CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 maggio 2001 n. 2781 - Pres. Venturini, Est. Lamberti -Toto spa (Avv. Terzi) c. Beton Villa Spa (avv.ti Romanelli, Romano, Sina e Canzi), A.N.A.S. - Ente nazionale per le strade (Avv.ra gen.Stato).
Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Sospensione in sede cautelare - Presupposti - Danno grave - Rilevanza risarcibilità danno - Domanda cautelare - Rigetto.
Per annullamento dell'ordinanza del TAR Lombardia - Brescia n. 216/2001, resa tra le parti, concernente appalto lavori di completamento asse interurbano;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: A.N.A.S. - Ente Nazionale per le strade, Beton Villa Spa;
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti F.Terzi, E.Romano, G.Sina, P.Canzi e l'avv.to dello Stato Linda;
Considerato che nel bilanciamento degli interessi appare prevalente quello dell'A.N.A.S. al sollecito avvio dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera, ben potendo l'equivalente economico risarcire l'eventuale pregiudizio derivante dall'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (ricorso numero: 3466/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederò a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 maggio 2001 n. 2788 - Pres. Venturini, Est. Lamberti - Ministero dell'Interno (Avv.ra gen. Stato) c. Oddo (Avv.ti Erennio Parente, Giovanni Crisostomo Sciacca).
Pubblico impiego - Assunzioni - Uso di stupefacenti - Condanna penale per episodi remoti - Esclusione da concorso - Tutela cautelare - Accoglimento.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma: Sezione I n. 1009/2001, resa tra le parti, concernente concorso 184 posti di vigile del fuoco;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Oddo Vito;
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti l'avv.to Roberto Ciociola per delega dell'avv.to M. Occhipinti;
Considerato che il fatto e la corrispondente condanna penale risalgono ad epoca assai lontana dalla domanda di arruolamento (circa 13 anni) e sono da ascrivere ragionevolmente all'allora giovane età dell'interessato;
Rilevato che le attestazioni, anche di organi presposti alla tutela della collettività da fatti ascrivibili all'uso di stupefacenti, affermano concordemente le doti di correttezza e moralità del ricorrente;
Ravvisata, prima facie, la prognosi di un accoglimento del ricorso;
P.Q.M.
Respinge l'appello (ricorso numero: 4033/2001).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 maggio 2001 n. 2793 - Pres. Venturini, Est. Rulli - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della difesa - Comando distretto militare di Torino (Avv.ra gen.Stato) c. Blandamura (Avv. Fornario).
Militare - Esoneri e precetti - Termine per chiamata alla leva - Applicabilità dal 1.1.2001 - Arruolamenti anteriori - Inapplicabilità.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma: Sezione I n. 891/2001, resa tra le parti, concernente servizio di leva;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Blandamura Roberto;
Udito il relatore Cons. Dedi Rulli e uditi, altresì, per le parti l'avv.to dello Stato Giordano e l'avv.to E. Fornario;
Considerato che i termini previsti dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.Lgs 504/97, concernenti la chiamata alla leva, l'arruolamento e la successiva incorporazione disciplinano una fattispecie procedimentale unitaria, sicchè essi possono riferirsi unicamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva alla entrata in vigore del decreto stesso (Sez. 2475 del 23/5/2000);
Considerato che i termini concernenti l'ammissione al servizio civile di cui al 5° comma dello stesso art. 1, avendo egualmente oggetto unitario, devono riferirsi ai soggetti chiamati alle armi dopo il 1/01/2000;
Preso atto che l'appellato è stato arruolato anteriormente alla predetta data;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (ricorso numero: 3837/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 maggio 2001 n. 2801 - Pres. Venturini, Est. Poli - Nuzzi (Avv.ti Taglialatela e Natale) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra Gen.Stato).
