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n. 11-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 30 novembre 1999 n. 23 - Pres. Laschena, Est. Maruotti - Caterina (Avv. Mazzocco) c. Farro (Avv. Verde) e Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia (Avv.ra Stato) - (annulla le sentenze sentenze del TAR Molise 21 ottobre 1998 nn. 342 e 343).

Elezioni - Operazioni elettorali - Presentazione delle liste - Omessa presentazione di tutti i certificati elettorali entro il termine - Non comporta esclusione della lista.

Ai sensi degli artt. 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, deve ritenersi che, in sede di presentazione delle liste elettorali per elezioni amministrative:

a) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale ai sensi dell'art. 322 ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

b) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune";

c) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

d) qualora il presentatore della lista ne pure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico (1).

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(1) Con la sentenza in rassegna l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto  la questione (rimessa dalla Sezione V con ordinanza n. 862/1999) tendente ad accertare se nelle elezioni amministrative  la consegna dei certificati elettorali dei presentatori di una lista, oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, costituisca o meno una causa di esclusione dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale o provinciale.

Come risulta dalla motivazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria, un primo orientamento (Sez. V, 3 ottobre 1994, n. 1091), aveva ritenuto che gli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 del 1960 non prevedono che, mediante la presentazione di certificati, per i sottoscrittori debba essere dimostrata la qualità di elettori iscritti nelle liste del Comune. Secondo tale primo orientamento, quindi, il giudice amministrativo non avrebbe potuto ravvisare (nella mancata tempestiva presentazione dei certificati elettorali) una causa di esclusione della lista dalla competizione elettorale.

Un orientamento più recente (Sez. V, 24 febbraio 1999, n. 209; Sez. V, 4 febbraio 1997, n. 137), aveva invece affermato che la Commissione deve accertare se la presentazione della lista sia stata sottoscritta dagli elettori del Comune, sulla base della sola documentazione acquisita dal segretario comunale entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, ai sensi dell'art. 32, ottavo comma, del testo unico n. 570 del 1960. Secondo tale secondo (e più recente) orientamento, pertanto, si sarebbe dovuta disporre l'esclusione della lista nel caso in cui entro il termine previsto per la presentazione della lista stessa, non fossero stati depositati anche i certificati elettorali di tutti i sottoscrittori.

L'Adunanza Plenaria ha finito per adottare una soluzione intermedia, affermando che  la omessa presentazione dei certificati elettorali entro il termine di presentazione delle liste non comporta l'esclusione delle stesse, dovendo i presentatori della lista integrare la documentazione o innanzi allo stesso segretario comunale ovvero innanzi alla Commissione elettorale circondariale; quest'ultima sarà tenuta eventualmente a fissare un termine, decorso inutilmente il quale disporrà la ricusazione della lista.

Più precisamente, secondo l'Adunanza Plenaria, nel caso in cui  in sede di presentazione delle liste elettorali per elezioni amministrative non siano stati allegati anche tutti i certificati elettorali dei presentatori della lista:

a) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

b) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune";

c) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

d) qualora il presentatore della lista ne pure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico.

L'orientamento dell'Adunanza Plenaria, sembra rispettoso di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del testo unico n. 570 del 1960 e finisce per evitare soluzioni drastiche (così come avveniva in passato seguendo l'orientamento secondo cui la mancata presentazione dei certificati comportava senz'altro l'esclusione della lista) o pilatesche  (secondo cui la mancata tempestiva presentazione dei certificati elettorali non comporta alcuna conseguenza)  (G.V., 16-12-1999).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in Adunanza Plenaria) ha pronunciato la seguente

Decisione

sul ricorso in appello n. 14 del ruolo dell'Adunanza Plenaria, riguardanti i seguenti ricorsi, riuniti con l'ordinanza di rimessione della Quinta Sezione, n. 862 del 1999:

