CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 28 agosto 2001 n. 4530 - Pres. de Lise, Est. Allegretta D'Acunto (Avv. S. Rossi) c. D'Amante ed altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Lazio, Sez. II ter, sent. 22 ottobre 1999 n. 1986).
Elezioni - Elezioni provinciali - Attribuzione dei seggi di consigliere alla minoranza - Disciplina prevista dall'art. 9 L. n. 81/1993 - Va effettuata fra i gruppi di candidati secondo il loro collegamento.
Nelle elezioni provinciali l'attribuzione dei seggi di consigliere alla minoranza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993 n. 81, va effettuata fra i gruppi di candidati secondo il loro collegamento e cioè prendendo a riferimento la somma delle cifre elettorali dei singoli gruppi di candidati facenti parte della medesima coalizione e non la cifra elettorale di ciascun gruppo (1).
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(1) Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2001 n. 4; id., 29 luglio 1997 n. 850; id., 15 gennaio 1997 n. 47; id., 23 novembre 1996 n. 1416; id., 17 maggio 1996 n. 576; id., 19 marzo 1996 n. 290; id. 29 novembre 1995 n. 1657.
Come si ricorda nella motivazione della sentenza in rassegna, con le pronunce giurisprudenziali appena citate si è precisato in particolare che la legge n. 81 del 1993 persegue la stabilità del governo delle amministrazioni locali non solo attraverso l'attribuzione del c.d. premio di maggioranza alla lista o al raggruppamento delle liste collegate col candidato eletto a capo dell'Amministrazione, ma anche con disposizioni intese ad evitare la frantumazione delle minoranze in seno ai consigli, comunali e provinciali, in modo che la compattezza della minoranza si concretizzi in un proficuo contrappeso alla maggioranza, a beneficio del complessivo andamento dell'amministrazione locale.
A ciò aggiungasi l'evidente discrepanza che verrebbe ad aversi tra il collegamento delle liste vincenti e quello delle liste perdenti e, dunque, il diverso trattamento della maggioranza e della minoranza.
FATTO
Quale candidato presidente collegato con un gruppo contraddistinto con il contrassegno Partito Comunista di Rifondazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Latina, tenutasi in data 13 giugno 1999, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'annullamento delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, l'assegnazione dei seggi in base alle cifre elettorali conseguite dai singoli gruppi dei candidati e la sua elezione a consigliere provinciale di Latina.
Deduceva a tal fine violazione e falsa applicazione dell'art. 23, co. 1 e 2, L. 8 marzo 1951 n. 122, dell'art. 9, co. 3 e 7, L. 23 marzo 1993 n. 81 e dell'art. 6 L. 30 aprile 1999 n. 120.
Il Tribunale rigettava il ricorso con sentenza n. 1986 del 13 ottobre 1999, contro la quale l'interessato ha proposto l'appello in esame, contestando le ragioni sulle quali si fonda ed insistendo per l'accoglimento del ricorso di primo grado, con la conseguente proclamazione della sua elezione a consigliere provinciale.
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
Sentito il difensore presente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 13 marzo 2001.
DIRITTO
La questione sostanziale dedotta in giudizio riguarda le modalità di assegnazione dei seggi di minoranza nelle elezioni provinciali a norma dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993 n. 81.
In proposito, non v'è motivo per discostarsi dall'orientamento ormai consolidato (Cons. St., Sez. V, 3 gennaio 2001 n. 4; id., 29 luglio 1997 n. 850; id., 15 gennaio 1997 n. 47; id., 23 novembre 1996 n. 1416; id., 17 maggio 1996 n. 576; id., 19 marzo 1996 n. 290; id. 29 novembre 1995 n. 1657) secondo il quale nelle elezioni provinciali l'attribuzione dei seggi di consigliere alla minoranza, ai sensi della disposizione sopra citata, va effettuata fra i gruppi di candidati secondo il loro collegamento e cioè prendendo a riferimento la somma delle cifre elettorali dei singoli gruppi di candidati facenti parte della medesima coalizione e non la cifra elettorale di ciascun gruppo.
Si è messo in evidenza nelle pronunce giurisprudenziali sopra citate che la legge n. 81 del 1993 persegue la stabilità del governo delle amministrazioni locali non solo attraverso l'attribuzione del c.d. premio di maggioranza alla lista o al raggruppamento delle liste collegate col candidato eletto a capo dell'Amministrazione, ma anche con disposizioni intese ad evitare la frantumazione delle minoranze in seno ai consigli, comunali e provinciali, in modo che la compattezza della minoranza si concretizzi in un proficuo contrappeso alla maggioranza, a beneficio del complessivo andamento dell'amministrazione locale.
Considerazione alla quale è stata aggiunta l'evidente constatazione della discrepanza che verrebbe ad aversi tra il collegamento delle liste vincenti e quello delle liste perdenti e, dunque, del diverso trattamento della maggioranza e della minoranza.
L'infondatezza del gravame quanto alla questione sostanziale, così acclarata, comporta l'inammissibilità per difetto d'interesse delle altre censure, di carattere meramente formale in quanto relative alle modalità di svolgimento delle operazioni presso la Commissione elettorale centrale, al cui eventuale accoglimento dovrebbe conseguire la rinnovazione di tali operazioni, ma pur sempre nel rispetto dei principi sostanziali sopra enunciati ed in applicazione dei quali il ricorrente rimarrebbe, ad ogni modo, non eletto.
Per le considerazioni che precedono, l'appello dev'essere respinto.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituite in giudizio le parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 13 marzo 2001 con l'intervento dei Signori:
Pasquale de Lise - Presidente
Andrea Camera - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Filoreto D'Agostino - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Pasquale de Lise
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il. 28.8.2001.