CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 16 aprile 2003 n. 1957
- Pres. Giovannini, Est. Minicone - Ricci (Avv. Moscarini) c. Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Sez. III, 17 marzo 1997, n. 689).Pubblico impiego - Dipendenti IACP - Funzionari - Diritti degli atti pubblici rogati - Non spettano, rientrando le relative attività nelle normali mansioni di lavoro.
Ai funzionari degli Istituti autonomi case popolari non spetta la corresponsione dei diritti di rogito per le funzioni notarili di ricezione e conservazione degli atti posti in essere da detti Istituti con soggetti terzi, atteso che l'attività di ufficiale rogante rientra nelle normali mansioni di lavoro dei funzionari IACP, in quanto correlata al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente.
Rientrando le prestazioni in questione tra i normali ed inderogabili compiti di ufficio ed essendo direttamente collegate all'attività istituzionale dell'Ente, deve ritenersi applicabile ad esse il divieto di percepire corrispettivi oltre l'ordinario trattamento economico (1).
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(1) Cfr. in senso analogo Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 1999, n. 1561, in Riv. giur. edilizia 2000, I, 113 ed in Foro amm. 1999, 2049, secondo cui, in tema di edilizia residenziale pubblica, l'attività di ricezione e di conservazione degli atti di vendita degli alloggi da parte dei funzionari dello Iacp rientra nelle normali mansioni di lavoro in quanto correlata al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente; di conseguenza, deve ritenersi pienamente operante il divieto di percepire corrispettivi oltre l'ordinario trattamento economico".
FATTO
Con ricorso notificato il 22 marzo 1996, l'ing. Carlo Ricci, incaricato delle funzioni di coordinatore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, la delibera in data 23 gennaio 1996, con la quale l'Istituto aveva sospeso gli effetti della precedente delibera n. 12692 del 2 ottobre 1987 relativa alla corresponsione dei diritti rogatori, denunciando la violazione degli artt. 151 e 153 del R.D. n. 1165/38; della delibera n. 12692 del 2 ottobre 1987, del parere della Giunta Regionale della Regione Campania del 3 settembre 1987 n. 5319 e di ogni altra norma e principio in materia di corresponsione dei diritti per l'esercizio delle funzioni roganti, sostitutive di quelle notarili.
Contestualmente l'interessato chiedeva la declaratoria del proprio diritto soggettivo alla percezione delle somme dovute per l'espletamento delle funzioni di ufficiale rogante.
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, in quanto infondato, rientrando la funzione rogante nella normale attività contrattuale dei dipendenti dell'Istituto.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'interessato, reiterando il proprio assunto circa la remunerabilità della specifica funzione, in quanto non rientrante tra le mansioni ordinarie del coordinatore generale.
L'I.A.C.P. di Caserta non si è costituito.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L'appello è infondato.
2. La questione sottoposta all'esame del Collegio è se spetti ai funzionari degli Istituti autonomi case popolari (nella specie al Coordinatore generale dell'Ente) la corresponsione dei diritti di rogito per le funzioni notarili di ricezione e conservazione degli atti posti in essere da detti Istituti con soggetti terzi.
Il giudice di prime cure ha deciso in senso sfavorevole al ricorrente, affermando l'inerenza del compito di ricezione dei contratti alle ordinarie mansioni di ufficio, la cui retribuzione è vincolata al principio di onnicomprensività.
3. L'appellante censura la pronuncia, riproponendo la questione della spettanza o meno dei suindicati compensi alla stregua del dettato normativo, con particolare riferimento agli artt. 151-153 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165.
3.1. Deduce, in sintesi, l'appellante che nessuna norma contemplerebbe tra i compiti propri delle qualifiche dirigenziali quello di ricevere i contratti dell'Ente, trattandosi di attività comportante l'assunzione di particolari responsabilità (di carattere amministrativo, patrimoniale e penale) del tutto estranee a quelle istituzionali.
Né tali compiti potrebbero farsi derivare dal regolamento adottato il 2 aprile 1992, il quale si limiterebbe ad indicare le funzioni roganti tra i compiti del coordinatore generale, senza nulla dire in ordine al relativo compenso, onde, alla fattispecie dovrebbe continuare ad applicarsi la norma primaria contenuta negli artt. 151 e 153 del R.D. 1165/38, che prevede la corresponsione da parte dei terzi (e, quindi, la devoluzione al funzionario) dei diritti per l'attività di ricezione e conservazione degli atti.
4. La tesi non può essere condivisa.
4.1. Quanto alla asserita carenza di disposizioni che contemplino, tra i compiti propri delle qualifiche dirigenziali, quello di ricevere i contratti dell'Ente, è sufficiente richiamare proprio gli artt. 151-153 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, che demandano tale attività ai funzionari dell'Istituto e, pertanto, agli impiegati di più elevato grado fino al direttore generale.
E tali norme sono state, appunto, recepite nel regolamento I.A.C.P., che si limita a specificare che le mansioni di cui trattasi sono affidate al coordinatore generale.
4.2. Ugualmente infondato appare l'assunto, secondo il quale tali disposizioni non escluderebbero il diritto al compenso per l'attività di ufficiale rogante, trattandosi di prestazioni non coperte dal principio di onnicomprensività della retribuzione.
Ed invero, rientrando le prestazioni in questione tra i normali ed inderogabili compiti di ufficio ed essendo direttamente collegate all'attività istituzionale dell'Ente, deve ritenersi applicabile ad esse il divieto di percepire corrispettivi oltre l'ordinario trattamento economico, a nulla rilevando l'inerenza all'attività rogatoria di particolari responsabilità, che rientrano tra quelle facenti carico all'espletamento delle funzioni dirigenziali, per le quali è, appunto, apprestato un particolare compenso, onnicomprensivo (cfr., in ipotesi analoga, Cons. Stato, IV Sez., 21 ottobre 1999, n. 1561).
5. In conclusione, l'attività di ufficiale rogante da parte dei funzionari IACP rientra nelle normali mansioni di lavoro, in quanto correlata al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente.
6. Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Sembra tuttavia equo compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 gennaio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Depositata in segreteria in data 16 aprile 2003.