Giustizia amministrativa - Procedimento cautelare - Errori materiali - Motivato rigetto di sospensiva - Richiesta di correzione come accoglimento di sospensiva - Regime delle spese - condanna del ricorrente alle spese.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 10089/2000, resa tra le parti, concernente irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno;
Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Taglialatela e Giorgano (Avv.St.);
Vista l'ordinanza di questa sezione n. 922 del 7 febbraio 2001, che ha motivatamente respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento di destituzione dal servizio del signor Flavio Nuzzi, agente di P.S.;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale depositata in data 17 aprile 2001 dal Nuzzi, proposta nell'erroneo presupposto che l'ordinanza di questa sezione n. 922 del 2001 cit., rechi l'accoglimento dell'atto di appello con la conseguente sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento di destituzione;
Considerato che per un mero refuso nel dispositivo della richiamata ordinanza n. 922 del 2001 e' scritto "Accoglie l'appello (ricorso numero 618/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado";
Rilevato che in considerazione della palese determinazione del collegio di respingere il gravame in epigrafe, devono essere espunte dal dispositivo della precitata ordinanza di questa sezione n. 922 del 2001 le parole da "accoglie" fino a "impugnata" e sostituite dalle parole "rigetta l'appello e per l'effetto";
Considerato che, nella sostanza, il ricorrente chiede una nuova e difforme interpretazione dell'ordinanza in oggetto;
Visto l'art. 93, r.d. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di correzione dell'errore materiale nei sensi di cui in motivazione.
Ordina che a margine dell'ordinanza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 922 del 7 febbraio 2001, vengano trascritte le correzioni sopra indicate.
Condanna Nuzzi Flavio a rifondere in favore del Ministero dell'interno le spese della presente fase che liquida in complessive lire 2.000.000.
Manda alla segreteria per l'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 maggio 2001 n. 2806 - Pres. Venturini, Est. Poli - Ministero delle Finanze, Comando generale della guardia di finanza (Avv.ra gen.Stato) c. Pironti (Avv.ti Carlo Vitolo e Giuseppe Vitolo).
Pubblico impiego - Militare - Arruolamento - Accertamenti sanitari - Rilevanza di imperfezioni - Merito tecnico - Consulenza tecnica - Esclusione.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma: Sezione II n. 277/2001, resa tra le parti, concernente esclusione dall'arruolamento nella guardia di finanza;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Pironti Antonio;
Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti D'Elia (Avv. St.) e Clarizia su delega dell'avv.to Carlo Vitale;
Rilevato che è ictu oculi inaccoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto si fonda sopra un mero refuso dattilografico;
Considerato che gli accertamenti tecnici sanitari sul personale militare devono essere effettuati esclusivamente dai sensi di medicina militare in base al combinato disposto degli art. 6, lett. Z) e 14 lett. q) della l. n. 833/78;
Che il regolamento recante l'elenco delle imperfezioni che sono causa di inidoneità all'arruolamento e le direttive tecniche applicative, devono essere espressamente impugnate in sede di contestazione del giudizio negativo formulato dalle commissioni nei singoli casi;
che, in nessun caso, e' possibile affidare al giudizio del C.T.U. la valutazione di aspetti inerenti in merito tecnico della scelta effettuata dalla Commissione medica militare, non ricorrendo nelle controversie di tale genere, un'ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (ricorso numero: 3916/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 maggio 2001 n. 2807 - Pres. Venturini, Est. Poli - Ministero dell'Interno (Avv.ra gen.Stato) c. Muccio (Avv.ti Frascino e Stefanelli).
Pubblico impiego - Assunzioni - Inidoneità psicofisica per uso di stupefacenti - Episodio asseritamente isolato - Irrilevanza - Giudizio di inidoneità psicofisica - tutela cautelare - Rigetto.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Puglia - Lecce: Sezione I n. 2750/2000, resa tra le parti, concernente inidoneità psicofisica al servizio p.s.;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Muccio Domenico;
Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti l'avv.to d'Elia (Avv.St.) e Stefanelli;
Considerato che allorquando la disciplina legale (nel caso di specie D.P.R. n. 903/1983, n. 904/1993 e n. 273/90), preveda quale causa preclusiva del giudizio di idoneità psicofisica, la presenza di sostanze stupefacenti superiore ad un determinato valore, non può invocarsi la circostanza che si tratterebbe di un episodio isolato di assunzione di stupefacente, non avendo modo la Commissione di valutare, al di la' delle analisi di laboratorio, la veridicità di tale affermazione;
Preso atto che l'appellato e' stato sottoposto ad analisi delle urine ed a gascromatografia;
Visto lo specifico precedente di questo Consiglio (cfr. sez. I, n. 487 del 9 dicembre 1999);
P.Q.M.