1) n. 9951 del 1998, proposto dal sig. Giuseppe Caterina, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Mazzocco, presso il cui.studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo Bassi, n. 3,

contro

la signora Anna Farro, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Verde e domiciliata presso la Segreteria della Sezione, in assenza di rituale elezione di domicilio,

e nei confronti

- della Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, del Comune di Isernia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR, per il Molise, 21 ottobre 1998, n. 342, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 442 del 1998;

2) n. 9952 del 1998, proposto dal sig. Giuseppe Caterina, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Mazzocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo Bassi, n. 39 contro i signori Ciro Cardinale, Luigi Mazzuto e Cosmo Izzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Moscato ed Orazio Abbamonte, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. G. Porro n. 8, presso lo studio dell'avv. Orazio Abbamonte,

e nei confronti

- della Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

- del Comune di Isernia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per il Molise, 21 ottobre 1998, n. 343, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 437 del 1998;

3) n. 10172 del 1998, proposto dalla signora Maria Teresa D'Achille, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Panariello e Vincenzo Franco, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Scarpellini n.. 30, presso lo studio dell'avv. Rosanna Panariello,

contro

i signori Ciro Cardinale, Luigi Mazzuto e Cosmo Izzi, non costituitisi in giudizio,

e nei confronti

- della Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia m persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,

- del Comune di Isernia in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per il Molise, 21 ottobre 1998, n. 343, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 437 del 1998;

4) n. 10173 del 1998, proposto dalla signora Maria Teresa D'Achille, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Panariello e Vincenzo Franco, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Scarpellini n. 30, presso lo studio dell'avv. Rosanna Panariello,

contro

i signori Ciro Cardinale, Luigi Mazzuto e Cosmo Izzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Moscato ed Orazio Abbamonte,. ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via G .G. Porro n. 8, presso lo studio dell'avv. Orazio Abbamonte,

e nei confronti

- della signora Anna Farro, non costituitasi in giudizio,

- del sig. Franco Capone, non costituitosi in giudizio,

- della Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi. n. 12,

- del Comune di Isernia., in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per il Molise, 21 ottobre 1998, n. 342, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 442 del 1998;

5) n. 10498 del 1998, proposto dai signori Donato Alberto Gentile e Luigia Altopiedi, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Ugo De Vivo e Italo Spagnuolo Vigorita, ed elettivamente domiciliati in. Roma, al lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio del sig. Grez,

contro

i signori Ciro Cardinale, Luigi Mazzuto e Cosmo Izzi, non costituitisi in giudizio,

e nei confronti

- della signora Anna Farro, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Verde, e domiciliata presso la Segreteria della Sezione, in assenza di rituale elezione di domicilio,

- dei signori Giuseppe Caterina, Gerardo Cafaro, Giuseppe Fidenzio, Cosmo Di Florio, Antonio Tufano, SIvio Lozzi, Luigi Vitullo, Innocenzo Tucci, Aldo Iadanza Lanzaro, Luigi Scarduzio, Alftedo Bove, Antonio Succi, Carlo Onorato, Giovanni Cefalogli, Modestino V. Manuppella, Celestino Voria, Giovanni Sassi, Marcello Furioso, Giuseppe Lombardozzi, Michelangelo Pietrangelo, Camillo Di Pasquale, Vincenzo Colalillo, Antonella Piccoli, Antonio Potena, Camilo Antenucci, Alda Colesanti, Domenico Marracino, Pietro Campellone, Domenico Izzi, Giovanni Fantozzi, Alfredo D'Ambrosio, Luciana Vacca, Maurizio Tomeo, Maria Teresa D'Achille, Angela Perpetua, Nicola Di Ronza, Dante Leva, Giuseppe Galasso, Mariano Bontempo, Paolo Guerra, Antonio Bendato, Giancarlo Di Paolo, Massimo Sterpetti, Luciano Sposato, Franco Capone, non costituitisi in giudizio,

- della Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,

- del Comune di Isernia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi mi giudizio; per la riforma

della sentenza del TAR per il Molise, 21 ottobre 1998, n. 343, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 437 del 1998;

