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Giurisprudenza
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C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 24 dicembre 2002 n. 692 - Pres. Camera, Est. Giaccardi - Medicasa s.p.a. (Avv.ti N. ed F. Saitta) c. Vivisol s.r.l. (Avv.ti Ferrari, Pitruzzella e Scuderi) e Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina (n.c.) - (annulla T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, sent. 7 maggio 2002, n. 802).

1. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Riunioni temporanee costituende - Legittimazione ad impugnare gli atti di gara - Spetta a ciascuna delle imprese facenti parte dell'associazione costituenda.

2. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Riunioni temporanee costituende - Ricorso proposto della impresa capogruppo - Nell'interesse dell'intero raggruppamento - Ammissibilità.

3. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Di una r.t.i. di cui faccia parte una impresa mista partecipata al 51% dalla stessa amministrazione appaltante - Illegittimità - Ragioni.

1. In caso di associazione temporanea d'imprese costituenda - nella quale, quindi, non esiste ancora un centro unitario di imputazione degli interessi delle varie imprese - sussiste la legittimazione individuale disgiunta dalle singole imprese a tutelare in via giurisdizionale gli interessi connessi al procedimento di gara (1).

2. Prima della costituzione del raggruppamento temporaneo d'imprese sono di regola legittimate a ricorrere individualmente le singole imprese, compresa la capogruppo; deve tuttavia ritenersi, anche sulla base del principio di conservazione degli atti giuridici, che sia ammissibile il ricorso proposto "nell'interesse del raggruppamento temporaneo d'imprese", da una impresa che nel costituendo raggruppamento assumerà le vesti di mandante, ancorchè la procura speciale alle liti non sia stata sottoscritta anche dalle altre imprese che faranno parte della costituenda associazione.

3. E' illegittima l'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese disposta in ragione del fatto che una delle imprese associate è partecipata in ragione del 51% del capitale sociale dalla stessa P.A. appaltante, atteso che nessuna norma prevede che la suddetta circostanza costituisca un elemento ostativo alla partecipazione ad una pubblica gara d'appalto indetta dall'ente titolare della partecipazione di maggioranza (2).

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(1) C.G.A., 22 novembre 2001, n. 607.

(2) Ha osservato in proposito il Consiglio di Giustizia che la predetta circostanza (partecipazione al 51% del capitale da parte dell'Amministrazione appaltante) non è contemplata da alcuna norma come elemento ostativo alla partecipazione ad una pubblica gara d'appalto indetta dall'ente titolare della partecipazione di maggioranza; né, in difetto, a tale risultato può pervenirsi in diretta applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché dei principi generali di concorrenzialità e par condicio nelle procedure ad evidenza pubblica, o ancora in base ad una pretesa applicazione (estensiva o analogica) di principi di diritto - in particolare quello relativo al divieto di partecipazione contemporanea ad una medesima gara di imprese legate fra loro da un rapporto di collegamento o di controllo ex art. 2359 c.c. - pertinenti a fattispecie del tutto eterogenee e volti a tutelare interessi qualitativamente diversi da quello posto a fondamento dall'impugnato provvedimento di esclusione (tale, in particolare, l'esigenza di garantire la segretezza delle offerte e di evitare la presentazione di offerte tra loro concordate).

Né può ritenersi che, al fine di garantire l'imparzialità e trasparenza nella scelta dell'aggiudicatario, la P.A. appaltante, o la stessa società mista (che assumerebbe, a tal fine, la veste di organismo di diritto pubblico, e quindi di ente aggiudicatore), avrebbero dovuto indire un'apposita gara per l'individuazione del partner privato da associare temporaneamente in raggruppamento alla stessa società mista ai fini della partecipazione all'appalto di servizi di cui trattasi.

Ed infatti, anche a volere accedere all'orientamento giurisprudenziale (peraltro non pacifico, e già non condiviso dal C.G.A., con decisione 23 luglio 2001, n. 410), che impone l'esperimento di pubblica gara ai fini della scelta del partner privato di minoranza in una società mista a prevalente capitale pubblico, non si vede come tale principio possa essere traslato ed applicato alla ben diversa fattispecie nella quale la società mista, già costituita ed operante sul mercato, nel libero esercizio della propria autonomia imprenditoriale, abbia assunto la determinazione di associarsi temporaneamente con altre imprese operanti nel settore ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto indetta dall'ente pubblico titolare della partecipazione di maggioranza.

