CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 - Pres. Laschena, Est. Costantino - Costa c. Ministero di Grazia e Giustizia - (annulla TAR Piemonte, Sezione I, sentenza n. 999/99 del 20 ottobre 1999).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria composta dai Signori:
Renato Laschena Presidente
Andrea Camera Consigliere
Baccarini Stefano "
La Medica Domenico "
Dubis Klaus "
Piscitello Calogero "
Costantino Salvatore est. "
Paolo Numerico "
Antonio Di Napoli "
Luigi Maruotti "
Pietro Falcone "
Paolo Buonvino "
Claudio Marchitiello "
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 1999,
Visto l'art.21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l'appello proposto dal sig. Costa Enrico rappresentato e difeso dagli avv.ti Guglielmo Dalla Corte e Raffaele Costa con domicilio eletto nello studio del primo in Roma via Fonteiana n. 9;
CONTRO
Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge nei suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12
CON GLI INTERVENTI
ad adiuvandum, proposto da POERIO Antonio e BERTOLETTI Marisa, rappresentati e difesi dal prof. Avv. Franco Gaetano Scoca e Franco Gagliardi La Galla, selettivamente domiciliati presso lo studio dal primo in Roma, Via Paiaiello, n. 55;
ad opponendum, proposto da VECCHI Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Iaccarino, selettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma Via G.D., Romagnoli, n. 119;
PER L'ANNULLAMENTO
dell'ordinanza del TAR PIEMONTE (Sezione 1), n. 999/99 in data 20 ottobre 1999, di rigetto della domanda di sospensione del giudizio di non ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto del Ministero di grazia e giustizia in data 9 dicembre 1988, e, per la declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare, con riserva, alle predette prove scritte;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;
Vista l'ordinanza della Sezione quarta n. 2275/99 del 7 dicembre 1999;
Visti l'intervento ad adiuvandum proposto da POERIO Antonio e BERTULETTII Marisa e quello ad opponendum proposto da VECCHI Francesca;
Udito il relatore Consigliere Costantino Salvatore e uditi altresì per le parti gli avvocati Dalla Corte, Scoca, Gagliardi La Galla, Iaccarino e l'avvocato delle Stato Sandulli;
Vista l'ordinanza con la quale la Sezione quarta - pur dando atto che la posizione del ricorrente (il quale non è stato ammesso a partecipare alle prove scritte del concorso, avendo sbagliato una sola riposta "difficile" alla preselezione mediante quiz) è perfettamente, identica a quella decisa (per lo stesso concorso e per l'identità della situazione del ricorrente a quella della dottoressa Teresa Cofano) dalla stessa Sezione con ordinanza n. 1920 del 28 settembre 1999, o che nello stesso senso si sono pronunciate anche le ordinanze nn. 1769, 1784, da 1902 a 1910, da 1912 a 1915, 1917, 1921, tutte del 28 settembre 1999, nonché le ordinanze da n. 2111 a n. 2114 del 12 novembre 1999 - dubita che sussistano i presupposti della tutela cautelare nei confronti del candidato che abbia commesso un solo errore, anche in relazione al pregiudizio derivante all'amministrazione dell'accresciuto numero dei Candidati e, non reputando di poter far proprio l'orientamento espresso nei citati provvedimenti cautelari, ha deferito la questione all'Adunanza plenaria di questo Consiglio ai sensi degli art. 45, comma 2 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e 71 e ss., R.D. 17 agosto 1907, n. 642, nella considerazione di un possibile contrasto di decisioni della medesima Sezione del Consiglio di Stato e dell'opportunità che sulla questione - di massima importanza - si pronunzi l'Adunanza Plenaria;
rilevato che le considerazioni poste a base dell'ordinanza di rimessione sono individuate
A) per questo attiene al fumus boni iuris nella circostanza che
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 10 novembre 1998 - che dispone l'utilizzo, per lo svolgimento della prova preliminare del concorso a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario, dall'archivio provvisorio avente ad oggetto prove di diritto civile - si è pienamente conformato, in modo pressoché vincolato, al contenuto degli art. 123 bis, 4 comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario, nel testo novellato dall'art. 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché all'art. 17 del medesimo decreto in base al quale, nella fase transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale attestante l'avvenuta formazione: della banca dati ad opera della commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova, preliminare, a autorizzata la creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri contenuti nel decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, che prevede la suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà;
- le censure di irrazionalità del sistema preselettivo informatico si appuntano, nella sostanza, contro la fonte primaria (decreto legislativo n. 398 del 1997), la quale, essendo atto avente forza di legge, non può essere disapplicata dal giudice, essendo il controllo su tali atti accentrato nella Corte costituzionale, sicché appare abnorme la misura cautelare che si traduca nella pratica disapplicazionale della norma di legge sospettata di incostituzionalità (cfr. Cass, Sez. Lav., 12 dicembre 1991, n. 13415; SS. UU. 1 dicembre 1978 n. 5678), specie allorquando, come, nel caso di specie, non sia stata sollevata dal Giudice la questione di costituzionalità;
B) per quanto riguarda il periculum in mora, nel rilievo che - pur prescindendo da ogni rilievo di razionalità circa le caratteristiche del sistema transitorio e da ogni considerazione circa la sua idoneità a dimostrare l'effettiva preparazione del candidato per essere ammesso a sostenere le prove - non appare irrilevante il superamento della preselezione da parte di un numero di candidati largamente superiore alla proporzione prevista per i posti messi a concorso;
CONSIDERATO:
che, nella presente fase cautelare, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi ove ne ricorrano i presupposti con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito al quale il provvedimento cautelale è strumentalmente collegato, il controllo della Corte costituzionale, con effetti orga omnos;
che, in tale contesto, la concessione della misura cautelare (ammissione con riserva), non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, dagli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idoneo ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale; rispetto al quale il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo;
Ritenuto, per le considerazioni che precedono, di dovere confermare l'orientamento espresso con le ordinanze richiamate in premessa;
P.Q.M.
accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma - dell'ordinanza appellata, ammette con riserva l'appellante al concorso di cui sopra.