6) n. 10499 del 1998, proposto dai signori Donato Alberto Gentile e Luigia Altopiedi, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Ugo De Vivo e Italo Spagnuolo Vigorita, ed elettivamente domiciliati in Roma, al lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio del sig. Gréz,

contro

la signora Anna Farro, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Verde e domiciliata presso la Segreteria della. Sezione, in assenza di rituale elezione di domicilio,

e nei confronti

- dei signori Giuseppe Caterina, Gerardo Cafaro, Giuseppe Fidenzio, Cosmo Di Florio, Antonio Tufano, Silvio Lozzi, Luigi Vitullo, Innocenzo Tucci, Aldo Iadanza Lanzaro, Luigi Scarduzio, Alfredo Bove, Antonio Succi, Carlo Onorato, Giovanni Cefalogli, Modestino V. Manuppella, Celestino Voria, Giovanni. Sassi Marcello Furioso, Giuseppe Lombardozzi, Michelangelo Pietrangelo, Camillo Di Pasquale, Vincenzo Colalillo, Antonella Piccoli, Antonio Potena, Camilo Antenucci, Alda Colesanti, Domenico Marracino, Pietro Campellone, Domenico Izzi, Giovanni Fantozzi, Alfredo D'Ambrosio, Luciana Vacca, Maurizio Tomeo, Maria Teresa D'Achille, Angela Perpetua, Nicola Di Ronza, Dante Leva, Giuseppe Galasso, Mariano Bontempo, Paolo Guerra, Antonio Bendato, Giancarlo Dì Paolo, Massimo Sterpetti, Luciano Sposato, Franco Capone, non costituitisi in giudizio,

- della Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,

- del Comune di Isernia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per il Molise, 21 ottobre 1998, n. 342, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 442 del 1998;

Visti gli atti di. appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia;

Viste le memorie difensive depositate dai signori Cardinale, Mazzuto e Izzi;

Viste le memorie difensive depositate dalla signora Anna Farro;

Viste le memorie difensive depositate dalla signora Maria Teresa D'Achille;.

Vista l'ordinanza della Quinta Sezione n. 862 del 20 luglio 19999 con cui la decisione degli appelli è stata rimessa all'Adunanza Plenaria;

Vista la memoria depositata dalla signora D'Achille in data 27 ottobre 1999;

Vista la memoria depositata in data 21 ottobre 1999 dai signori Cardinale. Mazzarnuto e Izzi;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Vista l'ordinanza n. 1/99 dell'8 novembre 1999, con cui l'Adunanza Plenaria ha accolto la domanda incidentale del sig. Giuseppe Caterina ed ha sospeso l'esecutività delle impugnate sentenze nn. 342 e 343 del 1998;

Udita la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all'udienza dell'8 novembre 1999;

Uditi gli avvocati Mazzocco, Panariello, Italo Spagnuolo Vigorita e gli avvocati Orazio Abbamonte e Carlo Moscato per i signori Cardinale, Mazzuto e Izzi;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

l. Il giorno 24 maggio 1998 si sono svolte le operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia e per l'elezione del Sindaco.

Il verbale di proclamazione degli eletti è stato impugnato innanzi al TAR per il Molise:

a) dai. signori Ciro Cardinale, Luigi Mazzuto e Cosmo Izzi col ricorso n. 437 del 1998;

b) dalla signora Anna Farro, col ricorso n. 442 del 1998.

I ricorrenti hanno tra l'altro dedotto che è stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale la lista "Noi per la città".

Il TAR per il Molise, con le sentenze nn. 343 e 342 del 1998, ha rispettivamente accolto i ricorsi nn. 437 e 442 del 1998 ed ha annullato integramente il verbale, di proclamazione degli eletti.

2. La sentenza n. 343 del 1998 è stata gravata dal signor Giuseppe Caterina (con l'appello n. 9952 del 1998), dalla signora Maria Teresa D'Achille (con l'appello n. 10172 del 1998) e dai signori Donato Alberto Gentile e Luigia Altopiedi (con l'appello n. 10498 del 1998).