 

 

(omissis)

Per l'annullamento

della sentenza n. 802/02 del 7 maggio 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione II di Catania, previa riunione: 1) ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 2831/01 proposto dalla Medicasa s.p.a., in proprio e nella qualità, per l'annullamento della deliberazione 5 luglio 2001, n. 4772 D.G., recante esclusione del raggruppamento ricorrente del pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata per gli utenti della Provincia di Messina ed aggiudicazione dell'appalto anzidetto al raggruppamento controinteressato; 2) ha accolto il ricorso n. 146/01 proposto dalla Vivisol s.r.l., in proprio e nella qualità, per l'annullamento della deliberazione 12 novembre 2001, n. 7338 D.G., avente ad oggetto "esecuzione dell'ordinanza del C.G.A. n. 88/2001" e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica.

(omissis)

FATTO

Viene appellata la sentenza del TAR Catania, sez. II, in epigrafe indicata con la quale:

a) è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso n. 2831/01 proposto dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo del costituendo R.T.I. tra Medicasa s.p.a., Società Servizi Riabilitativi s.p.a. e Consorzio Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali, nell'interesse del raggruppamento medesimo, per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina n. 4772 del 5 luglio 2001, con la quale veniva disposta l'esclusione del raggruppamento ricorrente dal pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata per gli utenti della Provincia di Messina, e la conseguente aggiudicazione dell'appalto al controinteressato R.T.I. tra la Vivisol s.r.l. (capogruppo), e le cooperative sociali a r.l. Comunità e Servizio, Prospettive Assistenziali e Faro 85;

b) è stato accolto il ricorso n. 146/02 proposto dalla Vivisol s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo R.T.I. sopra indicato, per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale A.U.S.L. n. 7338 del 12 novembre 2001, resa in sede di appello cautelare da questo Consiglio, veniva annullata in autotutela la precitata deliberazione n. 4772/01 e disposta la definitiva aggiudicazione dell'appalto in favore della R.T.I. Medicasa, con conseguente annullamento della delibera impugnata e condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica, mediante ordine di aggiudicazione in via definitiva della gara al raggruppamento ricorrente, salvo ulteriori pretese risarcitorie derivanti dal esecuzione solo parziale del contratto e/od a ritardo.

A sostegno dell'appello, vengono dedotti quattro motivi di gravame, con i quali:

a) viene censurato il capo di sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del primo ricorso per difetto di legittimazione attiva;

b) vengono riproposte le doglianze di merito, dedotte in prime cure ma non esaminate in ragione della pregiudiziale declaratoria in rito, avverso il provvedimento di esclusione dalla gara del raggruppamento appellante;

c) viene censurato il capo di sentenza che, in accoglimento del ricorso n. 146/02 proposto da R.T.I. appellato, ha annullato il provvedimento di autotutela ivi impugnato; d) viene censurato il capo di sentenza che ha pronunziato condanna al risarcimento in forma specifica.

Si è costituita in giudizio la Vivisol s.r.l., in proprio e nella qualità in epigrafe indicata, controdeducendo ai motivi d'appello e chiedendone l'integrale rigetto, con riproposizione in memoria dei motivi dedotti in primo grado (con due ricorsi incidentali al ricorso n. 2831/01 ex adverso proposto e con il proprio ricorso principale n. 146/02), non esaminati dal TAR in quanto assorbiti.

Con ordinanza n. 500/02 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

DIRITTO

1. E' fondato il primo motivo d'appello con il quale viene censurato il capo di sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 2831/01, per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente.

Appare, invero destituito di ogni fondamento logico-giuridico il ragionamento sviluppato in forma sillogistica dal primo giudice, a mente del quale:

a) la legittimazione a ricorrere dell'impresa capogruppo presuppone l'avvenuta costituzione del raggruppamento e l'esistenza del mandato irrevocabile di cui all'art. 11, comma 4, D.lgs. n. 157/1995;

b) prima della costituzione del raggruppamento solo legittimate a ricorrere individualmente le singole imprese, compresa la capogruppo;

c) poiché il ricorso è stato proposto "nell'interesse del raggruppamento temporaneo d'imprese", il mandato alle liti avrebbe dovuto essere conferito dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento, e non soltanto, come nella specie verificatosi, dal legale rappresentante della capogruppo.

