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n. 3-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE DEL PUBBLICO IMPIEGO - Parere 5 febbraio 2001 n. 475/2000 - Pres. Quaranta, Est. Lodi - Oggetto: Ministero della giustizia. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. Giuseppe DE LUISI per l'annullamento delle determinazioni relative al diniego del congedo ordinario per il periodo di sospensione dal servizio.

Pubblico impiego - Sanzione disciplinare - Che non copra il periodo di sospensione cautelare dal servizio - Restitutio in integrum - Spetta.

Pubblico impiego - Sanzione disciplinare - Che non copra il periodo di sospensione cautelare dal servizio - Restitutio in integrum - Limiti - Emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro - Spettano - Competenze accessorie che presuppongono l'effettiva prestazione di un'attività lavorativa (in particolare il compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali) - Non spettano.

Le disposizioni relative alla restitutio in integrum, originariamente previste dall'art. 97, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, debbono sempre trovare applicazione in favore del dipendente pubblico sospeso dal servizio quando la sanzione disciplinare irrogata non risulti idonea a coprire adeguatamente il periodo di sospensione cautelare (1). In tale situazione, quindi, come specificato dalla citata norma di legge, va riconosciuto all'impiegato il diritto "a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto".

La formulazione dall'art. 97, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 porta, peraltro, a concludere che, in concreto, possono essere attribuiti al dipendente solo gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro ed aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando escluso ogni tipo di competenza accessoria che presupponga l'effettiva prestazione di un'attività lavorativa ed in particolare il compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali non goduti dal pubblico dipendente, tenuto conto che, come emerge dall'art. 36 del D.P.R. n. 3 del 1957, e dalle successive norme in materia, "il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio" e la durata del congedo è commisurata, appunto, alla durata del servizio effettivamente prestato (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Comm. spec. p.i., pareri 13 luglio 1998 n. 402 e 13 dicembre 1999 n. 460.

(2) V. in tal senso Cons. Stato, Sez. III, parere 15 ottobre 1988, n. 1127/88, secondo cui, nel caso di mancata prestazione del servizio, viene meno la causa stessa del congedo ordinario (e conseguentemente del relativo compenso sostitutivo), non rendendosi in tale ipotesi necessario il recupero, mediante il godimento di un periodo di ferie, delle energie psico-fisiche logorate per effetto dell'attività lavorativa; in senso conforme v. anche Cons. Stato Sez. V, 6 dicembre 1988, n. 790; T.A.R. Lazio Sez. II, 23 dicembre 1988, n. 1735; T.A.R. Umbria 30 gennaio 1993, n. 18.

 

 

N° 698/2000 - Sezione III

N.475 /2000 -Comm. Spec. P.I.

LA COMMISSIONE SPECIALE PER LE QUESTIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 9301, in data 23 marzo 2000, con la quale il Ministero della giustizia chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.475, in data 12 settembre 2000, con cui l'esame dell'affare è stato devoluto alla Commissione speciale per il pubblico impiego;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

Premesso:

Il ricorrente, direttore coordinatore di istituto penitenziario del Ministero della giustizia, è stato sospeso cautelarmente dal servizio dapprima in via obbligatoria, per i giorni 7 - 9 ottobre 1993, in quanto in stato di detenzione, e poi in via facoltativa, per il periodo dal 13 novembre 1993 al 17 agosto 1995.

Avendo egli presentato, in data 8 maggio 1999, richiesta per il riconoscimento delle ferie non godute, l'Amministrazione gli ha risposto con nota n. 4467, del 14 maggio 1999, che il congedo ordinario non spetta per il periodo di sospensione dal servizio.

Il predetto ha quindi proposto ricorso gerarchico - datato 18 maggio 1999 - per l'annullamento di tale atto negativo, facendo presente che l'assenza dal servizio è dipesa da cause estranee alla sua volontà; che egli ha presentato due istanze di revoca della sospensione cautelare e che in quel periodo è stato pure ammalato a causa dei dinieghi, poco motivati, opposti alle anzidette istanze di revoca.

Con provvedimento dirigenziale in data 8 luglio 1999 il ricorso gerarchico è stato respinto sul presupposto che, ai sensi della normativa vigente, è possibile usufruire delle ferie per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa unicamente nelle ipotesi di aspettativa per malattia o di astensione pre e post partum e che, secondo la giurisprudenza, nel periodo di sospensione cautelare viene meno anche la causa del diritto al congedo ordinario, mancando il logorio delle energie psico-fisiche.

Avverso tali determinazioni l'interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto datato 23 novembre 1999, nel quale, sostenendosi che dovevano essere concessi i giorni di congedo ordinario maturati durante il periodo di sospensione cautelare facoltativa (con l'eventuale sottrazione dal computo del solo periodo corrispondente alla durata della sanzione disciplinare irrogatagli, pari a quattro mesi di sospensione dalla qualifica), si deducono vizi di violazione di legge ed in ispecie dell'art 35 (recte: 36) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e norme successive in materia, nonchè vizi di eccesso di potere per disparità di trattamento contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto per altro personale, nella stessa situazione del ricorrente, non sarebbero state adottate misure come la sospensione facoltativa dal servizio, con tutte le conseguenze inerenti, tra cui il dimezzamento dello stipendio, che comporterebbe un disagio psico-fisico tale da giustificare il riconoscimento del diritto al congedo ordinario pure in detto periodo di sospensione dal servizio.