La sentenza n. 342 del 1998 è stata gravata dal signor Giuseppe Caterina (con l'appello n. 9951 del 1998), dalla signora Maria Teresa D'Achille (con l'appello n. 10173 del 1998) e dai signori Donato Alberto Gentile e Luigia Altopiedi (con l'appello n. 10499 del 1998).

Con i loro appelli:

- il signor Caterina ha dedotto, col secondo motivo che la lista "Noi per la città" è stata legittimamente ammessa alla competizione elettorale e, col primo motivo, ha lamentato l'erroneità dell'annullamento integrale delle operazioni elettorali;

- la signora D'Achille ha dedotto che la lista "Noi per la città" è stata legittimamente ammessa alla competizione elettorale;

- i signori Gentile e Altopiedi hanno dedotto che il TAR non avrebbe dovuto disporre l'annullamento integrale delle operazioni elettorali.

Con successive memorie, i signori D'Achille, Gentile e Altopiedi hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

I signori Farro, Cardinale, Mazzuto e Izzi si sono costituiti in giudizio ed hanno depositato scritti difensivi, con cui hanno chiesto la conferma delle gravate sentenze.

La Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia si è costituita nei giudizi n. 9952 e 10173, senza formulare conclusioni.

3. Con l'ordinanza n. 862 del 20 luglio 1999, la Quinta Sezione:

- ha riunito gli appelli;

- ha considerato corretta la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Commissione elettorale circondariale;

- ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria la questione se la consegna dei certificati elettorali dei presentatori di una lista, oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, costituisca o meno una causa di esclusione dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.

In data 21 ottobre 1999, i signori Cardinale, Mazzuto ed Izzi hanno depositato una memoria difensiva, con cui hanno svolto le proprie deduzioni sulla ricostruzione dei fatti accaduti nel corso del procedimento elettorale, hanno illustrato le loro difese ed hanno insistito nelle formulate conclusioni.

In data 27 ottobre 1999, la signora D'Achille ha insistito nelle già formulate conclusioni.

In data 27 ottobre 1999, il sig. Giuseppe Caterina ha depositato una istanza incidentale di sospensione dell'esecutività delle impugnate sentenze.

4. All'udienza dell'8 novembre 1999 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L'Adunanza Plenaria, con l'ordinanza n. del novembre 1999, ha accolto la domanda incidentale ed ha sospeso l'esecutività delle sentenze del TAR per il Molise n. 342 e 343 del 1998.

Considerato in diritto

I. Il giorno 24 maggio 1998 si sono svolte. le operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia e per l'elezione del Sindaco.

Alla competizione elettorale ha partecipato anche la lista "Noi per la città", ammessa dalla Commissione elettorale circondariale del Comune di Isernia.

La Commissione, nella seduta del 26 aprile 1998, ha sentito il presentatore della lista e ne ha disposto l'ammissione, rilevando che:

- i suoi presentatori hanno consegnato al segretario comunale tutta la documentazione richiesta, entro le ore 12 del 25 aprile 1998;

- entro le ore 12 è stata anche effettuata la richiesta dei certificati elettorali dei sottoscrittori della lista;

- alle ore 12,40 dello stesso giorno, i presentatori hanno consegnato al medesimo segretario comunale i certificati elettorali dei sottoscrittori della lista;

- l'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960 non sancisce "espressamente la ricusazione della lista in caso di mancata allegazione dei certificati elettorali" dei sottoscrittori della lista.

Con le sentenze impugnate nn. 342 e 343 del 1998, di identico contenuto, il TAR per il Molise:

a) in accoglimento delle censure degli odierni appellati, ha interpretato la ricevuta rilasciata dal segretario comunale in data 25 aprile 1 998 nel senso che entro le ore 12 sarebbe mancato il deposito non solo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali degli elettori presentatori, ma anche dell'elenco dei presentatori stessi;

b) ha accolto i ricorsi di primo grado ed ha annullato integralmente gli atti del procedimento elettorale e il conseguente verbale di proclamazione degli eletti.