Ed infatti, delle due l'una o si ritiene che il ricorso sia stato proposto (non solo nell'interesse di ma anche) da un soggetto giuridicamente non ancora esistente, quale è il costituendo raggruppamento temporaneo tra imprese che abbiano semplicemente manifestato l'intenzione di conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse in caso di aggiudicazione del contratto, nel qual caso l'inammissibilità del gravame avrebbe dovuto essere dichiarata sotto tale preliminare ed assorbente profilo, e non già in relazione alle modalità di conferimento della procura alle liti da parte del solo legale rappresentante dell'impresa designata come capogruppo; ovvero di ritiene che il ricorso sia stato proposto dalla società Medicasa in proprio, sebbene anche nell'interesse delle altre imprese destinate ad eseguire congiuntamente il servizio in caso di aggiudicazione, nel qual caso sussiste la legittimazione del legale rappresentante della predetta impresa a rilasciare la procura alle liti ai difensori, con conseguente ammissibilità del gravame.

Tra le due alternativa dianzi prospettate pare al Collegio debba essere privilegiata la seconda, sulla base di un'interpretazione sostanziale, e non meramente formale, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e comunque in corretta attuazione del principio di conservazione degli atti giuridici; il tutto alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in questo Consiglio, che ammette la legittimazione individuale disgiunta dalle singole imprese a tutelare in via giurisdizionale gli interessi connessi al procedimento di gara sia in caso di associazione costituenda, nella quale non esiste ancora un centro unitario di imputazione degli interessi delle varie imprese (C.G.A., 22 novembre 2001, n. 607).

2. Ritenuta l'ammissibilità del ricorso in primo grado n. 2831/01, il Collegio ne rileva altresì la fondatezza nel merito, in accoglimento delle doglianze dedotte con il secondo motivo d'appello, sostanzialmente riproduttive del terzo motivo del ricorso di primo grado.

Il raggruppamento appellante, invero, è stato escluso dalla gara in ragione del fatto che una delle imprese associate (la società Servizi Riabilitativi s.p.a.) è partecipata in ragione del 51% del capitale sociale dalla stessa Azienda appaltante.

Come esattamente rilevato dalla difesa appellante, peraltro, la predetta circostanza non è contemplata da alcuna norma come elemento ostativo alla partecipazione ad una pubblica gara d'appalto indetta dall'ente titolare della partecipazione di maggioranza; né, in difetto, a tale risultato può pervenirsi in diretta applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché dei principi generali di concorrenzialità e par condicio nelle procedure ad evidenza pubblica, o ancora in base ad una pretesa applicazione (estensiva o analogica) di principi di diritto - in particolare quello relativo al divieto di partecipazione contemporanea ad una medesima gara di imprese legate fra loro da un rapporto di collegamento o di controllo ex art. 2359 c.c. - pertinenti a fattispecie del tutto eterogenee rispetto a quella oggetto di giudizio, e volti a tutelare interessi qualitativamente diversi da quello posto a fondamento dall'impugnato provvedimento di esclusione (tale, in particolare, l'esigenza di garantire la segretezza delle offerte e di evitare la presentazione di offerte tra loro concordate).

Al fine di confutare tale impostazione logica (alla quale si è uniformato anche il giudice di primo grado, in sede di esame nel merito del ricorso n. 663/01 proposto dal Vivisol avverso il successivo provvedimento di autotutela), è sufficiente constatare come, in presenza della costituzione in una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, l'esperimento di una procedura di gara ai fini dell'aggiudicazione di un servizio inerente all'oggetto sociale rappresenta già di per sé una garanzia aggiuntiva rispetto alla possibilità, espressamente riconosciuta dall'ordinamento e del resto logicamente sottesa alla scelta dell'amministrazione relativa alle modalità di organizzazione e gestione del servizio di cui trattasi, di affidamento diretto del medesimo alla società all'uopo costituita.

Né può condividersi l'assunto difensivo di parte appellata secondo cui, al fine di garantire l'imparzialità e trasparenza nella scelta dell'aggiudicatario, l'Azienda USL, o la stessa società mista (che assumerebbe, a tal fine, la veste di organismo di diritto pubblico, e quindi di ente aggiudicatore), avrebbero dovuto indire un'apposita gara per l'individuazione del partner privato da associare temporaneamente in raggruppamento alla stessa società mista ai fini della partecipazione all'appalto di servizi di cui trattasi.

Ed infatti, anche a volere accedere all'orientamento giurisprudenziale (peraltro non pacifico, e già non condiviso da questo Consiglio con decisione 23 luglio 2001, n. 410), che impone l'esperimento di pubblica gara ai fini della scelta del partner privato di minoranza in una società mista a prevalente capitale pubblico, non si vede come tale principio possa essere traslato ed applicato alla ben diversa fattispecie nella quale la società mista, già costituita ed operante sul mercato, nel libero esercizio della propria autonomia imprenditoriale assunta la determinazione di associarsi temporaneamente con altre imprese operanti nel settore ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto indetta dall'ente pubblico titolare della partecipazione di maggioranza.

