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Giurisprudenza
n. 11-2002 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 7 novembre 2002 n. 604 - Pres. Virgilio, Est. Giaccardi - Nicosia (Avv. Pitruzzella) c. Presidenza della Regione Siciliana ed Assessorato Regionale alla Presidenza (Avv. Stato Mango) - (dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza).

1. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Giudizio di ottemperanza - Esperibilità per ottenere l'esecuzione dei decreti con i quali vengono decisi i ricorsi straordinari - Impossibilità.

2. Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario - Decisione - Omessa esecuzione - Mezzi esperibili - Individuazione.

3. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Disciplina in atto prevista - Mancata previsione dell'applicabilità di tale disciplina per ottenere l'esecuzione delle decisioni dei ricorsi straordinari - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

1. Anche se al parere emesso dal Consiglio di Stato (o dal C.G.A.) nel procedimento di decisione del ricorso straordinario può riconoscersi, sotto alcuni profili, natura giurisdizionale, ciò non vale di per sé a mutare la natura di atto formalmente e sostanzialmente amministrativo del decreto decisorio del ricorso straordinario stesso e, comunque, non consente di attribuire a quest'ultimo la forza assoluta e vincolante tipica del giudicato, costituente a sua volta presupposto indefettibile ai fini dell'ammissibilità dell'azione ex art. 27 n. 4 del T.U. n. 1054/1924. E' pertanto da ritenere inammissibile un ricorso per ottemperanza proposto al fine di ottenere l'esecuzione di un decreto con il quale è stato deciso un ricorso straordinario, atteso che a tale decreto non può riconoscersi valore formale e sostanziale di giudicato (1).

2. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla decisione del ricorso straordinario soccorrono gli ordinari rimedi impugnatori, esperibili, a seconda dei casi, nei confronti del comportamento inerte serbato dall'Amministrazione (art. 21 bis L. 1034/1971), ovvero nei confronti di eventuali provvedimenti ritenuti in tutto o in parte satisfattivi, senza che possa rilevare al riguardo la distinzione tra atti emessi in elusione, ovvero in semplice violazione del decreto decisorio.

3. E' infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il giudizio di ottemperanza nella parte in cui non prevedono che tale rimedio sia utilizzabile per l'esecuzione dei provvedimenti con i quali vengono decisi i ricorsi straordinari, atteso che il regime di alternatività tra rimedio giurisdizionale e gravame straordinario non implica affatto la piena equivalenza ed identità sostanziale delle pronunzie rispettivamente rese in esito ai rispettivi procedimenti, essendo giustificabile la scelta discrezionale del legislatore che contempla l'esperibilità di diversi rimedi esecutivi, connaturati al carattere formalmente e sostanzialmente giurisdizionale, ovvero amministrativo, delle rispettive decisioni; tale rilievo vale, a fortiori, per le decisioni straordinarie rese in materia di diritti soggettivi, ove più marcata risulta la differenza dei poteri istruttori, cognitori e decisori riconosciuti all'autorità amministrativa rispetto a quelli istituzionalmente propri della funzione giurisdizionale, nonché delle inerenti garanzie (procedimentali nell'un caso, processuali nell'altro) di cui fruiscono rispettivamente le parti.

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(1) Come si ricorda nella motivazione della sentenza in rassegna, anche se di recente il Consiglio di Stato aveva recentemente affermato l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei decreti con i quali sono stati decisi i ricorsi straordinari (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6695), tale orientamento è stato motivatamente disatteso dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, che ha annullato senza rinvio la decisione richiamata per assoluto difetto di giurisdizione (Cass., SS.UU., 18 dicembre 2001, n. 15978).

 

 

Per l'ottemperanza

Della decisione adottata in esito al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana di cui al D.P. n. 248 del 12 giugno 1992.

(omissis)

FATTO

L'avv. Francesco Nicosia propone ricorso ex art. 27 n. 4 R.D. 26.6.1924, n. 1054 e 37 L. 6.12.1971 n. 1034, per l'ottemperanza della decisione adottata con D.P. n. 248 del 12 giugno 1992, in esito a ricorso straordinario dal medesimo proposto per l'annullamento del D.A. n. 4456 del 28.9.1998.

L'Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio senza svolgere difese scritte.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto non già la richiesta di esecuzione di una pronunzia giurisdizionale passata in giudicato, bensì un provvedimento amministrativo reso in sede decisoria di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, al quale non può riconoscersi valore formale e sostanziale di giudicato.

Il contrario orientamento giurisprudenziale invocato da parte ricorrente (Cons. Stato, IV, 15 dicembre 2000, n. 6695) è stato infatti motivatamente disatteso dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, che ha annullato senza rinvio la decisione richiamata per assoluto difetto di giurisdizione (Cass., SS.UU., 18 dicembre 2001, n. 15978).

A tale orientamento della Suprema Corte il Collegio ritiene di prestare adesione, atteso che il riconoscimento a limitati fini della natura "giurisdizionale" del parere emesso dal Consiglio di Stato (o, come nella specie, dal C.G.A.) in sede di ricorso straordinario non vale di per sé a mutare la natura di atto formalmente e sostanzialmente amministrativo propria del decreto decisorio, e comunque non consente di attribuire ad esso la forza assoluta e vincolante tipica del giudicato, costituente a sua volta presupposto indefettibile ai fini dell'ammissibilità dell'azione ex art. 27 n. 4 del T.U. n. 1054/1924.

Ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla decisione del ricorso straordinario soccorrono pertanto gli ordinari rimedi impugnatori, esperibili a seconda dei casi nei confronti del comportamento inerte serbato dall'Amministrazione (art. 21 bis L. 1034/1971), ovvero - come parrebbe nel caso di specie - nei confronti di eventuali provvedimenti ritenuti in tutto o in parte satisfattivi, senza che possa rilevare al riguardo la distinzione tra atti emessi in elusione, ovvero in semplice violazione del decreto decisorio.

E', infine, manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla difesa ricorrente, in relazione agli artt. 3, 24, 100 e 113 Cost., atteso che il regime di alternatività tra rimedio giurisdizionale e gravame straordinario non implica affatto la piena equivalenza ed identità sostanziale delle pronunzie rispettivamente rese in esito ai rispettivi procedimenti, si da rendere giustificabile la scelta discrezionale del legislatore che contempli l'esperibilità di diversi rimedi esecutivi, connaturati al carattere formalmente e sostanzialmente giurisdizionale, ovvero amministrativo, delle rispettive decisioni. Il rilievo vale, a fortiori, per le decisioni straordinarie rese in materia di diritti soggettivi, ove più marcata risulta la differenza dei poteri istruttori, coglitori e decisori riconosciuti all'autorità amministrativa rispetto a quelli istituzionalmente propri della funzione giurisdizionale, nonché delle inerenti garanzie (procedimentali nell'un caso, processuali nell'altro) di cui fruiscono rispettivamente le parti.

Stante l'inammissibilità della preposta azione di ottemperanza, resta precluso l'esame nel merito della res controversa.

Sussistono giusti motivi, anche in considerazione del ricordato orientamento giurisprudenziale favorevole all'ammissibilità del rimedio, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 11 luglio 2002 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonio Andò, Andrea Parlato, componenti.

Depositata il 7 novembre 2002.

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