CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 11 giugno 2001 n. 4 - Pres. Laschena, Est. Maruotti - Rocca e c.ti (Avv. S. Vinti) c. Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano e R. Izzo) e Regione Lombardia ed altri (n.c.) - (dispone esecuzione del giudicato su decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 21 luglio 1997, n. 14).
Con l'art. 37, commi 3° e 4° della legge 1034/71 il legislatore, attribuendo rilievo - ai fini della competenza a decidere il ricorso per ottemperanza - alla sentenza del giudice amministrativo "della cui esecuzione si tratta", ha inteso riferirsi alla sentenza (di primo grado o di appello) dalla quale si evincono le regulae cui deve uniformarsi la P.A.
Sussiste la competenza del Tar, in sede di ottemperanza e quale giudice di esecuzione del giudicato, allorché l'Amministrazione sia chiamata ad adeguare il suo operato ad una pronuncia del Tar medesimo non impugnata, ovvero ritenuta corretta e confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello; la competenza di che trattasi spetta invece, in via funzionale ed in unico grado, al Consiglio di Stato, qualora l'Amministrazione debba adeguarsi a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello.
In materia di ricorso per ottemperanza, sono da considerarsi statuizioni rese per la prima volta in sede di appello anche quelle riconducibili ad una pronuncia che abbia confermato la sentenza di prime cure, ma con integrazioni e modifiche alla relativa motivazione: ciò si ravvisa allorché dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, sia quanto al quid che quanto alle modus dell'ottemperanza.
per l'esecuzione del giudicato
derivante dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 21 luglio 1997, n. 14;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Viste le decisioni dell'Adunanza Plenaria n. 2 dell78 maggio 1996 e n, 14 del 21 luglio 1997;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Milano, depositata in data 2001;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta alla camera di consiglio del 28 maggio 2001 la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti;
Uditi l'avvocato Stefano Vinti per i ricorrenti, l'avvocato Raffaele Izzo per il Comune di Milano e l'avvocato Angelo Clarizia per la s.p.a. Iniziative Lombarde Immobiliari;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Premesso in fatto
1. Il consiglio comunale di Milano, con la delibera n. 503 del 1985, ha adottato un progetto di variante del piano regolatore generale, riguardante l'ambito urbano "Garibaldi-Repubblica" ed ha poi formulato le controdeduzioni alle osservazioni, con la delibera n. 1170 del 21 luglio 1988.
La giunta regionale della Lombardia ha approvato la variante, con le delibere n. 504332 del 22 dicembre 1989 e n. 13867 del 17 ottobre 1991.
Tali provvedimenti (unitamente ad altri atti) sono stati impugnati innanzi al TAR per la Lombardia dal consiglio di zona 2 di Milano, dai condominii di via Viganò nn. 4 e 8, dalla Cooperativa Parco Varesine e da 80 persone fisiche.
Nel giudizio, hanno proposto intervento ad opponendum due società, proprietarie di alcune aree prese in considerazione dagli atti che hanno disposto la variante.
Il TAR, con la sentenza n. 172 dell'11 febbraio 1993 della prima sezione, ha accolto i ricorsi ed ha annullato gli atti impugnati.
2. La sentenza è stata impugnata dalle due società interventrici in primo grado.
La Sez. IV di questo Consiglio, con l'ordinanza n. 772 del 1995, ha rimesso l'esame dell'appello alla decisione dell'Adunanza Plenaria.
COTI la decisione n. 2 del 1996, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto ammissibile l'appello, ha esaminato la questione se fosse integro il contraddicono in primo grado ed ha disposto incombenti istruttori,
A seguito dell'acquisizione degli atti istruttori, con la decisione n. 14 del 1997 l'Adunanza Plenaria ha respinto alcune eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso di primo grado ed ha respinto le censure formulate con l'appello.
3. Col ricorso in esame, proposto ai sensi dell'ari 277 n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924, i signori Rocca, Sandre, Vendramet e Bonetti hanno chiesto che sia data esecuzione alla decisione n. 14 del 1997 dell'Adunanza Plenaria.
Con una memoria depositata in data 13 aprile 2001, il Comune di Milano si è costituito in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha comunque chiesto il rigetto.
Si è costituita in giudizio anche la s.p,a. Iniziative Lombarde Immobiliari;, che con una memoria depositata in data 17 maggio 2001 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha comunque chiesto il rigetto.
4. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2001, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in diritto
L In accoglimento del ricorso proposto (tra gli altri) dagli odierni ricorrenti, il TAR per la Lombardia, con la sentenza n. 172 del 1993, ha annullato gli atti del Comune di Milano e della Regione Lombardia, con cui è stata dapprima adottata e poi approvata una variante del piano regolatore generale di Milano, che ha reso edificabili alcune aree dell'ambito urbano "Garibaldi-Repubblica".
Questa Adunanza Plenaria, con la decisione n, 14 del 1997, ha respinto l'appello proposto da due società avverso la sentenza del TAR.