Vero è, invece, che proprio in ragione della pregressa modalità di scelta (divenuta, peraltro, incontestabile) del socio privato di minoranza, al di fuori di ogni procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 10, secondo comma del D.lgs. n. 468/1997, l'ente appaltante ha correttamente avvertito l'esigenza di mantenere aperta al confronto concorrenziale la successiva fase relativa all'affidamento dell'appalto di servizi, sì da garantire l'imparzialità complessiva del sistema di scelta del contraente, salvo poi contraddire logicamente il proprio operato con l'illegittima ed ingiustificata esclusione del confronto concorrenziale del soggetto all'uopo costituito con l'impegno di capitale pubblico, proprio ai fini di una corretta ed efficiente gestione del genus di servizi pubblici cui è ascrivibile l'oggetto del contratto d'appalto messo in gara.

3. Con il terzo motivo d'appello viene censurato il capo di sentenza con il quale in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso di primo grado n. 146/02, è stato annullato il provvedimento di annullamento in autotutela ivi impugnato sotto i profili dell'omessa partecipazione della ricorrente al procedimento, della violazione e falsa applicazione dei principi in tema di esecuzione di provvedimento cautelare e della mancanza del presupposto dell'illegittimità dell'atto annullato d'ufficio.

Il motivo d'appello, al pari degli speculari motivi dedotti in primo grado ed accolti dal TAR, va dichiarato pregiudizialmente improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, stante l'annullamento in via giurisdizionale, operato con la prima parte della presente decisione ed avente ovviamente decorrenza ex tunc, del medesimo provvedimento amministrativo annullato in autotutela dall'amministrazione con il provvedimento oggetto d'impugnativa nel giudizio ora all'esame.

Se è vero infatti, come espressamente si afferma nella sentenza impugnata, che l'effetto demolitorio ad essa proprio nei confronti del provvedimento di autotutela è risultato, in allora, pienamente satisfattivo della pretesa fatta valere dalla ricorrente in primo grado, comportando automaticamente la reviviscenza del sottostante atto annullato, nel suo duplice contenuto provvedimentale di esclusione dalla gara della Medicasa e di aggiudicazione dell'appalto alla Vivisol, è altrettanto pacifico che, a seguito dell'annullamento in via giurisdizionale del medesimo atto già annullato in autotutela, vengono meno sia l'interesse della ricorrente di primo grado (Vivisol) a coltivare ulteriormente l'impugnativa proposta avverso l'atto di autotutela (i cui effetti sono ora definitivamente assorbiti dall'omologo giudicato formatosi inter partes) sia l'interesse dell'appellante (Medicasa) a gravarsi avverso il capo di sentenza che ha annullato in via amministrativa (avendo la stessa già ottenuto il medesimo effetto satisfattivo attraverso l'annullamento invia giurisdizionale del sottostante atto lesivo).

4. I motivi dedotti in primo grado dall'appellata Vivisol, sia in sede di ricorsi incidentale nel giudizio n. 2831/01 sia in sede di ricorso principale n. 146/02, assorbiti in sentenza dal TAR e riproposti con memoria difensiva in grado d'appello, sono in parte inammissibili ed in parti infondati.

4.1. L'impugnativa proposta con il primo ricorso incidentale avverso la determinazione assunta nella seduta pubblica del 3 luglio 2001 dalla Commissione tecnica all'uopo nominata, le inerenti operazioni valutative ed i verbali di gara, è innanzitutto inammissibile in ragione della natura meramente endoprocedimentale degli atti gravati, all'epoca non ancora consolidata in una formale e definitiva aggiudicazione con atto deliberativo a rilevanza esterna.

La riproposizione delle medesime doglianze con il quarto motivo del ricorso principale n. 146/02 si sottrae, tuttavia, al rilevato profilo di inammissibilità, essendo in tale giudizio direttamente investita dal gravame la deliberazione dell'appalto alla Medicasa, in forza di formale ed integrale recezione delle risultanze dei verbali di gara e delle operazioni valutative poste in essere dalla Commissione tecnica. E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che la statuizione provvedimentale fatta oggetto di impugnativa con il motivo all'esame non è necessariamente inerente, né automaticamente conseguente, alla contestuale determinazione di annullamento d'ufficio in via di autotutela della precedente deliberazione n. 4772, posto che, come dianzi ricordato, a monte di quest'ultima non esisteva alcun precedente provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Medicasa suscettibile di automatica reviviscenza, ma soltanto un'aggiudicazione provvisoria a valenza meramente endoprocedimentale, non ancora recepita da parte dell'organo deliberativo dell'Ente con atto conclusivo della complessiva sequenza procedimentale.

