaio 2003.