CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 4 aprile 2003 n. 1752
- Pres. Giacchetti, Est. Cafini - Ministero della Pubblica Istruzione (ora dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) (Avv. Stato Vessichelli) c. Passarelli (Avv. Salazar) - (annulla T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, sent. 13 maggio 1996, n. 522).1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Restitutio in integrum - Ai fini economici - Nel caso di annullamento in s.g. di provvedimento di interruzione del rapporto - Spetta - Nel caso di mancata nomina - Non spetta.
2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Diritto alla retribuzione - Nel caso di nomina ora per allora del pubblico dipendente - Ove non vi sia stata alcuna prestazione lavorativa - Non spetta.
1. La restituito in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente soltanto nel caso di sentenza che riconosca l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro in corso, e non anche nel caso di giudicato che riconosca illegittimo il diniego di costituzione del rapporto stesso (1).
2. Il diritto alla retribuzione non consegue automaticamente alla nomina nemmeno nel caso in cui questa sia disposta ora per allora in virtù di un giudicato, ma è correlato e subordinato alla prestazione effettiva del servizio, dal momento che le obbligazioni fondamentali gravanti su due soggetti del rapporto (prestazione lavorativa e retribuzione) sono legate da un nesso di stretta corrispettività, sicché al dipendente in tal caso non spetta la restituito in integrum (2).
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(1) Cons. Stato, Ad. Plen.,12 dicembre 1991 n. 10; Sez. VI,1 febbraio 1996, n. 164; 3 ottobre 1996, n. 873; 22 maggio 2000, n. 2967.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 1996, n. 1688.
Alla stregua dei suesposti principi nella specie la Sez. VI ha annullato la sentenza del T.A.R. Calabria secondo cui l'annullamento dell'atto di diniego di nomina comporta la necessità di ripristinare ora per allora, anche sotto il profilo economico, il rapporto di lavoro; ha osservato in contrario la Sez. VI che la declaratoria di illegittimità del diniego di assunzione poteva comportare solo l'assunzione retroattiva sotto il profilo giuridico, ma non anche l'attribuzione di compensi per prestazioni mai effettuate.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto il 12.3.1988 davanti al TAR della Calabria, sezione di Reggio C., il prof. Ettore Passarelli, docente negli istituti artistici statali, chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Ministero della P.I. sulle richieste da lui avanzate con apposito atto stragiudiziale e la declaratoria del diritto ad ottenere le competenze economiche rivendicate, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle stesse oltrechè degli interessi e della rivalutazione monetaria.
A sostegno del gravame deduceva i seguenti motivi:
illegittimità dell'impugnato rifiuto e del comportamento omissivo ed inerte della P.A.; eccesso di potere, sotto i profili della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia;
diritto del ricorrente alle competenze economiche rivendicate.
Con la sentenza in epigrafe il TAR adito accoglieva il ricorso, riconoscendo all'interessato il diritto alla corresponsione degli arretrati retributivi relativi alla posizione di assistente di ruolo alla cattedra di discipline pittoriche per il periodo 1.10.1974 - 9.9.1979, al netto delle somme "aliunde" percepite per lo stesso periodo in costanza di rapporti lavorativi o di altra attività, con rivalutazione monetaria ed interessi.
Contro tale sentenza propone l'odierno appello l'Amministrazione dell'Istruzione rilevandone l'erroneità e chiedendone, quindi, l'annullamento.
L'appellato controdeduce al ricorso e, con memoria datata 30.12.2002, ribadisce le proprie tesi, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna pubblica udienza il ricorso è ritenuto dal Collegio in decisione.
2. Oggetto dell'attuale ricorso è in concreto la sussistenza o meno in favore dell'interessato del diritto (riconosciutogli spettante dai primi giudici) alla corresponsione degli arretrati rivendicati relativamente al periodo 1.10.1974 - 9.9.1979, con interessi e rivalutazione monetaria, in conseguenza degli effetti retroattivi, anche sotto il profilo economico, derivanti dal principio della "restituito in integrum" ritenuto applicabile al suo caso.
Come emerge dagli atti di causa, a seguito della pronuncia in data 1.6.1978 del Capo dello Stato di accoglimento del ricorso straordinario del prof. Passarelli, veniva a questi conferita la nomina a tempo indeterminato, con effetto retroattivo, ad assistente non di ruolo per l'a.s. 1973-1974 presso il Liceo artistico di Cosenza; successivamente il medesimo docente, sulla base di detta pronuncia, era nominato in ruolo ai sensi dell'art.17 della legge n.477 del 1973 a decorrere dall'1.10.1974.
Quindi, poiché il predetto insegnante aveva ricevuto il pagamento delle competenze arretrate per l'a.s.1973-1974 per effetto della pronuncia su detto ricorso straordinario (in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata in materia che nega la restituito in integrum nel caso di giudicato che annulli il diniego di costituzione del rapporto), il medesimo chiedeva all'Amministrazione (Provveditorati agli Studi di Cosenza e Reggio Calabria, Preside dell'Istituto d'Arte di Cosenza) le competenze economiche arretrate a decorrere dall'1.10.1974 e, non avendo l'Amministrazione stessa riscontrato la sua richiesta, adiva il Giudice amministrativo per chiedere, come sopra precisato, l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sul suo atto stragiudiziale nonché l'accoglimento di tutte le richieste in esso indicate.
