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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 20 gennaio 2003 n. 24 - Pres. Virgilio, Est. Trovato - Vita ed altro (Avv.ti Fazio e Campo) c. Comune di Valderice (n.c.) - (conferma T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, sent. 14 settembre 2001, n. 1270).

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Regime transitorio previsto dall'art. 45, 17° comma, del D.L.vo n. 80/1998 - Nel caso in cui diritto o la lesione della posizione giuridica del dipendente nascano da un atto, autoritativo o negoziale - Riferimento alla data di adozione dell'atto stesso - Necessità - Fattispecie in materia di recupero di emolumenti non dovuti.

L'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (secondo cui sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, così come modificato dallo stesso d.lgs. n. 80/1998, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000), va interpretato nel senso che, nel caso in cui il diritto o la lesione della posizione giuridica del dipendente nascano da un atto (autoritativo o negoziale), occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale (1).

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(1) Cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2001, n. 89; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1167 e sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5411.

Alla stregua del principio nella specie il C.G.A., constatato che era stata impugnata una delibera (del gennaio 2000 e, quindi posteriore alla fatidica data del 30 giugno 1998) con la quale era stato disposto il recupero di alcune somme erogate a pubblici dipendenti e la controversia non riguardava l'accertamento del diritto agli emolumenti di cui trattasi (corrisposti in un periodo anteriore al 30 giugno 1998), ma unicamente la legittimità dell'atto di recupero, ha ritenuto che la controversia stessa era da ritenere devoluta al giudice ordinario, a nulla rilevando che si trattava di un recupero disposto per somme erogate in un periodo ricompreso tra il 1991 e il 1995.

 

 

FATTO

1. Il dottor Angelo Vita e la dottoressa Rosalba Rallo, impiegati presso il Comune di Valderice, impugnavano avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, la deliberazione n. 6, in data 19 gennaio 2000, con la quale la Giunta municipale aveva disposto il recupero di somme loro erogate (in un periodo ricompreso tra il 1991 e il 1995) a titolo di trattamento retributivo.

Quali motivi di gravame erano dedotti: mancata rimozione degli atti in base ai quali il trattamento economico era stato erogato, mancato avviso di avvio del procedimento di recupero, buona fede nella riscossione delle somme indebitamente corrisposte; difetto di motivazione.

Il Tar Sicilia, con sentenza n. 1270, in data 14 settembre 2001, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in forza del quale sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro (presso pubbliche amministrazioni) successivo al 30 giugno 1998.

2. La sentenza è stata appellata dai signori Vita e Rallo, che hanno chiesto in via incidentale la sospensione della esecuzione della sentenza appellata.

L'Amministrazione comunale, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

DIRITTO

1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 comma 9° e dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come introdotti rispettivamente dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto:

- il contraddittorio risulta completo (l'appello è stato ritualmente notificato al Comune di Valderice, unica controparte necessaria nell'odierno giudizio);

- non si ravvisa la necessità di adempimenti istruttori;

- il difensore della parte appellante è stato avvisato della possibilità di immediata decisione nel merito, nella camera di consiglio del 21 novembre 2002, in sede di discussione della domanda cautelare;

- l'appello appare manifestamente infondato.

2. L'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 stabilisce infatti che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, così come modificato dallo stesso d.lgs. n. 80/1998, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Tale disposizione per indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio, va interpretata nel senso che quando il diritto o la lesione della posizione giuridica del dipendente nascano da un atto, autoritativo o negoziale, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. un., 7 marzo 2001, n. 89; Consiglio Stato sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1167 e sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5411).

3. Nella specie la vertenza ha ad oggetto la deliberazione n. 6, in data 19 gennaio 2000, con la quale la Giunta municipale ha disposto il recupero di somme erogate agli appellanti a titolo di trattamento retributivo in un periodo ricompreso tra il 1991 e il 1995.

La vertenza non riguarda l'accertamento del diritto agli emolumenti di cui trattasi (riguardanti un periodo anteriore al 30 giugno 1998), ma unicamente la legittimità dell'atto di recupero.

Si tratta di atto successivo al 30 giugno 1998 e la controversia ad esso relativa è quindi devoluta al giudice ordinario.

4. Per le ragioni che precedono l'appello va respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi costituita l'Amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Nulla per le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 21 novembre 2002, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Paolo Turco, Raffaele Tommasini, Vittorio Mammana, componenti.

Depositata il 20 gennaio 2003.

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