Tali argomentazioni vengono contestate dall'Amministrazione riferente, che si pronuncia per l'infondatezza del gravame.

Considerato:

Rileva preliminarmente la Commissione speciale che sono inammissibili le doglianze con le quali il ricorrente lamenta, in sostanza, un trattamento più severo tenuto nei suoi confronti dall'Amministrazione, la quale non solo lo avrebbe sospeso cautelarmente dal servizio, diversamente da quanto deciso riguardo ad altri dipendenti in situazione analoga a quella dello stesso ricorrente, ma non avrebbe neppure accolto le reiterate istanze di revoca di detta sospensione.

In proposito deve infatti osservarsi che trattasi di vicende estranee alle determinazioni oggetto del ricorso di cui si tratta e che, semmai, potrebbero essere considerate in sede di esame di eventuali contestazioni tempestivamente sollevate dall'interessato con apposita impugnativa.

Le determinazioni impugnate riguardano, propriamente, il diniego del riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto al congedo ordinario per il periodo della sospensione cautelare facoltativa dal servizio, con eventuale detrazione del periodo di quattro mesi, corrispondente alla durata della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica, irrogata al medesimo ricorrente per la vicenda che ha dato luogo alla misura cautelare in questione.

Ritiene il Collegio che la pretesa del ricorrente sia priva di giuridico fondamento.

Questa Commissione speciale ha più volte sottolineato che le disposizioni relative alla "restitutio in integrum" originariamente previste dall'art. 97, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, debbono sempre trovare applicazione in favore del dipendente pubblico sospeso dal servizio quando - come nel caso di specie - la sanzione disciplinare irrogata non risulti idonea a coprire adeguatamente il periodo di sospensione cautelare (cfr. da ultimo pareri n. 402 del 13 luglio 1998 e n. 460 del 13 dicembre 1999).

In detta situazione, dunque, come specificato dalla citata norma di legge, va riconosciuto all'impiegato il diritto "a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto".

La formulazione della norma di cui sopra porta peraltro a concludere che, in concreto, nella situazione in parola possono essere attribuite al dipendente solo gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro ed aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando escluso ogni tipo di competenza accessoria che presupponga l'effettiva prestazione di un'attività lavorativa.

Ad avviso del Collegio tra le anzidette competenze accessorie può farsi correttamente rientrare anche il compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali non goduti dal pubblico dipendente, tenuto conto che, come emerge dall'art. 36 del citato D.P.R. n. 3 del 1957, e dalle successive norme in materia, "il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio" e la durata del congedo è commisurata, appunto, alla durata del servizio effettivamente prestato.

Appaiono pertanto corretti i richiami effettuati dall'Amministrazione alla giurisprudenza, ed in ispecie alla pronuncia della Sez. III del Consiglio di Stato n. 1127/88 del 15 ottobre 1988, intesa a sottolineare che nel caso di mancata prestazione del servizio viene meno la causa stessa del congedo ordinario (e conseguentemente del relativo compenso sostitutivo), non rendendosi in tale ipotesi necessario il recupero, mediante il godimento di un periodo di ferie, delle energie psico-fisiche logorate per effetto dell'attività lavorativa (in senso conforme v. anche: Cons. Stato Sez. V, 6 dicembre 1988, n. 790; T.A.R. Lazio Sez. II, 23 dicembre 1988, n. 1735; T.A.R. Umbria 30 gennaio 1993, n. 18).

Nè alcun rilievo in senso contrario può assumere il fatto che nel caso in questione la mancata fruizione delle ferie, come ampiamente rappresentato dal ricorrente, non sia dipesa dalla sua volontà, ma da un provvedimento autoritativo dell'Amministrazione, atteso che quest'ultimo atto non era in realtà finalizzato ad incidere direttamente sul diritto alle ferie (che è un diritto irrinunciabile ai sensi dell'art. 36 della Costituzione) ma invece sulla prestazione lavorativa da parte del dipendente, ossia su di un elemento che costituisce il presupposto per la fruizione del menzionato diritto, e ciò nell'esercizio di un potere cautelare spettante all'Amministrazione pubblica per la salvaguardia di interessi costituzionalmente tutelati, quali la trasparenza e la correttezza dell'attività amministrativa.

Nessuna rilevanza può attribuirsi, infine, alla circostanza, cui fa cenno il ricorrente, di essere stato ammalato durante il periodo di sospensione dal servizio poichè, a parte la genericità di quanto dal medesimo ricorrente asserito, resta comunque fermo che il recupero dei giorni relativi alle infermità insorte durante le ferie è naturalmente condizionato all'effettiva sussistenza del diritto ad un periodo di ferie, nella specie da ritenersi inesistente.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso in esame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Visto

Il Presidente della Commissione

(Alfonso Quaranta)

Depositato il 5 febbraio 2001.

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