2.1. Con la sentenza in epigrafe, la pretesa dell'interessato è stata ritenuta fondata dal TAR adito sulla base delle seguenti considerazioni.
Da una parte, perché l'accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato sopra menzionato avrebbe avuto quale effetto immediato la nomina del docente in questione, con efficacia retroattiva, in qualità di assistente non di ruolo per l'a.s. 1973-1974 presso il Liceo artistico di Cosenza ed avrebbe costituito titolo, oltre agli altri richiesti, per l'immissione in ruolo come assistente in materie pittoriche, con efficacia retroattiva dall'1.10.1974, ai sensi dell'art.17 della legge n.477 del 1973 (norma che prevedeva l'immissione in ruolo, quali assistenti, di insegnanti già incaricati a tempo indeterminato e perciò già dipendenti non di ruolo del Ministero), per cui tale nomina non riguarderebbe un'assunzione ex novo di personale esterno all'Amministrazione dell'Istruzione, con la conseguenza che si sarebbe potuta riconoscere nella specie la "restituito in integrum" anche ai fini economici.
Dall'altra, perché la mancata assunzione del ricorrente, quale assistente non di ruolo presso il predetto Liceo nell'a.s. 1973-1974 (e quindi anche la mancata nomina dello stesso quale assistente di ruolo ex art.17 cit.), si sarebbe dovuta imputare unicamente al comportamento dell'Amministrazione, come dimostrato dall'accoglimento del menzionato ricorso straordinario.
Le conclusioni tratte da tali considerazioni erano, quindi, nel senso di ritenere applicabile al caso in esame il principio secondo cui, allorché, in costanza di un rapporto d'impiego pubblico, la mancata nomina o la mancanza di prestazione del servizio ad opera di un pubblico dipendente siano dipese da un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione con annullamento dello stesso in sede giurisdizionale (cui è equiparabile l'annullamento in sede di ricorso straordinario) la nomina del medesimo dipendente deve avere, secondo il generale principio della "restituito in integrum, effetti retroattivi anche sotto il profilo economico.
2.2. Tale tesi dei primi giudici non convince.
Appare evidente, infatti, e ciò non è contestato, che prima della pronuncia di accoglimento del ricorso straordinario suddetto, il ricorrente non aveva alcun rapporto di impiego con l'Amministrazione dell'Istruzione (Liceo artistico di Cosenza) e che il medesimo nell'arco degli anni compresi tra il 1974 e il 1979 non ha svolto servizio effettivo.
Ciò posto, il Collegio è dell'avviso che nella specie non sussistevano i necessari presupposti perché l'Amministrazione, in applicazione del consolidato principio riguardante la restituito in integrum sopra ricordato, potesse accogliere la pretesa dell'interessato alla corresponsione degli arretrati retributivi.
Come evidenziato dalla difesa erariale, è principio consolidato, invero, che la restituito in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente soltanto in caso di sentenza che riconosca l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro in corso, e non anche nel caso di giudicato che riconosca illegittimo il diniego di costituzione del rapporto stesso (Cons. St., Ap. 12.12.1991 n.10; Sez.VI 1.2.1996, n.164; 3.10.1996, n.873; 22.5.2000. n.2967).
E' peraltro pacifico che il diritto alla retribuzione non consegue automaticamente alla nomina nemmeno nel caso in cui questa sia disposta ora per allora in virtù di un giudicato, ma è correlato e subordinato alla prestazione effettiva del servizio, dal momento che le obbligazioni fondamentali gravanti su due soggetti del rapporto (prestazione lavorativa e retribuzione) sono legate da un nesso di stretta corrispettività, sicché al dipendente in tal caso non spetta la restituito in integrum (Cfr. Cons. St., Sez.VI, 7.12.1996, n.1688; Sez.IV, 9.1.2001).
2.3. Appare dunque erronea l'impugnata statuizione di accoglimento dell'originario ricorso, giacché, se può ritenersi che l'annullamento dell'atto amministrativo che fa cessare illegittimamente il rapporto pubblico determina come conseguenza il ripristino del rapporto nella sua pienezza; non può invece, ritenersi, come evidenziato anche dall'Amministrazione, che l'originaria insussistenza di una qualsiasi prestazione tra P.A. e privato comporti, a seguito della pronuncia di illegittimità relativa alla mancata assunzione, oltre che l'assunzione retroattiva agli effetti giuridici anche il conferimento di compensi per prestazioni mai effettuate.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in relazione al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite in relazione al presente grado di giudizio.
Ordina che l'Autorità amministrativa dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2003, con la partecipazione dei seguenti Magistrati:
Salvatore GIACCHETTI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere Est.
Depositata in segreteria in data 4 aprile 2003.