Accoglie l'appello (ricorso numero: 3972/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 maggio 2001 n. 2815 - Pres. Venturini, Est. Troiano - Saltamacchia (Avv. Saija) c. Cooperativa edilizia "Eldorado" (n.c.), Ministero dei Lavori pubblici, Comm.centrale vigil.edil.popol. (n.c.).
Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Errore scusabile - Richiedibilità al giudice competente e non al giudice erroneamente adito - Fattispecie in tema di edilizia residenziale pubblica.
Udito il relatore Cons. Paolo Troiano; nessuno e' presente per le parti;
Considerato che dopo l'istituzione dei TAR, anche per le controversie di cui all'art. 131 T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, il Consiglio di Stato può essere adito dagli interessati solo in funzione di giudice d'appello (sez. IV, 12 maggio 1993, n. 529).
Considerato che la competenza a valutare la scusabilità dell'errore in cui e' incorso il ricorrente, che ha adito il Consiglio di Stato in unico grado, spetta al giudice cui l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi nei termini (v. sempre Sez. IV, n. 529/1993).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso difettando la competenza del Consiglio di Stato.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2821 - Pres. Rosa, Est. Allegretta - Rolo Banca 1473 Spa (Avv. Graziosi) c. Comune di Bertinoro (Avv.ti Clarizia e Lombardo) e nei confronti di Cassa dei Risparmi di Forlì (Avv.ti Clarizia e Lombardo).
Contratti - Tesorerie - Offerte condizionate - Ipotesi di tasso di riferimento giuridico - Assegnazione di tesoreria - Tutela cautelare - Rigetto.
Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Emilia Romagna - Bologna: Sezione II 221/2001, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di tesoreria.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Cassa dei Risparmi di Forlì, Comune di Bertinoro;
Udito il relatore Cons. Corrado Allegretta e uditi, altresì, per le parti l'avv.ti Graziosi e Clarizia;
Considerato che il richiamo al tasso di riferimento giuridico quale limite minimo non costituisce condizione dell'offerta della Cassa di Risparmio di Forlì, ma sua elemento conformativo;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 3955/2001).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2824 - Pres. Rosa, Est. Buonvino - Comune di Gazzada Schianno (Avv.ti Iannotta e Galbiati) c. Re Marcello srl (Avv.ti Carlo e Claudio Martino, e Bogni).
Contratti della P.A. - Richiesta di revisione prezzi - Giudizio sull'an - Diniego di revisione - Tutela cautelare - Rigetto.
Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Lombardia - Milano: Sezione III 6393/2000, resa tra le parti, concernente diniego revisione prezzi per appalto nuova fognatura.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Re Marcello srl;
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti l'avv. Iannotta e l'avv. Claudio Martino;
Ritenuto che la sentenza appellata sembra sottrarsi, almeno a un primo sommario esame, alle censure svolte con l'appello;
che il paventato danno patrimoniale - che non appare, comunque, di particolare consistenza - non si ricollega direttamente alla presente controversia, incentrata non sul quantum ma sull'an della pretesa revisionale;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 1710/2001).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2825 - Pres. Rosa, Est. Buonvino Carbonlegno Matese di Valente Angelo F.lli e C. snc (Avv.ti De Lellis e Di Bonito) c. Comune di Dragoni (Avv. Silio Aedo Violante), Carbonlegno F.lli Mizzoni srl (n.c.).
Contratti della P.A. - Vendita di materiale legnoso - Tardività dell'offerta dell'aggiudicatario - Ricorso del secondo classificato - Tutela cautelare - Accoglimento - Procedimento cautelare - Rapporto tra sospensive ed attività successiva - Effetti della sospensiva sull'aggiudicazione al controinteressato.