Tanto premesso, rileva il Collegio che le censure mosse con il motivo all'esame avverso l'operato della Commissione tecnica in sede di attribuzione dei punteggi alle due offerte in comparazione risultano parimenti inammissibili sotto il profilo dell'omessa tempestiva impugnazione delle clausole del capitolato speciale di gara sulla cui base, ed in conformità alle quali, la Commissione ha assunto le proprie determinazioni.

L'operato della Commissione, invero, viene contestato dall'odierna appellata sotto due distinti profili.

a) in primo luogo, si lamenta che, in presenza di due offerte complessive di importo pressocchè equivalente (differenziale di circa 16 milioni di lire in favore della Medicasa), la Commissione non abbia considerato i diversi prezzi unitari praticati dalle concorrenti (L. 30.000 per Vivisol, L. 53.000 per Medicasa); con la conseguenza che l'offerta Vivisol, garantendo un numero medio annuo di accessi domiciliari (pari a 80) sensibilmente superiore a quello contemplato dall'offerta Medicasa (pari a 22,9), risulterebbe qualitativamente migliore rispetto a quest'ultima e verrebbe nondimeno ingiustamente penalizzata, sia dall'attribuzione del medesimo punteggio per le voci "qualità del progetto del servizio prestato" (9 punti) e "qualità dell'organizzazione" (6 punti), sia dall'attribuzione di un punteggio inferiore per l'offerta economica (59,66, contro 60 punti).

A tale risultato, peraltro, la Commissione di gara è pervenuta in puntuale e vincolata attuazione del disposto dell'art. 2 del capitolato speciale di gara, a mente del quale:

a) il parametro dell'offerta economica (prezzo) è soggetto di valutazione automatica, mediante attribuzione del punteggio massimo previsto dalla norma (60 punti) all'offerta contenente il prezzo complessivo più basso, ed attribuzione alle altre ditte di punteggi inversamente proporzionali, secondo apposita formula matematica;

b) il costo unitario dei singoli accessi domiciliari (il cui numero minimo, come riconosciuto dalla stessa appellata, non viene previsto dalla lex specialis delle gara) costituisce una componente della voce "prezzo", da evidenziarsi esclusivamente in sede di offerta economica, ed è come tale insuscettibile di valutazione ai fini della "qualità del progetto del servizio presentato" e della qualità dell'operazione", e cioè di componenti dell'offerta tecnica il cui esame da parte della Commissione deve necessariamente precedere (ed ha di fatto preceduto) l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La clausola del capitolato è stata bensì impugnata dalla Vivisol, quale atto presupposto, sia con il ricorso incidentale al ricorso n. 2831/01, sia con il primo ricorso n. 146/02 avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto alla Medicasa, ma tali impugnazioni si appalesano entrambe tardive, stante la diretta ed immediata lesività della clausola in esame, siccome contenente un complesso di regole procedimentali destinato inevitabilmente a penalizzare offerte, quali quella proposta dalla Vivisol, caratterizzata da un costo unitario ridotto e da un numero medio di prestazioni elevato. In quanto tale, la norma del capitolato era soggetta ad immediata ed autonoma impugnazione a decorrere dalla pubblicazione degli atti contenenti la lex specialis della gara, con conseguente irricevibilità dei gravami tardivamente proposti in unico contesto con l'impugnazione dei successivi atti attuativi.

b) Ad analoga conclusione deve pervenirsi, a maggiore ragione, con riguardo al secondo profilo di censura, relativo ai criteri di riparto del punteggio per l'offerta tecnica (complessivamente pari a 40 punti) previsti dall'art. 2 del capitolato.

La censura investe, in particolare, le voci relative a "qualità dei servizi erogati", "capacità tecnica e finanziaria della ditta" e (soprattutto) "affidabilità per esperienze maturate nella erogazione di servizi sanitari domiciliari", in relazione alle quali si è determinato in consistente differenziale di punteggio (pari ad otto punti) in favore dell'offerta Medicasa. Più precisamente, si denunzia da parte ricorrente l'illegittima presa in considerazione di elementi estranei al valore e alla qualità tecnica del servizio offerto, nonché l'indebita duplicazione nella valutazione della pregressa esperienza nella gestione di servizi analoghi, e comunque l'illegittima ipervalutazione di tale elemento, tale da precostituire una situazione di assoluto privilegio in favore di pochi e predeterminati soggetti, con correlativa lesione di principi di concorrenza e parità delle imprese di fronte all'Amministrazione.

