CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE DEL PUBBLICO IMPIEGO - Parere 5 febbraio 2001 n. 474/2000 - Pres. Quaranta, Est. De Nictolis - Oggetto: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Schirru Anna avverso delibera concernente nomina vincitori selezione pubblica - categorie protette.
Concorso - Riservato e riserve di posti - Scorrimento previsto dall'art. 9, ult. comma, della L. n. 482/1968 - Rispetto delle aliquote percentuali - Necessità - Utilizzazione della graduatoria - Nel caso in cui la categoria sia già satura - Impossibilità.
Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di riserva dei posti di pubblico impiego a favore delle categorie di beneficiari previste dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, l'amministrazione, in caso di mancanza di concorrenti appartenenti ad una categoria, può, in applicazione dell'art. 9 ultimo comma della stessa legge n. 482, utilizzare il meccanismo dello "scorrimento", ma tale meccanismo si deve applicare nel rispetto delle aliquote percentuali previste dal citato art. 9; pertanto, il concorrente appartenente ad una categoria di riservatari che abbia già ottenuto la propria quota di riserva (categoria già satura) non può conseguire la nomina in virtù dello scorrimento, in quanto diversamente verrebbe consentito ad una categoria di riservatari di beneficiare di una quota di posti riservati superiore a quella ad essa spettante, con invasione della quota di riserva assegnata ad altre categorie, e con violazione della regola secondo cui le aliquote percentuali spettanti a ciascuna categoria sono fissate con legge (art. 9, comma 1, L. n. 482 del 1968) e possono essere modificate solo con il procedimento tipizzato stabilito dall'articolo 26 della medesima legge (1).
In sintesi, il meccanismo dello scorrimento non può mai andare a vantaggio delle categorie di riservisti già sature, ma può aver effetto soltanto per quelle non soddisfatte (2).
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(1) Cons. Stato, sez. VI, 16 giugno 1981, n. 300.
(2) Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 1986, n. 204; C. Stato, sez. VI, 19 settembre 1988, n. 1038.
n. prot. Sezione Prima 515/2000
n. prot. Commissione speciale del pubblico impiego 474/2000
La Commissione speciale pubblico impiego
Vista la relazione n. 486 in data 27 gennaio 2000, pervenuta in data 9 maggio 2000, con la quale il Ministero dell'Interno chiede il parere sul ricorso indicato in oggetto;
visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 18 luglio 2000, con il quale l'affare è stato deferito all'esame della Commissione speciale del pubblico impiego;
esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Rosanna De Nictolis;
PREMESSO E CONSIDERATO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto al Ministero competente in data 19 settembre 1995, Schirru Anna impugna la deliberazione del commissario straordinario dell'ERSAT 20 febbraio 1995, n. 9201, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Sardegna del 18 maggio 1995, concernente la nomina in ruolo dei commessi vincitori della selezione pubblica per esami, riservata alle categorie protette di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482.
Deduce la ricorrente di aver partecipato al bando di selezione pubblica in qualità di orfana, e di essere stata in un primo momento nominata in ruolo in prova, in applicazione del meccanismo dello scorrimento, non essendovi riservatari di altre categorie protette.
A seguito di rilievi formulati dalla Regione autonoma Sardegna, l'ERSAT revocava la nomina della ricorrente, in base all'argomento che non poteva trovare applicazione il meccanismo dello scorrimento, in quanto la categoria protetta di appartenenza della ricorrente era già satura.
La ricorrente impugna detto ultimo provvedimento lamentando che lo stesso violerebbe il bando di concorso, che prevederebbe il meccanismo dello scorrimento senza limitazione alcuna, e senza prescrivere, in particolare, che gli appartenenti ad una determinata categoria protetta possano fruire dei posti previsti per altra categoria, e non coperti, solo se la categoria di provenienza non sia già satura.
2. La questione di diritto oggetto del presente ricorso concerne l'interpretazione dell'art. 9, L. 2 aprile 1968, n. 482.
Detta legge è stata interamente abrogata dalla sopravvenuta L. 12 marzo 1999, n. 68, ma è applicabile al caso di specie ratione temporis.
La L. n. 482 del 1968 stabilisce per i datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di assumere un determinato numero di lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette.
L'art. 9, comma 1, della legge in commento indica la ripartizione percentuale tra le varie categorie di riservatari dell'aliquota complessiva di posti da assegnare agli appartenenti alle categorie protette.
Il successivo comma 3 dell'articolo 9 dispone che <<in mancanza di diretti beneficiari, subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie>>.