2. Con i sei appelli in epigrafe, entrambe le sentenze sono state gravate dagli odierni appellanti, rispettivamente nella loro qualità di candidati eletti consiglieri comunali e Sindaco.

Con l'ordinanza n. 862 del 1999, la Quinta Sezione di questo Consiglio:

- ha riunito i sei appelli;

- ha considerato corretta la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Commissione elettorale circondariale, rilevando che entro le ore 12 del 25 aprile 1998 non erano stati presentati "i soli certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei soli sottoscrittori";

- ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria la questione se, in considerazione degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 16 maggio 1960 n. 570, la consegna dei certificati elettorali dei presentatori di una lista, oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, costituisca o meno una causa di esclusione dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.

Ritiene l'Adunanza Plenaria che gli appelli siano fondati e vadano accolti.

3. Preliminarmente, vanno esaminate le deduzioni formulate dagli appellati nella memoria. depositata in data 21 ottobre 1999, ed illustrate nel corso dell'udienza di discussione, per le quali:

- sarebbero corrette le statuizioni delle impugnate sentenze, riguardanti la ricostruzione dei fatti accaduti in data 25 aprile 1998 e l'individuazione della documentazione materialmente consegnata entro le ore 12 al segretario comunale;

- l'Adunanza Plenaria dovrebbe pronunciarsi su tutte le questioni controverse tra le parti, ai sensi dell'art. 73, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

4. Tali deduzioni vanno respinte.

L'ordinanza della Quinta Sezione n. 862 del 1999, di rimessione degli appelli all'Adunanza Plenaria:

a) al punto 4 della motivazione, ha valutato la complessiva documentazione acquisita ed ha rilevato che entro le ore 12 del 25 aprile 1998 non sono stati presentati "i soli certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei soli sottoscrittori", così come rilevato nel provvedimento di ammissione della lista, emesso dalla Commissione elettorale circondariale ed impugnato in primo grado;

b) al punto 5 della motivazione, ha rimesso all'Adunanza Plenaria l'esame della portata degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 570 del 1960, in considerazione della giurisprudenza che si è pronunciata al riguardo.

In tal modo, la Quinta Sezione si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 45, secondo comma, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, per il quale "la sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all' Adunanza Plenaria".

Poiché le questioni di fatto sono state decise dalla Quinta Sezione, vanno quindi respinte le deduzioni degli appellati formulate nella loro memoria depositata in data 21 ottobre 1999.

5. Può quindi passarsi all'esame della questione, sollevata con l'ordinanza di rimessione, se la consegna dei certificati elettorali dei presentatori di una lista, oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, costituisca o meno una causa di esclusione dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.

La Commissione elettorale di Isernia ha ammesso alla competizione elettorale la lista. "Noi per la città", ritenendo non necessaria la produzione di tali certificati entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, in quanto poi consegnati al segretario comunale alle ore 12,40 dello stesso giorno.

Gli appellati, con gli originari ricorsi di primo grado, richiamati anche nel corso dei giudizi d'appello, hanno ribadito che la mancata tempestiva produzione dei certificati dei presentatori della lista avrebbe dovuto comportarne l'esclusione.

Come è stato evidenziato nell'ordinanza di rimessione, sulla questione la giurisprudenza della Quinta Sezione si è divisa.

Per un primo orientamento (Sez. V, 3 ottobre 1994, n. 1091), gli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 del 1960 non prevedono che, mediante la presentazione di certificati, per i sottoscrittori debba essere dimostrata la qualità di elettori iscritti nelle liste del Comune. Pertanto, il giudice amministrativo non può ritenere sussistente un onere, che la legge non ha espressamente previsto, né può ravvisare una causa di esclusione dalla competizione elettorale.

Per l'orientamento più recente (Sez. V, 24 febbraio 1999, n. 209; Sez. V, 4 febbraio 1997, n. 13.7), la Commissione deve accertare se la presentazione della lista sia stata sottoscritta dagli elettori del Comune, sulla base della sola documentazione acquisita dal segretario comunale entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, ai sensi dell'art. 32, ottavo conuna, del testo unico n. 570 del 1960. Pertanto, va disposta l'esclusione della lista il cui presentatore entro tale termine finale, non abbia depositato anche i certificati elettorali di tutti i sottoscrittori.