E' evidente, a tale stregua, come la doglianza all'esame investa direttamente ed esclusivamente la clausola della lex specialis; ed è altresì evidente ed incontestabile il carattere immediatamente lesivo della medesima clausola, siccome destinata inevitabilmente a favorire le imprese aventi anzianità di presenza sul mercato ed a penalizzare correlativamente le imprese che, come la ricorrente, aspirino all'ingresso in un settore di servizi pubblici al quale sono rimaste fin qui estranee. Ne deriva, anche in questo caso, l'irricevibilità del messo d'impugnazione, in quanto non tempestivamente proposto nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del capitolato.

4.2. E' invece ammissibile la doglianza dedotta dalla Vivisol con il secondo ricorso incidentale al ricorso n. 2831/01 e con il quinto motivo del ricorso principale n. 146/01, avente ad oggetto la prospettazione di un ulteriore ed autonomo motivo di esclusione del raggruppamento Medicasa, non rilevato dall'amministrazione, consistente nella mancata produzione di idonea documentazione recante indicazione delle parti di servizio da eseguirsi da parte delle singole imprese partecipanti al raggruppamento, in asserita violazione dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 11 del d.lgs. n. 157/1995, come modificato ed integrato dall'art. 9 del d.lgs. n. 65/2000. La doglianza è tuttavia infondata nel merito.

Premesso che né la citata previsione del capitolato, né a maggior ragione la sovraordinata fonte legislativa, definiscono il concetto di "parti" del servizio da affidarsi alle singole imprese associate e da indicarsi specificamente in sede di offerta, non v'è motivo per ritenere che, in relazione alla tipologia del servizio dedotto in contratto (assistenza domiciliare) non sia sufficiente l'indicazione in termini percentuali degli interventi espletati dalle singole imprese partecipanti al raggruppamento, ed occorra invece, (come si sostiene immotivatamente da parte appellata) anche la specifica indicazione dei luoghi e delle aree d'intervento ad esse assegnati. L'esigenza della stazione appaltante di verificare anche analiticamente la congruità dell'offerta, in rapporto alle strutture organizzative di cui singolarmente dispongono le imprese associande, appare invero adeguatamente soddisfatta dalla ripartizione in termini meramente quantitativi della complessiva prestazione dedotta in contratto.

5. Va, infine accolto il quarto motivo d'appello, con il quale viene censurata la statuizione della sentenza di primo grado recante condanna dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica, essendo tale capo di sentenza automaticamente caducato per effetto dell'integrale reiezione dei motivi d'impugnazione proposti dalla Vivisol, con il ricorso n. 146/02, avverso la deliberazione n. 7338/01 dell'A.U.S.L.

6. Riassuntivamente, la sentenza di primo grado deve essere riformata nei termini seguenti:

- in accoglimento dei primi due motivi d'appello, viene accolto il ricorso principale di primo grado n. 2831/01, proposto dal R.T.I. Medicasa, con conseguente annullamento della deliberazione 5 luglio 2002 n. 4772/D.G. ivi impugnata, e con declaratoria di parziale inammissibilità e parziale rigetto dei due ricorsi incidentali ivi proposti dal R.T.I. Vivisol;

- viene dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso di primo grado n. 146/02, proposto dal R.T.I. Vivisol, nella parte (motivi primo, secondo e terzo), concernente l'impugnativa della statuizione della deliberazione n. 7338 del 2001 recante l'annullamento d'ufficio della precedente deliberazione n. 4772 del 2001, con correlativa improcedibilità dell'inerente terzo motivo d'appello;

- viene dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso di primo grado n. 146/02 nella parte (quarto e quinto motivo) concernente l'impugnativa della statuizione della deliberazione n. 7338 del 2001 recante aggiudicazione definitiva dell'appalto al R.T.I. Medicasa;

- viene accolto il quarto motivo d'appello, con conseguente annullamento della statuizione della sentenza impugnata recante condanna al risarcimento in forma specifica.

Le spese del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate, ricorrente giusti motivi in tal senso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione si eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 30 ottobre 2002 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Andrea Camera, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonio Andò, Andrea Parlato, componenti.

Depositata in data 24 dicembre 2002.

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