La norma in commento prevede il meccanismo c.d. dello scorrimento, in virtù del quale se non vi sono beneficiari di una determinata categoria protetta, i posti spettanti a detta categoria possono essere coperti mediante assegnazione ai beneficiari di altra categoria.
3. La questione esegetica su cui la Commissione speciale per il pubblico impiego è chiamata a pronunciarsi è se il meccanismo dello scorrimento possa trovare applicazione solo a favore di appartenenti ad una data categoria protetta che non sia già satura, per essere già stati assegnati tutti i posti spettanti a detta categoria, o se possa trovare applicazione anche a favore di appartenenti ad una data categoria protetta già satura.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è finora espressa in prevalenza a favore della prima soluzione, affermando che ai fini dell'osservanza dell'obbligo di riserva dei posti di pubblico impiego a favore delle categorie di beneficiari previste dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, l'amministrazione, in caso di mancanza di concorrenti appartenenti ad una categoria, può, in applicazione dell'art. 9 ultimo comma stessa legge, utilizzare il meccanismo dello <<scorrimento>>, ma tale meccanismo deve applicare nei limiti delle aliquote previste dal citato art. 9; pertanto, il concorrente appartenente ad una categoria di riservatari che abbia già ottenuto la propria quota di riserva (categoria già satura) non può conseguire la nomina in virtù dello scorrimento, in quanto diversamente verrebbe consentito ad una categoria di riservatari di beneficiare di una quota di posti riservati superiore a quella ad essa spettante, con invasione della quota di riserva assegnata ad altre categorie (C. Stato, sez. VI, 16 giugno 1981, n. 300).
In sintesi, il meccanismo dello scorrimento non può mai andare a vantaggio delle categorie di riservisti già sature, ma può aver effetto soltanto per quelle non soddisfatte (C. Stato, sez. V, 25 marzo 1986, n. 204; C. Stato, sez. VI, 19 settembre 1988, n. 1038).
Da tale soluzione la Commissione speciale per il pubblico impiego ritiene che non ci sia ragione di discostarsi, in quanto la stessa è conforme al dato normativo positivo.
E, invero, da un lato l'art. 9, ultimo comma, pur consentendo il meccanismo dello scorrimento, non tocca le percentuali spettanti a ciascuna categoria protetta, come delineate dal comma 1 del medesimo articolo, con ciò lasciando intendere che lo scorrimento è possibile solo nel rispetto delle varie percentuali.
Tale soluzione emerge con maggiore chiarezza dal successivo articolo 26, in base al quale le aliquote percentuali stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate <<possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18>>.
E' dunque chiaro che le aliquote percentuali fissate dall'art. 9 per ciascuna categoria protetta sono modificabili solo con il procedimento tipizzato dalla legge, e non possono perciò essere alterate dal meccanismo dello scorrimento.
Se, invece, si consentisse, attraverso lo scorrimento, di utilizzare posti di una determinata categoria protetta a favore di appartenenti a categorie già sature, si modificherebbero le percentuali stabilite dalla legge mediante un meccanismo diverso da quello tipizzato.
In conclusione, il ricorso in epigrafe va respinto, in base all'affermazione del seguente principio di diritto: ai fini dell'osservanza dell'obbligo di riserva dei posti di pubblico impiego a favore delle categorie di beneficiari previste dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, l'amministrazione, in caso di mancanza di concorrenti appartenenti ad una categoria, può, in applicazione dell'art. 9 ultimo comma stessa legge, utilizzare il meccanismo dello <<scorrimento>>, ma tale meccanismo deve applicare nel rispetto delle aliquote percentuali previste dal citato art. 9; pertanto, il concorrente appartenente ad una categoria di riservatari che abbia già ottenuto la propria quota di riserva (categoria già satura) non può conseguire la nomina in virtù dello scorrimento, in quanto diversamente verrebbe consentito ad una categoria di riservatari di beneficiare di una quota di posti riservati superiore a quella ad essa spettante, con invasione della quota di riserva assegnata ad altre categorie, e con violazione della regola secondo cui le aliquote percentuali spettanti a ciascuna categoria sono fissate con legge (art. 9, comma 1, L. n. 482 del 1968) e possono essere modificate solo con il procedimento tipizzato stabilito dall'articolo 26 della medesima legge.
P.Q.M.
Esprime parere per la reiezione del ricorso straordinario.
Visto
Il Presidente della Commissione
Alfonso Quaranta