Con il ricorso in esame (proposto ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924), quattro degli originari ricorrenti hanno chiesto che sia data esecuzione alla decisione dell'Adunanza Plenaria e siano conseguentemente adottati tutti gli atti volti "ad assicurare la realizzazione degli spazi destinati a verde e servizi pubblici".
2. Per il suo carattere preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Comune di Milano e dalla s.p.a. LL.IM., per la quale:
- la decisione di questa Adunanza Plenaria n. 14 del 1997 ha integralmente confermato la sentenza del TAR per la Lombardia, che ha annullato gli atti di adozione e di approvazione della variante;
- pertanto, il ricorso sarebbe stato presentato al Consiglio
di Stato in violazione dell'alt. 37, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per il quale il ricorso diretto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa rientra nella competenza dei TAR "anche quando sì fratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello".
Ritiene l'Adunanza Plenaria che l'eccezione sia fondata e vada accolta.
2.1. Va premesso che il legislatore, con l'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 1034 del 1971, ha attribuito rilievo alla sentenza del giudice amministrativo "della cui esecuzione si tratta" e cioè alla sentenza dalla quale si evincono le regulae cui si debba uniformare l'Amministrazione soccombente.
Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, tali norme dispongono che:
- sussiste la competenza funzionale del TAR, quale giudice di esecuzione del giudicato, qualora l'Amministrazione si debba adeguare a sue statuizioni (non impugnate, ovvero ritenute corrette e confermate in sede di appello);
- sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell'esecuzione del giudicato, qualora l'Amministrazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formalmente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione (Sez. IV, 1° settembre 1999, n. 1392; Sez. V, 1° aprile 1999, n. 361; Sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1231; Sez. IV, 14 marzo 1995, n. 172 ; Sez. IV, 15 marzo 1994, n. 250; Sez, VI, 3 febbraio 1992, n. 59; Sez. IV, 17 luglio 1991, n. 469 ; Sez. V, 20 marzo 19857 n. 160), e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell' ottemperanza (Sez. IV, 26 marzo 1999, n. 420).
2.2. Ciò posto, va esaminato il contenuto della sentenza del TAR per la Lombardia e delle statuizioni della Adunanza Plenaria.
La sentenza del TAR:
- si è occupata di questioni di carattere processuale;
- ha rilevato la fondatezza delle censure con cui era stato lamentato che la variante al piano regolatore di Milano si era basata su una insufficiente determinazione degli standard-
In sede di appello (a seguito dell'ordinanza n. 772 del 1995 della Quarta Sezione), l'Adunanza Plenaria:
- con la decisione n. 2 del 1996 ha ritenuto ammissibile l'appello, ha rilevato la ritualità del ricorso di primo grado ed ha disposto incombenti istruttori;
- con la decisione n. 14 del 1997 ha rimarcato la ritualità del ricorso di primo grado ed ha respinto le censure formulate con l'appello, constatando la correttezza delle statuizioni del TAR circa l'insufficiente determinazione degli standard,
2.3. Dall'esame del contenuto della sentenza del TAR e delle decisioni dell'Adunanza Plenaria, emerge che in sede di appello vi sono state statuizioni diverse da quelle contenute nella sentenza di primo grado, esclusivamente per questioni di carattere processuale (v. pp. 11-12): la loro definizione non ha in concreto inciso sui capi della sentenza del TAR riguardanti la fondatezza del ricorso di primo grado e i profili di illegittimità degli atti impugnati.
Le statuizioni del TAR su tali profili di illegittimità,invece, sulla base di una diffusa motivazione sono state integralmente confermate dall'Adunanza Plenaria, che ha respinto i relativi motivi di appello ed ha ribadito la necessità di calcolare gli standard tenendo conto anche degli edifici destinati a stazione ferroviaria ed a polo culturale (v. pp. 12-16).
Non rilevano in contrario (v, p. 16) le osservazioni sul criterio di calcolo della superficie lorda di pavimento, poiché la decisione n. 14 del 199? ha espressamente rilevato come i relativi conteggi non abbiano influito sulla correttezza della constatazione, da parte del TAR, della obiettiva mancanza degli standard.
Poiché dalla motivazione delle decisioni n. 2 del 1996 e n. 14 del 1997 non emerge un ulteriore contenuto precettivo rispetto a quanto aveva già statuito il TAR per la Lombardia, l'Adunanza Plenaria dichiara la competenza funzionale del medesimo TAR (quale giudice dell'esecuzione della sentenza n. 172 del 1993, da cui sono sorte le statuizioni cui si devono adeguare le Amministrazioni soccombenti) e l'inammissibilità del ricorso in esame.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.
E' pertanto irrilevante l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla s.p.a. LLJM
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.
Per questi motivi
II Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in Adunanza Plenaria) dichiara inammissibile il ricorso n. 3 del 200L Compensa tra Je parti le spese e gli onorari della presente fase dei giudizi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 maggio 2001, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:
Renato Laschena Presidente
Andrea Camera Consigliere
Sergio Santoro Consigliere
Domenico La Medica Consigliere
Pier G. Trovato Consigliere
Paolo Numerico Consigliere
Anselmo Di Napoli Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Depositata l'11 giugno 2001.