6. Ritiene l'Adunanza Plenaria che la questione vada risolta sulla base del testo degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 570 del 1960.

L'art. 32 dispone:

- al terzo comma, che la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da "elettori iscritti nelle liste del Comune", nel numero sancito dal precedente primo comma;

- all'ottavo comma, che "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione";

- al nono comma, che "il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora délla presentazione, e provvede rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio".

L'art. 33 individua i poteri della Commissione elettorale circondariale, elenca i casi in cui essa ricusa le liste e, al terzo comma, dispone che essa, "entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire nuovamente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite".

Dall'esame di tale normativa, si evince che la Commissione elettorale (come ha osservato la più recente giurisprudenza della Quinta Sezione) deve accertare se, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune".

Poiché la Commissione può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 322 terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del testo unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della Quinta Sezione).

La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ciò comporta che:

- il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale ai sensi dell'art. 322 ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

- il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune";

- nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

- qualora il presentatore della lista ne pure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico.

7. Nel caso di specie, è pacifico (e del resto risulta dalla documentazione acquisita) che il presentatore della lista ha chiesto entro le ore 12 i certificati elettorali, poi consegnati al segretario comunale alle ore 12,40 del 25 aprile 1998 e trasmessi alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale ha ammesso alla competizione elettorale la lista "Noi per la città", perché ha in concreto effettuato la verifica sulla effettiva sussistenza della qualità di elettore dei presentatori della lista, in base alla documentazione già consegnata nelle mani del segretario comunale.

Ciò comporta che l'ammissione della lista è stata disposta in conformità agli articoli 32, e 33 del testo unico n. 570 del 1960: le relative censure formulate in primo grado, in riforma delle sentenze impugnate,vanno respinte.

8. Col ricorso di primo grado n. 442 del 1998, è stata altresì dedotta l'illegittimità degli atti del procedimento elettorale perché la lista n. 11 sarebbe stata ammessa in violazione dell'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960 e della normativa riguardante la presentazione delle liste.

Tale censura è stata assorbita dal TAR e non è stata richiamata negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio d'appello, sicché non va esaminata, ai sensi dell'art. 346 del codice di procedura civile (cfr. Ad. Plen., 19 gennaio 1999, n. 1)

Peraltro, essa. risulta infondata, poiché dalla documentazione acquisita risulta che i legali rappresentanti della coalizione poi risultata vincente, con atto autenticato, da notaio in data 14 aprile 1998, hanno dato mandato al delegato effettivo ed a quello supplente di utilizzare e depositare il relativo simbolo, di sottoscrivere e di depositare la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati recante il contrassegno: pertanto, la lista n. 11 è stata presentata da persone legittimate ed è stata legittimamente ammessa.

9. Per le ragioni che precedono, gli appelli nel loro complesso vanno accolti. Per l'effetto, in riforma delle impugnate sentenze, vanno respinti i ricorsi di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in Adunanza Plenaria) accoglie gli appelli nn. 9951, 9952, 10172, 10173, 10498 e 10499 del 1998 (riuniti dalla Quinta Sezione con l'ordinanza n. 862 del 1901 e per l'effetto, in riforma delle sentenze del TAR Molise nn. 342 e 343 del 1998, respinge i. ricorsi di primo grado nn. 437 e 442 del 1998.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 8 novembre 1999, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Renato Laschena Presidente

Andrea Camera Consigliere

Stefano Baccarini Consigliere

Sergio Santoro Consigliere

Domenico La Medica Consigliere

Klaus Dubis Consigliere

Calogero Piscitello Consigliere

Costantino Salvatore Consigliere

Anselmo Di Napoli Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Luigi Maruotti Consigliere estensore

Marcello Borioni Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 NOVEMBRE 1999.

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