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Campania - Napoli: Sezione I 629/2001, resa tra le parti, concernente appalto vendita materiale legnoso.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Dragoni;
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti l'avv. Chiosi, su delega dell'avv. Di Bonito, e l'avv. Colacino, su delega dell'avv. Violante;
Ritenuto che l'appello appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza in quanto l'offerta dell'aggiudicatario è stata inviata oltre il termine previsto dal bando mentre la ritualità e tempestività del ricevimento dell'offerta dell'appellante non sono state oggetto di contestazione alcuna;
che l'esecuzione della appellata e' tale da privare il ricorrente in primo grado dell'utilitas sperata;
che sussistono, quindi, i requisiti di cui all'art. 33 della legge n. 1034 del 1971 per sospendere l'efficacia della sentenza appellata;
che a tale sospensione si ricollega anche la sospensione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione alla ditta controinteressata;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza appellata e del provvedimento impugnato in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2826 - Pres. Rosa, Est. Buonvino - Di Gennaro srl (Avv. De Bellis) c. Comune di Manfredonia (Avv. Matassa) e nei confronti di Casadei Gianfranco Spa (n.c.), MDJ srl (n.c.).
Espropriazione per pubblica utilità - Piani insediamenti produttivi - Assegnazione lotti - Conflitto tra aspiranti - Tutela cautelare - Accoglimento - Procedimento cautelare - Rapporto tra sospensive ed attività successiva - Precisazione che la sospensiva non produce assegnazione a controinteressato.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Puglia - Bari: Sezione II n. 1448/2000, resa tra le parti, concernente assegnazione lotto per ampliamento stabilimento;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Manfredonia;
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti De Bellis e Matassa;
Ritenuto che, nell'attesa della definizione nel merito della presente controversia - che non appare priva di elementi di "fumus" - e per non pregiudicare gli opposti interessi delle parti, vi siano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento di assegnazione a favore della Società controinteressata Casadei Gianfranco spa;
che tale sospensione non implica, peraltro, assegnazione a favore dell'odierna appellante;
P.Q.M.
Accoglie l'appello cautelare nei termini e limiti appena precisati e, in accoglimento dell'originaria istanza cautelare, sospende l'efficacia del provvedimento n. 643/2000, nella parte in cui ha assegnato il lotto 11 alla società Casadei Gianfranco spa.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2831 - Pres. Rosa, Est. D'Agostino - Unità Sanitaria Locale regione autonoma Valle D'Aosta (avv. Avolio) c. Pierini (Avv.ti Vittone, Gallenca e Contaldi) e nei confronti di Thiebat (n.c.).
Pubblico impiego - Incarichi e mansioni - Incarico dirigenziale - Carente valutazione comparativa - Tutela cautelare - Accoglimento.
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Valle d'Aosta - Aosta 14/2001, resa tra le parti, concernente conferimento incarico di dirigente sanitario.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Pierini Paolo;
Udito il relatore Cons. Filoreto D'Agostino e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Avolio e Gallenca;
Ritenuto che l'atto di appello non sembra assistito dal prescritto fumus boni iuris e che la preposizione a un reparto primariale a seguito di selezione richiede in ogni caso adeguata valutazione comparativa delle professionalità degli aspiranti e del loro servizio presso le strutture sanitarie;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 4012/2001).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2833 - Pres. Rosa, Est. Borea - Banca Popolare di Cremona s.c.a.r.l. (Avv.ti Bertelli e Romanelli) c. Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino s.c.a.r.l. (Avv.ti Cardarelli e Bottarini) e nei confronti di Comune di Lallio (Avv. Menichino).
Contratti della P.A. - Tesoreria - Aggiudicazione - Tutela cautelare - Rigetto.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lombardia - Brescia n. 244/2001, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di tesoreria;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino s.c.a.r.l., Comune di Lallio;
Udito il relatore Cons. Vincenzo Borea e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Romanelli, Cardarelli e Lorizio su delega, quest'ultimo, dell'avv. Menichino;
Ritenuto, ad un sommario esame, che l'appello proposto non sia sfornito di fumus boni iuris;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (ricorso numero: 4018/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.